Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17912 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. in persona del tutore M.P.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, viale B. Buozzi 19, presso l’avv.

Succi Antonella, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio

2, presso l’avv. Merlini Marco, che con l’avv. Giovanni Michieli la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 509/06 del

17.3.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.7.2010 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;

Uditi gli avv. Succi per il ricorrente e Micheli per la

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17.3.2006 la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione con la quale il Tribunale di Padova, accogliendo la domanda di S.R., ne aveva accertato la paternita’ naturale dell’interdetto P.L., rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

In particolare la Corte territoriale, sulle diverse questioni sottoposte al suo esame rilevava: a) l’ammissibilita’ del gravame, essendo necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374 c.c., n. 5 soltanto nel caso di iniziativa giudiziaria, nella specie insussistente; b) l’infondatezza dell’eccezione di nullita’ della citazione, dedotta sotto il profilo dell’avvenuta esecuzione della relativa notifica in luogo diverso rispetto a quello risultante dalla certificazione anagrafica; c) la condivisibilita’ nel merito della decisione impugnata, alla luce delle deposizioni dei testi escussi e delle risultanze delle due consulenze tecniche espletate.

Avverso la detta sentenza P.L. in persona del tutore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva S.R. con controricorso, con il quale fra l’altro eccepiva l’inammissibilita’ del ricorso e “l’inammissibilita’ di molta parte della produzione documentale del ricorrente in quanto manifestamente tardiva”.

Entrambe le parti hanno infine depositato memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9.7.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione P. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 44 c.c., comma 1, dell’art. 31 disp. att. c.c., nonche’ vizio di motivazione e nullita’ della sentenza di primo grado, per nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Tale notifica era stata infatti eseguita in (OMISSIS) il 20.9.92, e quindi in epoca successiva al trasferimento di residenza in (OMISSIS), intervenuto il 5.11.2001, circostanza questa che avrebbe precluso la possibilita’ di effettuare la notifica presso il luogo del domicilio;

2) violazione dell’art. 75 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione e nullita’ della sentenza di primo grado, per il fatto che, pur risultando dagli atti processuali lo stato di incapacita’ di intendere e di volere del convenuto contumace, il giudice non ne aveva rilevato di ufficio l’incapacita’ processuale;

3) vizio di motivazione per l’attendibilita’ attribuita alle due consulenze tecniche espletate, rispetto alle quali sarebbero state omesse le descrizioni dei metodi, della procedura e dei dati acquisiti, sicche’ non vi sarebbe stata dimostrazione della validita’ dei relativi risultati.

Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso “e di nullita’ del conseguente giudizio”, dedotta sotto il profilo “che l’atto di impugnazione risulta essere stato proposto dal tutore, nell’interesse dell’interdetto sig. P., senza tuttavia preventiva autorizzazione prescritta dall’art. 374 c.c., n. 5”, eccezione che risulta infondata.

Ed infatti l’art. 374 c.c., n. 5, stabilisce che il tutore deve munirsi dell’autorizzazione del giudice tutelare ove si tratti di promuovere giudizi e questa Corte ha reiteratatemente affermato che il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare ne’ per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, ne’ per impugnare la relativa sentenza (C. 09/7068, C. 04/23647, C. 89/722), ipotesi verificatesi nella specie.

Ne’ a diverse conclusioni puo’ indurre il rilievo, prospettato dalla S., che l’istituto dell’autorizzazione ex art. 374 c.c., n. 5 e della nomina di un curatore speciale sarebbe diretto a scongiurare la realizzazione di un interesse proprio del tutore, ravvisabile nel caso in esame atteso che il tutore sarebbe la figlia dell’unica figlia legittima dell’interdetto.

In proposito e’ invero sufficiente rilevare che la detta questione risulta nuova, non risultando essere stata oggetto di controversia nei giudizi di merito; che il rapporto di parentela fra il tutore e l’interdetto e’ semplicemente enunciato; che comunque il solo rapporto di parentela, pur ove esistente, non sarebbe di per se’ idoneo a dare dimostrazione del preteso conflitto fra tutore ed interdetto, che in ogni modo non emerge da ulteriori riscontri.

E’ viceversa fondata l’eccezione di inammissibilita’ della produzione documentale allegata al presente ricorso, alla luce del disposto di cui all’art. 372 c.p.c..

Prendendo dunque in esame i motivi di ricorso si rileva che la S. ne ha eccepito l’inammissibilita’ per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

L’eccezione e’ fondata per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, che non risulta corredato dell’indicazione del fatto controverso, mentre va disattesa per il primo ed il secondo motivo, essendo sufficientemente delineate le questioni giuridiche sottoposte all’esame del Collegio (rispettivamente ritualita’ di una notifica non effettuata a mani proprie presso domicilio non coincidente con la residenza effettiva, e validita’ di una sentenza emessa nella constatata incapacita’ di intendere e di volere di convenuto contumace).

Nel merito si osserva che le censure sono prive di pregio.

Il vizio di notifica dell’atto introduttivo della lite (primo motivo), eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e ricevuta dalla moglie del P., e’ stato denunciato, come detto, per il fatto che in tale data (20.9.2002) era gia’ intervenuto (5.11.2001) il trasferimento di residenza presso altro Comune. Tuttavia la Corte di Appello di Venezia, cui era stata sottoposta la relativa questione, aveva disatteso l’eccezione di nullita’ rilevando in particolare: che dalla relata dell’ufficiale giudiziario doveva desumersi che era stato apprezzato il collegamento tra il destinatario ed il luogo della notifica (altrimenti questa avrebbe avuto esito negativo);

che alla certificazione anagrafica poteva essere attribuito esclusivamente un valore presuntivo, superabile quindi da elementi deponenti in senso contrario; che ulteriore riprova del detto collegamento risultava dall’avvenuta ricezione dell’atto da parte della moglie del destinatario, in quanto tale da presumere convivente per l’obbligo di coabitazione (art. 143 c.c.). Orbene rileva il Collegio che e’ condivisibile l’affermazione in via di principio secondo la quale alle risultanze anagrafiche puo’ essere attribuito un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza, potendo essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (C. 08/15938, C. 03/11562, C. 02/5713).

Nel concreto la Corte territoriale ha ritenuto che la detta presunzione fosse stata superata per effetto degli elementi sopra indicati, e tale valutazione, fisiologicamente affidata al giudice del merito, sorretta da congrua motivazione ed immune da vizi logici, non e’ sindacabile in questa sede di legittimita’.

In ordine poi all’omessa rilevazione della sentenza di interdizione del P. (pubblicata il 23.2.2003, vale a dire dopo l’introduzione – 20.9.2002 – e prima della definizione – 23.12.2004 – del giudizio 1) o comunque della sua incapacita’ di intendere e di volere:

asseritamente desumibile dalla consulenza tecnica espletata nel relativo giudizio, occorre considerare, da una parte, che la questione e’ nuova non risultando essere stata prospettata davanti alla Corte di Appello che ha del tutto ignorato la questione e, dall’altra, che l’art. 75 c.p.c., nell’escludere la capacita’ processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacita’ di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacita’ naturale (C. 03/19005, C. 03/9147, C. 02/6882, C. 02/3085). Sotto questo profilo, dunque, il richiamo al contenuto delle consulenze tecniche e’ del tutto inconferente. Con la memoria poi il P. ha sollecitato un’ interpretazione estensiva dell’art. 300 c.p.c., comma 4, che prevede, nel caso di parte contumace, l’interruzione automatica del processo dal momento in cui il fatto interruttivo e’ notificato o e’ certificato dall’ufficiale giudiziario, deducendo una questione di costituzionalita’ della disposizione ove non condivisa l’interpretazione suggerita, per disparita’ di trattamento fra situazioni omogenee, lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

L’assunto va tuttavia disatteso, quanto all’ambito di applicabilita’ della citata disposizione, perche’ la sua formulazione letterale non consente un utile richiamo per quel che concerne la regolamentazione della fattispecie in esame, quanto all’eccezione di incostituzionalita’, sotto il duplice aspetto che la relativa definizione sarebbe comunque ininfluente sulla decisione (adottata sulla base di argomentazioni indipendenti dalla soluzione della questione in oggetto) e che le deduzioni in fatto non trovano riscontro negli accertamenti compiuti nel giudizio di merito.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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