Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17911 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VERONA 30, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO GUIDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato OREFICE GENNARO, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.1.2010, depositata l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 18.1 – 8.2.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da P.G. avverso la pronuncia di prime cure e diretta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile; la Corte territoriale ha ritenuto la carenza di prova in merito ai requisiti socio economici, sia reddituale, che relativo all’incollocamento, osservando che:

quanto al requisito reddituale, era stato prodotto un atto notorio e, soltanto in grado d’appello, un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate; l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito dei medesimi contestualmente a tale atto aveva determinato la decadenza del diritto alla produzione e l’irreversibilità dell’estinzione, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rendeva il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado d’appello;

quanto al requisito dell’incollocamento, esso presupponeva che l’interessato fosse iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, che avesse presentato la relativa domanda all’ufficio competente, non rivestendo valenza esonerativa il mancato riconoscimento da parte della commissione sanitaria di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato; la P. avrebbe quindi dovuto fornire adeguata dimostrazione quanto meno dell’avvenuta presentazione di domanda di iscrizione alle speciali liste, ma aveva omesso di fornire prova al riguardo;

nel giudizio di primo grado i convenuti non si erano costituiti, cosicchè non poteva ritenersi incontestata la sussistenza dei suddetti requisiti;

2. avverso la suddetta sentenza P.G. ha proposto ricorso per cassazione; l’Inps ha resistito con controricorso; gli intimati Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr, ex pluhmis, Cass., n. 359/2005); nel caso di specie, al di là di talune asserzioni sostanzialmente apodittiche (e, per di più, ricollegate alla dedotta produzione di documentazione della quale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato trascritto il contenuto), non sono state svolte specifiche argomentazioni critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della ritenuta decadenza dalla produzione in grado d’appello della documentazione afferente il requisito reddituale, con conseguente intangibilità di quanto affermato al riguardo; inoltre l’affermazione dell’idoneità probatoria dell’atto notorio (del quale peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, neppure è stato trascritto il contenuto) è manifestamente infondata, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui l’autocertificazione può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell’onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l’ammissione di controparte possono esonerare dallo onus probandi (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 10153/1998; Cass., nn. 15486/2007; 17358/2010;

25800/2010);

non possono quindi essere accolte le doglianze relative all’affermazione della mancata prova del requisito reddituale, costituente ratio decidendi di per sè idonea a sostenere quanto deciso nella sentenza impugnata;

ciò comporta l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze, e, in particolare, di quelle relative al difetto di prova del requisito dell’incollocamento, posto che, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto (ovvero l’inammissibilità) delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 13956/2005; 3386/2011).

4. in definitiva il ricorso va rigettato; non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introdutttvo del 12.11.2002).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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