Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17911 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2560/2015 proposto da:

SUINCOM SPA, in persona del proprio rappresentante legale e

Presidente del C.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTINA LANCELLOTTI, CRISTINA

SEVERI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO CERIANT SPA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO del 26/11/12014,

depositato il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato CRISTINA SEVERI, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con decreto in data 15 dicembre 2014, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fall. Ceriani SpA, proposta da Suicom SpA, che ha visto ammettere il proprio credito, vantato nei confronti della fallita società, per forniture di materia prima, eseguite in corso di concordato preventivo, in chirografo, anzichè – come richiesto – in prededuzione, con condanna anche al pagamento delle spese giudiziali. Secondo il giudice circondariale, al credito non andava riconosciuta la qualità prededucibile atteso che, risoltosi nel 2012 il concordato preventivo omologato dal Tribunale nel 2010, e dichiarato il fallimento della società nel maggio 2013, non poteva ravvisarsi consecutio tra le due procedure, essendo decorso alcuni mesi durante i quali la società era tornata in bonis e la creditrice non avrebbe dato alcuna prova circa l’identità della crisi che aveva prima condotto la debitrice al concordato e poi al fallimento. Inoltre, i crediti (come quello della ricorrente) relativi a forniture eseguire dopo l’omologazione del concordato non potrebbero dirsi sicuramente sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l’omologazione. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la Suicom SpA, con atto notificato il 16 gennaio 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. Fall., art. 111, comma 2, e art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.). La curatela non ha svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè: a) con riguardo alla prima doglianza (violazione della L. Fall., art. 111, comma 2), con la quale si afferma l’erronea interpretazione della disposizione di legze richiamata perchè, in relazione al concordato con continuità aziendale proposto dalla società fallita ed omologato dal Tribunale, il giudice circondariale risulta aver fatto cattivo governo della disposizione in esame che, con riferimento ai crediti da forniture in esecuzione del concordato preventivo con un piano industriale di rilancio dell’attività imprenditoriale, reputi in astratto e senza necessità di una verificazione in concreto non riscontrabile la qualità prededucibile perchè i crediti (come quello della ricorrente) relativi a forniture eseguite dopo l’omologazione del concordato non potrebbero dirsi sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l’omologazione. Infatti, a tale proposito, deve dirsi che non si applica in tali casi la regola posta da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 2011) in riferimento alle procedure di concordato cd. liquidatorio, che consistono in un sostanziale fallimento dell’impresa con i vantaggi della realizzazione di una liquidazione concordata e non hanno di mira il recupero e rilancio di compendi aziendali se non addirittura dell’intero corpo d’impresa. In tali casi, infatti, vige la regola secondo cui, in tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contralti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purchè in conformità del piano industriale oggetto dell’approvagione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato; b) con riguardo alla doglianza contenuta nel secondo motivo (onere della prova, relativo alla consecuzione delle procedure, per essere lo stato di crisi ed insolvenza lo stesso manifestatosi sin dalla domanda di ammissione al concordato, in ragione della necessaria vaccino intercorrente ed intercorsa tra la risoluzione del concordato medesimo e la dichiarazione di fallimento dell’impresa), ancora una volta, il ricorso ha piena ragione nell’affermare che la prova della continuità dello stato di crisi-insolvenza, specie dopo la riforma del fallimento che, privando il Tribunale del potere di dichiarare d’ufficio l’insolvenza dell’impresa che abbia visto risolto il proprio concordato essendo necessari i tempi tecnici della proposizione delle istanze da parte dei soggetti legittimati, della loro istruzione e dell’udienza di comparizione in contraddittorio tra le parti, prima della pronuncia e del suo deposito), il tribunale può ricavare, anche in via presuntiva, ai fini della regolazione del futuro stato passivo fallimentare, la prova (positiva o negativa) relativa al fatto che i pochi mesi trascorsi tra la pronuncia di risoluzione del concordato e quella di dichiarazione del fallimento siano effettivamente imputabili ad una nuova sfortunata partenza della attività d’impresa (dopo la mancata riuscita del piano industriale concordatario) e solo al successivo manifestarsi (di pochi mesi) dello stato d’insolvenza ovvero tale stato critico si fosse già manifestato prima (addirittura, come sostiene la ricorrente, fin dalle note di ammissione del debitore alla procedura concordataria: si vedano i docc. richiamati, anche nel loro testuale tenore, indicativo dell’insolvenza della debitrice che chiedeva il beneficio del concordato) e, solo a seguito del completamento delle procedure di dichiarazione dell’insolvenza, quello si sia reso esplicito e pienamente manifesto, senza che possa ragionevolmente parlarsi di una nuova e successiva criticità, strutturalmente diversa dalla prima. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche; che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, con la cassazione della sentenza impugnata e senza che sia necessario il rinvio della causa, che può essere decisa nel merito, non occorrendo altri accertamenti in fatto; che, infatti, il credito della Suicom SpA, per forniture di materia prima, eseguite in corso di concordato preventivo, già ammesso in chirografo, deve essere ammesso al passivo fallimentare del Fall. Ceriani SpA – come richiesto – in prededuzione; che 1e spese giudiziali vanno poste a carico della procedura e così liquidate: a) per la fase di merito, svoltasi davanti al Tribunale di Busto Arsizio, in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge; b) per questa fase, in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito, ammette il credito della Suicom SpA al passivo del Fall. Ceriani SpA – come richiesto – in prededuzione.

Condanna la curatela al pagamento delle spese giudiziali cosi liquidate:

a) per la fase di merito, svoltasi davanti al Tribunale di Busto Arsizio, in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

b) per questa fase, in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 della Corte di Cassazione, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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