Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17912 del 23/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17912 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
C. U±C
sul ricorso 6626-2011 proposto da:
COMUNE DI FAENZA (RA) 00357850395 in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio
dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
3409
SOCIETA’ COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI GRANFRUTTA
ZANI 00082340399 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio
dell’avvocato BRANCADORO GIANLUCA, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZI ANTONIO, giusta mandato
Data pubblicazione: 23/07/2013
a margine del controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 17/16/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di BOLOGNA del 16.11.09,
depositata il 20/01/2010;
consiglio dell’11/04/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO CICALA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio
Vincenzi che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella camera di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: ICI fabbricati rurali
Reg. Gen. 6626/2011
RICORRENTE: Comune di Faenza
INTIMATO: Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani
Il Comune di Faenza ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia R. 17/16 /10 del 20 gennaio 2010 che rigettava l’appello
della concessionaria e confermava la non applicabilità dell’ICI ad alcuni fabbricati di
proprietà della Cooperativa. La cooperativa si è costituita.
2. Il ricorso appare fondato. In quanto l’ICI non è applicabile agli immobili che siano
accatastati come agricoli e non è sufficiente che sussistano di fatto le condizioni che
potrebbero legittimare tale qualificazione.
3. Né rilevano in senso contrario le argomentazioni contenute nella memoria dal momento che
acora la sentenza 19872 del 14 novembre 2012 questa Corte ha ribadito che “in tema di ICI,
solo l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta
ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del
1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 bis del d.l. n.
207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, dell’art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n.
504 del 1992,. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del
contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento,
restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all’ICI”.
Pqm
La Corte accoglie il rikkorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tnbutaria Regionale dell’Emilia R. che deciderà anche per le spese del presente
grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 11 aprile 2013
Il presid te e relatore
1.