Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17911 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3, presso l’avvocato DONATO

DANIELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

Amministratore di sostegno e nella qualità di rappresentante della

sig.ra C.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso l’avvocato ZACA’

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, C.

M., C.B., C.R., C.M.R.,

C.D., A.F., A.G., C.

I., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

A.R.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato GIOVANNI ZACA’ che ha

chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 3.12.2004, C.C., nata a (OMISSIS), premesso anche che le era stata diagnosticata una “forma di demenza di probabile natura degenerativa (probabile demenza di Alzheimer) con deterioramento cognitivo lieve e presenza di disturbi comportamentali al momento ben controllati” e che onde fare fronte alle sue necessità economiche intendeva vendere un appartamento di sua proprietà, chiedeva al Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma di nominarle un amministratore di sostegno, designando per tale incarico la nipote Avv.to A.N., figlia di sua sorella C.M..

Si costituivano in giudizio C.I., C.R., A.I., C.M.R. e C.D., parenti della ricorrente, i quali aderivano all’istanza di nomina di un amministratore di sostegno, che però chiedevano d’individuare in C.R., nata a (OMISSIS) ed ivi residente, sorella della ricorrente.

Nel procedimento intervenivano anche M. e C.B., R. e A.G., nonchè A.F., anch’essi congiunti di C.C., i quali aderivano pure alla richiesta di nomina dell’Avv.to A.N. quale amministratore di sostegno, contestando l’idoneità a tale incarico di C.R., in quanto anziana e residente in altra città.

Con decreto del 12.10. 2005, l’adito Giudice tutelare rigettava il ricorso della C.C., ritenendo, anche all’esito della disposta CTU, che ricorressero gli estremi per la sua interdizione e non quelli per l’adozione della chiesta misura di protezione, introdotta dalla L. n. 6 del 2004.

Avverso questo decreto proponeva reclamo la C.C., rappresentata e difesa dall’avv.to A.N..

Con Decreto del 20.04-11.05.2006, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del reclamo, revocava il primo decreto, nominava in favore di C.C. l’amministratore di sostegno nella persona della nipote A.N., precisando anche che l’incarico era a tempo indeterminato, che relative funzioni e poteri inerivano al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione e che per le necessità di carattere straordinario, quale l’eventuale vendita dell’immobile in proprietà dell’amministrata, l’amministratore avrebbe dovuto rivolgersi al giudice tutelare.

Contro questo decreto, notificatole il 1.06.2006, A.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 10.10.2006 a C.C., all’Avv.to A. N., a C.R., a C.I., a C.M. R., a C.D., a C.M., a C. B., a A.R., a A.G., a A. F., al PG presso il Giudice a quo ed al PG presso questa Corte. Delle parti intimate soltanto l’Avv.to A.N. nella qualità ed in rappresentanza di C.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato il 10.10.2006, dopo la scadenza del termine perentorio di giorni sessanta, prescritto dall’art. 325, comma 2, per proporre il ricorso per cassazione ed ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, nella specie decorrente dal 1.06.2006, data di notificazione del decreto impugnato. A quest’ultimo riguardo va data continuità al condiviso principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 29290 del 2008 e successivamente ribadito (cfr.

cass. 200918034; 201006051), secondo cui è valida (ed efficiente ai tini della decorrenza del suddetto termine breve per l’impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentate) la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti.

L’ A., soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla contro ricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ A. a rimborsare all’Avv.to A.N. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA