Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17913 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21864-2016 proposto da:

VISUAL ARTE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISTOIA 6, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALMONTONE, in persona del Sindaco legale rappresentante

pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ORESTE SCURTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

motivo 1 assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato BIAMONTE ALESSANDRO;

udito l’Avvocato SCURTI ORESTE.

Fatto

RILEVATO

che:

in relazione ad un contratto di fornitura e gestione di servizi fonia e dati, la Italtelecom agì nei confronti del Comune di Valmontone proponendo domanda di risoluzione per inadempimento del convenuto e di risarcimento danni; il Comune resistette e propose, tra l’altro, domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell’attrice e di risarcimento danni;

il Tribunale di Isernia, rigettate le domande dell’attrice, accolse parzialmente la riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della Italtelecom, ma disattendendo la pretesa risarcitoria;

la sentenza venne impugnata, in via principale, dalla Trade Revolution Agency s.r.l. (quale cessionaria del credito vantato dall’originaria attrice) e, in via incidentale, dal Comune; nel giudizio non venne evocata la Italtelecom;

la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il gravame principale, mentre ha accolto quello incidentale, condannando la Trade Revolution Agency al pagamento della somma di 27.199,20 Euro a titolo di risarcimento danni;

ha proposto ricorso per cassazione la Visual Arte s.r.l. (già Trade Revolution Agency s.r.l.), affidandosi a due motivi illustrati da memoria; ha resistito il Comune intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c.), la ricorrente censura la Corte per “aver erroneamente ravvisato un’ipotesi di cessione del contratto in capo alla Trade Revolution Agency s.r.l. (…) quando invece il soggetto appellante era titolare della sola posizione attiva del rapporto obbligatorio”: ha rilevato pertanto che la cessionaria del credito “non poteva essere tenuta a risarcire il danno per una presunta inadempienza posta in essere dal soggetto cedente ed attinente alla posizione passiva del rapporto”.

col secondo motivo (che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo), la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto provato parte del danno e rileva che “la circostanza di avere impegnato la spesa di Euro 27.199,20 per l’acquisto di tabelloni esula dal contratto di acquisto per la fornitura del servizio di fonia-dati del 10.4.2001” e che, inoltre, “mancava la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione contrattuale”.

Ritenuto che la sentenza di secondo grado sia stata pronunciata in carenza di integrità del contraddittorio, in quanto:

è pacifico che, nelle more del giudizio di primo grado, la Trade Revolution Agency (poi Visual Arte s.r.l.) è succeduta a titolo particolare – quale cessionaria – nel credito vantato dalla Italtelecom nei confronti del Comune di Valmontone;

la sentenza di primo grado è stata impugnata dall’anzidetta Trade Revolution Agency nei confronti del Comune, senza che la dante causa dell’appellante (ossia la cedente Italtelecom) sia stata evocata nel giudizio di appello;

costituisce principio consolidato di legittimità quello secondo cui “il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua eliminazione” (Cass. n. 15208/2005; conformi Cass. n. 15905/2018 e Cass. n. 1535/2010; cfr. anche Cass. n. 18483/2006);

deve pertanto ritenersi che – nel caso di specie – la Trade Revolution Agency, quale successore a titolo particolare nel credito dell’originaria attrice, potesse proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ma che al giudizio dovesse partecipare anche la dante causa che, non risultando estromessa dal processo, conservava la sua veste di litisconsorte necessario;

tale partecipazione si imponeva a maggior ragione per il fatto che la Trade Revolution Agency agiva come mera cessionaria del credito, mentre l’appello incidentale del Comune di Valmontone comportava la persistenza della domanda di risarcimento del danno correlato alla risoluzione del contratto;

la sentenza dev’essere pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della controversia previa eliminazione del difetto di integrità del contraddittorio;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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