Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17911 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28433-2017 proposto da:

S.S., T.L. in qualità di erede di

TR.LI., FRAGIL SRL in persona dell’amministratore unico

S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA ZACCARIA;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, quale mandataria di TREVI FINANCE N. 3 SRL e per essa

UNICREDIT CREDIT MANAGMENT BANK SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO

LOMBARDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2418/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

su istanza della Banca di Roma (poi Unicredit s.p.a.), il Tribunale di Velletri ingiunse a Tr.Li., S.S., M.M. ed alla Fragil s.r.l., tutti in qualità di fideiussori della società Sorelle F. Alta Moda Pronta s.r.l., il pagamento delle somme risultanti dal saldo passivo dei conti intestati alla società garantita;

gli ingiunti proposero opposizione, alla quale resistette la Banca;

nel giudizio intervenne la società Sorelle F. Alta Moda Pronta s.r.l., disconoscendo il contenuto e la sottoscrizione di una lettera del 5.8.99 con cui era stato autorizzato l’addebito nel proprio conto di un bonifico di 368.140.300 Lire in favore della Fragil s.r.l.;

la Banca propose nei confronti della società intervenuta domanda riconvenzionale per il pagamento delle stesse somme richieste ai fideiussori;

il Tribunale, esclusa la capitalizzazione operata dalla Banca, rideterminò il credito in 237.962,88 Euro e condannò la debitrice principale e i fideiussori al pagamento di tale somma (il solo M. fino a concorrenza di 167.848,49 Euro);

provvedendo sul gravame proposto dalla società Sorelle F. e dai suoi fideiussori nei confronti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (quale mandataria di Unicredit s.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance n. 3 s.r.l., cessionaria del credito), la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata;

hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, S.S., T.L. (quale erede di Tr.Li.) la Fragil s.r.l. e M.M.; ad esso ha resistito, con controricorso, la Unicredit s.p.a. quale mandataria di Trevi Finance n. 3 s.r.l. e, per essa, la Unicredit Credit Management Bank s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che la Corte non aveva potuto valutare la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. con cui la società Sorelle F. avrebbe effettuato il disconoscimento della lettera del 5.8.1999, dato che tale atto, pur risultando indicato nell’indice del fascicolo di primo grado come depositato il 18.4.2003, non era stato rinvenuto nel fascicolo di appello; assumono che la Corte “avrebbe dovuto, visto che il fascicolo di parte non era mai stato ritirato e le note di replica ex art. 184 c.p.c.risultavano depositate, disporre le ricerche in cancelleria e, ove la cancelleria non le avesse trovate, assegnare alla parte un termine per la loro produzione”;

il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e artt. 214 e 216 c.p.c. sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dalla Corte, la lettera del 5.8.1999 era stata prodotta dalla Banca contestualmente al deposito della comparsa di costituzione in primo grado (effettuato il 3.2.2001) e che – quindi – il disconoscimento compiuto dalla società Sorelle F. con l’atto di intervento del 12.2.2001 risultava idoneo a contestare l’efficacia probatoria del documento; i ricorrenti evidenziano dunque che, “se la Corte d’appello avesse letto gli atti ed il verbale d’udienza del 12.2.2001 dinanzi al Tribunale, si sarebbe accorta che il documento del 5.8.1999 era già stato prodotto dalla banca, prima delle memorie ex art. 184 c.p.c. del 13 marzo 2003, e che Sorelle F. aveva tempestivamente disconosciuto la firma nell’atto di intervento”; era pertanto errato il “presupposto della Corte d’appello, consistente nel deposito da parte della Banca del documento del 5/8/99 con memoria ex art. 184 c.p.c. del 13 marzo 2003” e “il mancato rinvenimento da parte della Corte d’appello delle note di replica ex art. 184 c.p.c. non (aveva) alcuna rilevanza per l’accertamento del tempestivo disconoscimento della firma sul documento 5/8/99, avvenuto, comunque, prima delle note di replica ex art. 184 c.p.c.”; con la conseguenza che il disconoscimento della lettera comportava “la perdita della qualità di prova documentale e, quindi, la sua in utilizzabilità”;

il secondo motivo – da esaminare con precedenza per priorità logica – è inammissibile: esso è infatti basato su un errore percettivo della Corte, ossia su una svista in cui essa sarebbe incorsa nella lettura degli atti processuali, che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria e non può essere dedotto con ricorso per cassazione;

il primo motivo è parimenti inammissibile, in quanto investe una soltanto delle plurime ragioni con cui la Corte ha argomentato la conclusione della correttezza dell’addebito in conto delle somme accreditate alla Fragil s.r.l.; per di più, mostra di non cogliere nella sua interezza la ratio con cui la Corte ha escluso la decisività del disconoscimento;

al riguardo, deve considerarsi che:

la censura dei ricorrenti concerne – come detto – il mancato svolgimento di ricerche in cancelleria per reperire la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata dalla Sorelle F. e il mancato utilizzo di tale memoria;

la Corte ha rilevato che “in ogni caso la fattispecie concreta, per come ricostruita dal giudice” di prime cure “va ricondotta, come detto, all’art. 1396 c.c.”; espressione con cui, per quanto si evince da altri passaggi della sentenza e per quanto emerge più chiaramente dal controricorso, la Corte ha inteso riferirsi alla circostanza che la scrittura del 5.8.99 era stata firmata dall’ex amministratore della società (e non da quello in carica all’epoca), la cui sottoscrizione corrispondeva però allo specimen depositato presso la Banca (che non era stato aggiornato); al riguardo, la sentenza ha rilevato che “è evidente la buona fede della Banca la quale, ignorando il cambio dell’amministratore -atteso che non risulta che la società avesse comunicato ciò alla Banca ovvero si fosse attivata per modificare lo specimen di firma che era restato quello del vecchio amministratore-ha dato seguito all’operazione”;

sul punto, i ricorrenti hanno omesso qualunque censura: invero, si sono limitati ad insistere sull’avvenuto disconoscimento della scrittura senza farsi carico della rilevanza che tale circostanza poteva rivestire in un contesto in cui non si poneva tanto un problema di non autenticità della sottoscrizione (pacificamente non riferibile al nuovo amministratore), quanto una questione di buona fede della Banca per aver confidato sulla persistenza dei poteri in capo al precedente amministratore;

la Corte ha individuato ulteriori profili che ha ritenuto idonei – per un verso – a corroborare la tesi della buona fede della Banca e – per altro verso – a comprovare la conoscenza e la condivisione, da parte della debitrice e dei garanti, dell’operazione di accredito della somma sul conto della Fragil s.r.l.: ha evidenziato, infatti, che:

l’ordine del 5.8.99 concerneva altre due operazioni che erano state eseguite senza dar adito ad alcuna contestazione;

tutte e tre le operazioni erano state annotate negli estratti conto inviati alla debitrice (di cui non era stata negata l’avvenuta trasmissione) senza che questa avesse mai contestato tali annotazioni;

successivamente all’operazione, tre dei fideiussori, con missiva del 9.8.99, si erano riconosciuti debitori della Banca per circa 750 milioni di lire, importo comprensivo della somma accreditata alla Fragil s.r.l.;

atteso che nessuna di tali considerazioni risulta censurata dai ricorrenti, deve concludersi che il primo motivo investe un profilo (quello della mancata valutazione della memoria contenente il disconoscimento della scrittura del 5.8.99) che non esaurisce la complessiva ratio decidendi adottata dalla Corte, la quale -anzi- trova sufficiente supporto motivazionale in argomenti del tutto ignorati dai ricorrenti; dal che consegue – come anticipato – l’inammissibilità del motivo;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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