Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1791 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 313/2014 proposto da:

STATI UNITI D’AMERICA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, FORO DI TRAIANO 1-A,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MICHELE BARBIERI;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CERRAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/12/2012 r.g.n. 623/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 30 ottobre- 31 dicembre 2012 numero 1164 la Corte d’appello di Firenze riformava la sentenza del Tribunale di Pisa e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da I.F., dipendente civile degli STATI UNITI D’AMERICA presso la base militare di “(OMISSIS)” in (OMISSIS) – inquadrato nel livello Q2 – per l’inquadramento nel superiore livello QX e per il pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.

2.La corte territoriale esponeva che l’ I. assumeva di rivestire il profilo di “responsabile dell’ufficio trasporti” mentre gli era stato formalmente riconosciuto quello inferiore di “specialista trasporti-supervisore”. Il contenuto delle mansioni svolte poteva essere ricostruito sulla base del mansionario elaborato dal datore di lavoro (cd. “position description”). Non era pertinente il richiamo di controparte alla sentenza della Corte di Cassazione numero 9640/2003, relativa ad un caso in cui, secondo la sentenza di merito, la “job description” indicava mansioni riconducibili a qualunque tipo di inquadramento.

3. Dal documento emergevano le caratteristiche che il piano di inquadramento quadri (accordo 8 settembre 2005) prevedeva per il livello QX: vasta conoscenza di sistemi, operazioni o leggi (l’ I. lavorava su numerose e diverse tipologie di leggi, regolamentazioni e prassi della nazione ospitante); sostanziale impatto sul raggiungimento della missione (occupava una posizione essenziale); contatti professionali con personale di alto rango (rappresentava il Comandante a conferenze di elevato livello o con comandi di rango uguale o più elevato; manteneva contatti con il Ministro della difesa italiano o con alti funzionari del Ministero); direttive di carattere generale; ampia iniziativa ed autonomia decisionale (aveva sostanziale indipendenza nello svolgimento della missione); attività di supervisione (supervisionava il personale civile mentre il livello Q2 non prevedeva funzioni di supervisione); area di responsabilità oltre l’organizzazione (porti nel Mar Mediterraneo, dell’Africa del nord ed occidentale, sulle coste atlantiche della Spagna e del Portogallo).

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza gli STATI UNITI D’AMERICA, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso I.F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha censurato la sentenza -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., art. 414 c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2. Si lamenta che il diritto al superiore inquadramento sia stato riconosciuto esclusivamente sulla base della descrizione delle mansioni contenuta nel mansionario, ignorando gli esiti dell’istruttoria svolta dal Tribunale.

3.Si assume il contrasto di tale procedimento logico-giuridico con l’art. 2103 c.c., per avere la Corte territoriale omesso tanto l’accertamento in fatto delle mansioni che la verifica delle qualifiche e dei profili esemplificativi previsti dal contratto collettivo di categoria. Si denuncia, altresì, il contrasto della decisione con i principi di cui all’art. 2697 c.c. ed all’art. 116 c.p.c..

4. Il motivo è infondato.

5. Contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente, la Corte territoriale non si è sottratta al procedimento di valutazione trifasico (accertamento delle mansioni, verifica delle declaratorie di inquadramento applicabili, raffronto degli esiti delle due valutazioni): piuttosto nell’accertamento delle mansioni ha valorizzato la prova documentale (ovvero la descrizione della posizione lavorativa contenuta nel mansionario) rispetto alla prova testimoniale.

6. Deve ribadirsi al riguardo il pacifico principio secondo cui rientra nella discrezionalità del giudice del merito la selezione tra gli elementi di prova acquisiti di quelli ritenuti più idonei a rappresentare i fatti in discussione, senza che tale scelta, costituente tipico esercizio della funzione di merito, sia di per sè sindacabile davanti a questo giudice di legittimità. Può essere oggetto di censura l’accertamento di fatto all’esito compiuto, nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione e cioè con la allegazione di uno specifico fatto storico, risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione, non esaminato nella sentenza impugnata ed avente rilevanza decisiva. A tale onere di allegazione la parte ricorrente non ha adempiuto, pur deducendo anche un vizio di motivazione; sono state trascritte in ricorso, in nota, le deposizioni testimoniali senza individuare specificamente un preciso fatto storico non esaminato nè tanto meno esporre le ragioni della sua decisività.

7. La censura è altresì infondata laddove assume essere necessario un giudizio di comparazione tra il mansionario e le deposizioni dei testi; entrambe le fonti di prova attengono all’accertamento delle mansioni e ciascuna di essa ben può essere utilizzata dal giudice in via esclusiva. La comparazione va compiuta in un momento logico successivo, tra le mansioni così accertate e le declaratorie generali ed astratte dell’inquadramento.

8. Non appare, da ultimo, conferente la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. – regola di giudizio che viene in rilievo solo nel caso, qui non ricorrente, di mancato raggiungimento della prova dei fatti controversi – e di violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo il giudice legittimamente utilizzato elementi di prova acquisiti in atti.

9. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’accordo in data 1 ottobre 2005, recante il nuovo piano di inquadramento quadri per i dipendenti delle Forze Armate USA in Italia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

10. Ha esposto che il nuovo piano di inquadramento si articolava per ogni livello in: declaratorie di livello, profili professionali e titoli rappresentativi; seguiva, da ultimo, una griglia esemplificativa delle principali differenze tra i diversi livelli di quadro.

11. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva omesso di individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e di raffrontarle con le mansioni svolte dall’ I. in quanto aveva tenuto conto soltanto delle caratteristiche del livello superiore (QX), considerandole peraltro, parzialmente ovvero limitatamente alla griglia esemplificativa.

12. Ha assunto che il giudice dell’appello sarebbe pervenuto a conclusioni diverse ove avesse considerato le declaratorie di livello di cui al piano di inquadramento quadri, in quanto:

– l’ I. non era mai stato “responsabile dell’ufficio trasporti”, venendo collocato fino all’anno 2005 al secondo livello gerarchico dell’ufficio trasporti ed, in seguito, al terzo livello, ferme restando le sue mansioni.

– comunque l’ufficio trasporti non era un importante elemento organizzativo, come previsto per il livello QX.

– non ricorrevano i presupposti degli altri profili professionali del livello QX (responsabile di un programma di marcata difficoltà o di significativa responsabilità; consigliere all’alta direzione).

13. Ha altresì contestato l’accertamento operato in sentenza in ordine alla ricorrenza in fatto degli indicatori del livello QX esposti nella griglia esemplificativa, assumendo che esso non trovava riscontro nè nelle dichiarazioni dei testi nè nel mansionario.

14. Il motivo è inammissibile.

15. Quanto alla denuncia di violazione dell’accordo di inquadramento quadri per i dipendenti delle forze armate USA in Italia, si osserva che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 può essere dedotto soltanto in relazione ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro mentre l’accordo di inquadramento di cui trattasi non ha natura di accordo collettivo nazionale di lavoro, essendo stato concluso, per parte datoriale, dai Comandi militari in Italia degli Stati Uniti d’America.

16. Non vi è dunque materia per un intervento di natura nomofilattica di questa Corte; il sindacato di legittimità è esercitabile nei limiti del vizio di violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti (artt. 1362 c.c. e segg.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero del vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

17. La parte ricorrente non deduce alcuna violazione di canoni ermeneutici nè prospetta quale errore avrebbe commesso il giudice del merito nella lettura dell’accordo.

18. Il ricorso è parimenti inammissibile – o comunque prospetta fatti non decisivi – nella parte in cui deduce il vizio della motivazione, contestando la effettiva sussistenza di quelle caratteristiche di autonomia, responsabilità ed importanza strategica delle mansioni ravvisate dal giudice di merito.

19. Ed invero:

– la sentenza impugnata ha accertato una “vasta” conoscenza delle leggi, regolamentazioni e prassi dello stato ospitante; la parte ricorrente assume che dal mansionario risulterebbe, invece, una conoscenza “di base”. Non indica, tuttavia, specificamente da quale passo del mansionario emergerebbe tale fatto;

– si contesta la rilevanza dell’apporto dell’ I. ma non si espone quale fatto decisivo non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata;

– si censurano le conclusioni della Corte territoriale quanto all’importanza dei suoi contatti professionali facendo generico riferimento alla prova per testi (in nota se ne riporta un estratto), sollecitando un inammissibile nuovo esame di merito;

– si contesta il fatto che l’ I. ricevesse direttive di carattere generale senza esporre il fatto non esaminato di rilievo decisivo;

– quanto alla iniziativa ed autonomia decisionale, non si espone alcun fatto dal quale risulti che le stesse fossero limitate all’area di specializzazione;

– contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente, la rilevanza dell’esercizio dell’attività di supervisione derivava dal fatto che la supervisione poteva essere prevista nel livello superiore mentre non era richiesta nel livello inferiore;

– quanto all’area di responsabilità dell’ I., la parte si limita a riportare per estratto le dichiarazioni di un teste circa l’ambito territoriale delle attività dell’ufficio trasporti.

20.Da ultimo, si assume essere pacifico che l’ I. non era capo dell’ufficio trasporti senza indicare da quali atti emergerebbe tale dato.

21. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

22. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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