Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17910 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25399/2017 proposto da:

C.F., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SAN NICOLA DEI CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MACARIO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

SOLDO;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato

CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATTEO FILIPPI;

CONSORZIO VENETO GARANZIE SOC. COOP., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO POLATI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1543/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Verona rigettò l’opposizione proposta da C.F. e da G.A. avverso un decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero s.p.a.;

la Corte di Appello di Venezia respinse l’impugnazione proposta dal C. e dalla G., ritenendo che l’appello fosse inammissibile per inosservanza delle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c. e che risultassero infondate le censure concernenti il capo condannatorio relativo alle spese di lite;

i soccombenti richiesero la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), assumendo che la Corte era incorsa in errore di fatto laddove aveva ravvisato la genericità dei motivi dedotti a fondamento dell’appello;

la Corte veneta ha rigettato l’impugnazione affermando che:

“i fatti – essenzialmente processuali – posti a fondamento della decisione impugnata per revocazione sono costituiti dalla sentenza n. 2711/2013 emessa dal Tribunale di Verona all’esito del giudizio di primo grado e dall’atto di appello” e “tali atti sono stati precisamente identificati ed in tal senso costituiscono fatti correttamente “percepiti” da parte del giudice dell’appello”;

“le doglianze degli attori in revocazione sono invece rivolte alla valutazione di tali fatti, esattamente percepiti nella loro sussistenza e consistenza, compiuta dal giudice d’appello” e sono dirette dunque a “censurare l’errore di giudizio in cui sostengono il giudicante sia incorso”;

“le censure investono pertanto profili della decisione che fuoriescono dal profilo applicativo dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4”;

hanno proposto ricorso per cassazione il C. e la G., affidandosi a due motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Banco BPM s.p.a. e il Consorzio Veneto Garanzie Soc. Coop..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, i ricorrenti denunciano “mancanza di motivazione ai sensi dell’artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all’art. 111 Cost., comma 6, con specifico riferimento alla motivazione apparente”: assumono che le doglianze svolte in sede di revocazione erano “finalizzate ad evidenziare l’omessa percezione, da parte del Collegio investito del giudizio di secondo grado, di dati testuali contenuti nell’appello avverso la sentenza del Tribunale” ed evidenziano che la ritenuta corretta identificazione della sentenza e dell’atto di appello non comporta “la corretta percezione dei dati testuali contemplati nel contesto degli stessi”;

il motivo è infondato, dato che la motivazione è tutt’altro che apparente: premesso che la sentenza di primo grado e l’atto di appello erano stati “esattamente percepiti nella loro materiale sussistenza e consistenza”, la Corte ha coerentemente escluso la ricorrenza di errori di fatto revocatori, evidenziando come le doglianze concernessero piuttosto la valutazione dell’atto di appello (in relazione al contenuto della sentenza impugnata) e fossero pertanto volte a censurare un errore di giudizio non deducibile in sede revocatoria;

il secondo motivo denuncia l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” in relazione a “fatti storici” costituiti da “due rilievi testuali” contenuti nell’atto di citazione per revocazione; più precisamente, i ricorrenti assumono di avere evidenziato che “non corrisponde al dato fattuale che, nel contesto dell’atto di appello, “non vengono indicati” i rilievi esposti in comparsa conclusionale” dal C. e dalla G. e, altresì, che neppure corrispondeva al dato fattuale l’assunto che alcuni “risultati probatori non sarebbero stati accompagnati dalla “indicazione dei testi cui si riferiscono”” e lamentano che l’esame di tali “fatti storici” – oggetto di discussione fra le parti e decisivi ai fini del giudizio – è stato omesso nel contesto della sentenza impugnata;

il motivo è inammissibile, in quanto deve escludersi che una deduzione difensiva valga ad integrare un “fatto decisivo ai fini del giudizio” nei termini di cui alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 14802/2017 e Cass. n. 26305/2018);

in ipotesi, la censura risulterebbe comunque inammissibile perchè svolta in difetto di autosufficienza quanto allo specifico contesto in relazione al quale sono state compiuti i due rilievi difensivi, al loro preciso contenuto e, quindi, alla loro decisività.

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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