Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17910 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIORGIO SCALIA

12, presso l’avvocato CIVILI PAOLA, rappresentato e difeso dagli

avvocati CONSIGLIO PASQUALE, FABIO CIONE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositato il

21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rinvio a nuovo ruolo e nel merito rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – contro il decreto in data 21.1.2009 con il quale il Giudice di pace di Varese ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Varese il 18.11.2008, tradotto nelle tre lingue veicolari stante l’impossibilità di reperire un traduttore per la lingua albanese evidenziando, quanto ad altra censura, che erano stati formati due originali del decreto e uno di essi era stato notificato, mentre il ricorrente aveva prodotto una fotocopia assumendo l’irregolarità della notificazione senza, poi, produrre nel termine concesso l’originale ricevuto. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1, e relativo vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti: “se mancata traduzione del decreto di espulsione sia causa di nullità dell’atto stesso in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, decreto di espulsione obbligo di traduzione nullità per omessa traduzione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 e 5”;

“se una giustificazione priva di riscontro e in contraddizione con l’essenza dell’ufficio immigrazione stessa può sanare la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero?”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14 e relativo vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti: “accerti la Corte se vi sia stata violazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 e 5”;

“se il giudice di pace abbia erroneamente previsto inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente che provava in via documentale con il testo del decreto di espulsione e l’assenza di timbri di conformità l’avvenuta consegna di una copia semplice del decreto di espulsione impugnato”.

3.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Sez. 3, n. 19769/2008). E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che – come nella concreta fattispecie – si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020/2008).

3.1.- Quanto al secondo motivo, il giudice del merito ha accertato che erano stati formati due originali del decreto e uno di essi era stato consegnato in sede di notificazione, mentre il ricorrente aveva prodotto una fotocopia assumendo l’irregolarità della notificazione medesima senza, poi, produrre nel termine concesso l’originale ricevuto. Incombeva sul ricorrente – che contestava la veridicità di quanto attestato dall’Amministrazione, senza, peraltro, farne oggetto di querela di falso – l’onere di provare la non conformità dell’originale consegnato dall’altro formato. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali sostenute dal Ministero dell’Interno perchè nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Sez. 1, n. 825/2010).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

 

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