Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17910 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – Società con socio unico

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello

Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI

DI BELFIORE 4, presso lo Studio dell’avvocato BACCHINI ELVIRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODA RANIERI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6270/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19.9.08, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza de 19.9.2008 – 13.7.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla RFI – Rete Ferroviaria Italiana spa nei confronti di N.G. avverso la pronuncia di prime cure che aveva condannato la parte datoriale al pagamento, per il periodo 11 – 30.12.1993, dell’emolumento denominato “integrativo di cui all’accordo 19.5.1990” e previsto dal CCNL 1990/1992;

2. avverso tale sentenza della Corte territoriale la RFI – Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, con il quale ha dedotto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva inerente all’emolumento di che trattasi, con particolare riferimento al punto 7 dell’accordo del 19.5.1990, agli artt. 3 e 33 CCNL 1990/1992 e all’art. 5 CCNL 1994/1995; l’intimato N.G. ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. secondo a costante giurisprudenza di questa Corte l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15495/2009; 27876/2009;

28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/2010;

11614/2010); nel caso di specie la parte ricorrente non ha assolto a tale onere, non avendo prodotto, insieme al ricorso, gli accordi e contratti collettivi su cui il ricorso stesso si fonda;

4. il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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