Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17910 del 21/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/07/2017),  n. 17910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27864-2012 proposto da:

IVS ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), già GESTIONI SERVIZI AUTOMATICI

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa

dagli Avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, FEDERICA

PATERNO’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA BERGAMO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4396/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2012 R.G.N..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva dichiarato non dovute dalla società IVS s.p.a. le somme indicate nella cartella esattoriale opposta per l’importo di Euro 155.412,22 preteso dall’istituto di previdenza a titolo di recupero di sgravi contributivi correlati a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, in conseguenza della rilevata illegittimità degli aiuti di Stato da parte della Commissione Europea con la decisione dell’11.5.1999;

che la Corte d’appello di Roma ha riformato la gravata sentenza dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per il solo credito contributivo eccedente il predetto importo, dopo aver preso atto della circostanza che l’Inps aveva riconosciuto che una parte dei crediti azionati non sussisteva in ragione della verificata ricorrenza dei requisiti prescritti per lo sgravio riguardante venti contratti di formazione e lavoro, ragion per cui lo stesso ente aveva ridotto la domanda sulla scorta di un prospetto di calcolo al quale la società nulla aveva obiettato;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società IVS Italia s.p.a. con sette motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si è opposto l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 24 Cost., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 189, comma 4, del Trattato CE, della L. n. 1203 del 1957, art. 2 e degli artt. 1, 2 e 3 della Decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, ritenendo che l’impugnata sentenza è censurabile laddove sono state riconosciute fondate le pretese contributive dell’Inps sulla base dell’erroneo presupposto che l’onere di provare la riconducibilità degli sgravi alle ipotesi escluse dall’azione di recupero gravava non sull’istituto ma sul soggetto che invocava la legittimità dell’aiuto di Stato;

che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 87 del Trattato CE, nonchè degli artt. 1, 2 e 3 della Decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente assume che la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui si è ritenuto che la documentazione prodotta in atti non forniva elementi probatori idonei a confortare la tesi della compatibilità di tutti i contratti stipulati nel periodo dedotto in giudizio, avuto riguardo ai criteri indicati dalla predetta Commissione; che col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 87 del Trattato CE, nonchè degli artt. 1, 2 e 3 della Decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito omesso di visionare la documentazione di cui al precedente motivo, concernente i singoli lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro; che col quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione ai documenti di cui ai precedenti motivi, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

che col quinto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del principio generale del legittimo affidamento nella certezza del diritto, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui sono state trascurate le circostanze eccezionali che avevano fondato il legittimo affidamento, nella fattispecie, dell’aiuto di Stato;

col sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, dell’art. 189, comma 2, del Trattato CE, della L. n. 1203 del 1957, art. 2, dell’art. 11 della Costituzione e dell’art. 15 del regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 659 del 1999, assumendo che la Corte di merito ha violato la legge laddove ha escluso che la prescrizione di cui al menzionato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, potesse essere utilmente invocato alla società opponente; che col settimo motivo, proposto per vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente si duole della mancata applicazione della regola del cosiddetto de minimis, cioè della previsione di non incompatibilità degli aiuti di Stato che, per la loro modesta entità, determinano un impatto limitato a livello europeo sul rapporto di libera concorrenza tra imprese;

che i motivi sopra riassunti, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

che per costante giurisprudenza di questa Corte nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010); nè la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012; in senso conf. V. Cass. Sez. lav. n. 23654/2016);

che questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012), statuendo che “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero. Nè si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., perchè lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, sicchè l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Nè, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale la L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, poichè questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all’applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c. esclude la sussistenza di una lacuna normativa;

che si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che “in tema di recupero di aiuti di Stato; la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25)”;

che nella stessa sentenza di questa Corte n. 6671/2012 (conf. anche da Ord. sez. 6 – Lav. n. 16581/2013 e n. 2555/2016) si è affermato che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione europea dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero;

che si è affermato (Cass. Sez. 5 n. 11228 del 20.5.2011) che “in tema di agevolazioni tributarie, con riguardo al regime degli aiuti “de minimis” che, proprio perchè tali, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato e, quindi, sono compatibili con l’art. 87 (ora 107) del Trattato istitutivo della Ue, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento n. 2001/69/CE”;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto il presente ricorso, concernente una questione particolare, è stato depositato nell’epoca in cui cominciava ad affermarsi il summenzionato orientamento giurisprudenziale;

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese cOmpensate.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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