Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1791 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4197/2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO Angelo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA

38/A, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI Giovanni Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MECHELLI GIOVANNI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

29/01/2008, depositata il 12/2/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente. l’Avvocato Lanzilao Angelo che si riporta

agli scritti e chiede la trattazione in Pubblica Udienza;

udito per il controricorrente l’avvocato Locatelli Giovanni Maria che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 29.1.2008 e depositata il 12.2.2009 in materia di contratto di locazione.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie il primo motivo, che denuncia violazione di legge (art. 2909 c.c.) e vizio di motivazione, si conclude con un quesito generico, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione del quesito.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, deve rilevarsi.

Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ stato più volte affermato che nella norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato quando soltanto la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

A tal fine, deve sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Nella specie, l’indicazione del o dei fatti controversi rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione non è per nulla puntuale, nè, tanto meno, sono puntualmente indicate le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea sorreggere la decisione.

Il secondo motivo, che denuncia anch’esso vizio di motivazione e violazione di legge (art. 2697 c.c., comma 2), in ordine al primo profilo non contiene, nè l’indicazione del fatto controverso, nè le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata.

In ordine al secondo profilo, la supposta violazione non consente il collegamento al caso concreto, nè le modalità di formulazione del quesito permettono di rispondere con l’enunciazione di un principio di diritto in base al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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