Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17913 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.O.M., elettivamente domiciliata in Roma via Prisciano

28, presso l’avv. Serrani Danilo, rappresentata e difesa dall’avv.

SPECIALE Andrea V. A. giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M. quale curatore speciale della minore S.

R.F., in giudizio di persona, elettivamente domiciliato

in Roma, via Mocenigo 16, presso l’avv. Sini Nadia;

– controricorrente –

Procuratore Generale della Repubblica di Ancona, B.A.

quale tutore provvisorio della minore S.R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sezione

minorenni, n. 11/08 del 17.4.2008;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.7.2010 dal

relatore cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Speciale per T. e Serenella Lattanti su delega

per G.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17.4.2008 la Corte di Appello di Ancona, Sezione Minori, confermava la decisione con la quale il Tribunale per i Minorenni aveva accertato le condizioni di abbandono della minore S.R.F., dichiarandone lo stato di adottabilita’.

In particolare il giudice del gravame rilevava come in primo grado fossero stati accertati fatti di notevole gravita’ (segnatamente materiale pornografico con coinvolgimento in riprese filmate anche della S.), sintomatici di una incapacita’ genitoriale della madre della minore T.O.M.; come fosse fra l’altro risultato il coinvolgimento di quest’ultima in procedimenti penali per vicende collegate a fatti di prostituzione; come infine nella cerchia parentale non vi fossero “risorse e figure sostitutive che siano in grado di vicariare le figure genitoriali naturali”.

Avverso la decisione T. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso il curatore speciale della minore. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9.7.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione T. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 in quanto non vi sarebbe stato grave e non transeunte pregiudizio dello sviluppo e dell’equilibrio psicofisico della minore, presupposto necessario ai fini della dichiarazione di adottabilita’;

2) violazione degli stessi articoli e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione del mutamento della condotta di essa ricorrente, pur specificamente richiamata, riconducibile ad un recupero della sua capacita’ genitoriale;

3) violazione degli stessi articoli, oltre che dell’art. 21, comma 1, lett. b Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia, con riferimento all’affermata inidoneita’ dei nonni ad occuparsi della minore, giudizio formulato in ragione della residenza all’estero ((OMISSIS)) degli ascendenti e dell’inesistenza di rapporti fra essi intercorrenti, senza alcuna considerazione in ordine alla circostanza che la mancanza dei detti rapporti risultava imputabile al disposto affidamento;

4) vizio di motivazione per aver la Corte ignorato il manifestato desiderio della minore di incontrare la madre durante la settimana, pur risultante dall’espletata consulenza tecnica;

5) vizio di motivazione per il silenzio opposto dalla Corte di appello al rilievo, oggetto di specifica censura, avente ad oggetto il non consentito accesso agli atti del fascicolo di primo grado.

Il ricorso e’ infondato.

Osserva preliminarmente il Collegio: a) che in tema di adozione la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 attribuisce carattere prioritario all’esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine, sicche’ il sacrificio della detta esigenza puo’ avvenire solo in presenza di una situazione di carenza di cure tale da pregiudicare in modo grave e non transitorio l’equilibrio psicofisico del minore (C. 06/15011, C. 06/8877);

b) che comunque ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono occorre fare esclusivo riferimento all’interesse del minore ed alle conseguenze che il comportamento dei genitori potrebbe determinare sullo sviluppo psico – fisico del fanciullo (C. 10/14570).

Cio’ premesso, e venendo ai motivi di impugnazione, si rileva:

1) e’ insussistente la denunciata violazione di legge, perche’ la Corte di appello ha correttamente sviluppato il suo esame nel senso di verificare se fosse ravvisabile o meno un pregiudizio grave e non transitorio dello sviluppo e dell’equilibrio della minore, accedendo poi sul punto ad una non condivisa soluzione positiva. Il principio posto a base della decisione della Corte territoriale risulta dunque corretto, l’eventuale vizio astrattamente denunciabile sarebbe al piu’ quello di motivazione (peraltro non prospettato), la sua configurabilita’ sarebbe tuttavia nel concreto da escludere, perche’ la valutazione di merito appare sufficientemente argomentata e non e’ censurabile sul piano logico. Considerazioni analoghe devono essere fatte per quanto riguarda quest’ultimo punto, con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

In proposito e’ invero sufficiente rilevare che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto, non ha posto in essere alcuna omissione valutativa in ordine all’esame della condotta della T. ma, piu’ semplicemente, ha ritenuto che il complessivo quadro probatorio deponesse nel senso della determinazione adottata, con motivata decisione di merito insindacabile in questa, sede. Il terzo motivo di impugnazione, come detto, e’ incentrato sul non condiviso giudizio relativo all’affermata inidoneita’ dei nonni all’affidamento della bambina.

Tuttavia al riguardo occorre evidenziare che, indipendentemente dall’impreciso richiamo ai nonni materni, mentre invece si sarebbe trattato dei nonni paterni, il giudizio negativo sul punto e’ stato determinato dalla constatata inesistenza, nella cerchia parentale, di “risorse e figure sostitutive che siano in grado di vicariare le figure genitoriali naturali”, con l’ulteriore considerazione, riferita ai nonni materni ma utilmente rapportabile anche a quelli paterni, della loro estraneita’ al contesto culturale, ambientale e linguistico della minore e dell’inesistenza di rapporti pregressi. La doglianza della T. si esaurisce quindi, e conclusivamente, nella non condivisione della decisione adottata sul punto dalla Corte di appello, senza l’indicazione degli elementi idonei a rappresentare il vizio della motivazione adottata.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione, da parte della Corte di appello, del manifestato desiderio della minore di incontrare la madre, rilievo che appare tuttavia privo di pregio non essendo necessario, ai fini della idoneita’ della motivazione, che il giudice prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo viceversa sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili.

Tale e’ la situazione verificatasi nel caso di specie, atteso che la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha concluso per la “non rimediabile incapacita’ della madre reclamante (non meno che del padre) a gestire convenientemente la dimensione di vita quotidiana della bambina e ad organizzarne adeguati e normali percorsi di sviluppo intellettivo, affettivo e sociale”.

Resta infine l’ultimo motivo, che risulta inammissibile sotto il duplice profilo della mancanza di autosufficienza (la ricorrente si e’ limitata a riferire di averne fatto menzione nell’atto di impugnazione) e della genericita’ (la T. si e’ limitata a denunciare l’impedimento all’accesso agli atti del fascicolo di primo grado, senza ulteriori specificazioni).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimita’, in ragione della natura della controversia e della delicatezza delle situazioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA