Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1791 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11096-2020 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCY DOLCI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIA, LAGO

ANTONIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.M.F. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata per i minorenni, ha rigettato l’impugnazione dalla prima proposta avverso la sentenza del locale tribunale per i minorenni che aveva respinto l’opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità dei minori M. e A., nati il (OMISSIS), che aveva affidato ai servizi sociali con collocamento presso la famiglia affidataria, sospendendo l’opponente dalla responsabilità genitoriale e nominando un tutore.

2. Con i motivi proposti la ricorrente deduce: a) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente sullo stato di abbandono dei minori; b) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di appello fondato la sua decisione sulla attuale stabilità personale e familiare dell’appellante mancando di accertare della madre le capacità genitoriali oltrechè lo stato di abbandono dei minori; e) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata pronuncia sulla richiesta di ammissione di c.t.u. sollecitata dalla ricorrente per valutare la propria effettiva capacità genitoriale e verificare se i ritardi nella crescita dei minori potessero incidere sulla personalità della madre e la sua capacità genitoriale.

I motivi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza non risultando il dedotto vizio destinato ad integrare un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che si esaurisce, come tale, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 23940 del 12/10/2017). La corte territoriale ha infatti argomentato pervenendo alla impugnata decisione raccordando gli esiti delle prove alle domande ed allegazioni di parte.

4. Il secondo motivo è inammissibile per errore di sussunzione. Quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, – il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570 del 21/08/2020; Cass. n. 635 del 15/01/2015).

Il motivo manca di portare specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto degli argomenti contenuti in sentenza con le norme di legge applicabili, come interpretate da questa Corte di legittimità, contrapponendo alle ragioni della sentenza i principi in astratto applicabili in materia di abbandono dei minori ai fini della dichiarazione della loro adottabilità, nel richiamato diritto dei primi a vivere nella famiglia di origine.

Lo stesso motivo è ancora inammissibile perchè diretto ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito per un sindacato sottratto a questa Corte (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019) che viene chiamata a dare una diversa ricostruzione dei fatti, solo in via alternativa illustrati dalla ricorrente con riguardo alla sua capacità a rivestire il ruolo genitoriale ed agli accertamenti sul punto da condurre, anche in vista di un recupero di quel ruolo.

5. Il terzo motivo è inammissibile per il principio per il quale “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulatone dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività” (Cass. n. 7472 del 23/03/2017; Cass. n. 326 del 13/01/2020).

La ricorrente ha richiesto l’ammissione di c.t.u. senza dedurre il vizio specifico di un fatto storico principale o secondario oggetto di discussione tra le parti tale, non potendo qualificarsi lo “stato di abbandono” o la “capacità genitoriale” della ricorrente evidenze già vagliate nel provvedimento impugnato con il conseguente rilievo che anche il terzo motivo mira, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione degli esiti istruttori operati dal giudice del merito.

Resta ferma l’ulteriore considerazione che essendo la consulenza tecnica d’ufficio mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, e come tale sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, ben può la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326 del 13/01/2020).

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo controparte rimasta intimata.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Il processo è esente dal contributo unificato e pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Il processo è esente dal contributo unificato e pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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