Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17913 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del

Presidente/Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MORRONE

MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4449/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.5.09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Morrone che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. M.F. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Roma, depositata il 14.1.2010, resa nel giudizio tra esso ricorrente e l’Inpdap;

2. il ricorso non risulta essere stato depositato (cfr certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 9.8.2010); l’Inpdap ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

3. trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008);

4. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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