Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17912 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VERONA 30, presso lo studio dell’avvocato

CRISTIANO GUIDA, rappresentata e difesa dall’avvocato OREFICE

GENNARO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1505/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22.2.2010, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 22.2 – 15.4.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da M.M.C. avverso la pronuncia di prime cure e diretta al riconoscimento della pensione di inabilità civile; la Corte territoriale ha ritenuto che:

correttamente il primo Giudice aveva rilevato che dalla copia del verbale di visita medica ASL datato 6.12.1983 non era dato evincere la data di presentazione della domanda, nè la tipologia del beneficio richiesto e che la copia prodotta in giudizio risultava poco leggibile; nè tali considerazioni risultavano superate dalle scarne deduzioni svolte nell’atto d’appello;

l’appellante avrebbe dovuto dimostrare di aver fruito, non individualmente, ma assieme al proprio coniuge, dalla data di decorrenza del beneficio individuata dal CTU, di un reddito inferiore al limite massimo previsto dalla legge;

soltanto nel corso del grado d’appello era stata prodotta certificazione dell’Agenzia delle Entrate;

l’atto notorio prodotto al riguardo in primo grado e relativo alla posizione della sola ricorrente, non poteva assumere alcuna rilevanza probatoria, attesa l’inidoneità di tale produzione nell’ordinario giudizio civile;

a produzione in grado d’appello della certificazione dell’Agenzia delle Entrate doveva considerarsi tardiva e inammissibile;

i requisiti socio – economici, in tema di benefici assistenziali per gli invalidi civili, integrano elementi costitutivi del diritto, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

2. avverso la suddetta sentenza M.M.C. ha proposto ricorso per cassazione; l’Inps ha resistito con controricorso; gli intimati Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione dì un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr, ex plurimis, Cass., n. 359/2005); nel caso di specie, al di là di talune asserzioni sostanzialmente apodittiche (e, per di più, ricollegate alla dedotta produzione di documenti dei quali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato trascritto il contenuto), non sono state svolte specifiche argomentazioni critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a fondamento delle decisive affermazioni relative all’inidoneità probatoria dell’autocertificazione reddituale prodotta dall’odierna ricorrente in prime cure e all’inammissibilità della produzione della certificazione reddituale dalla medesima dimessa in grado d’appello, il che determina l’intangibilità, siccome non oggetto di idonea censura, delle suddette rationes decidendi, che di per sè sostengono il decisum, ciò comporta l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze, fra cui quelle relative alle modalità di presentazione della domanda amministrativa e alla ritenuta rilevanza dei redditi del coniuge dell’interessata, posto che, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto (ovvero l’inammissibilità) delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 13956/2005; 3386/2011);

4. in definitiva il ricorso va rigettato; sussistono, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le condizioni di esonero della parte soccombente dalle spese, essendo stata affermata nel ricorso introduttivo l’impossidenza di redditi e allegata a tale atto dichiarazione sostitutiva di analogo contenuto al riguardo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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