Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1791 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.24/01/2017),  n. 1791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10264/2012 proposto da:

L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E DE’

CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato CECILIA REANDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO A. SCAVELLO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

C.A. (OMISSIS), F.M.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI 13, presso

lo studio dell’avvocato CARLO GE, rappresentate e difese

dall’avvocato ROBERTO ROSSELLA;

– controricorrenti incidentali –

e contro

F.M., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 609/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato SCAVELLO Pietro A., difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANGANIELLO Antonio, con delega depositata in

udienza dell’Avvovato SPADAFORA Giorgio, difensore delle difese

depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Voghera con sentenza n. 305 del 2007 rigettava le domande proposte da L.M. contro C.A., F.A. e F.M.C. e F.M., con cui l’attrice chiedeva di dichiarare la nullità o l’annullabilità del contratto di compravendita stipulata con i convenuti il (OMISSIS) per errore bilaterale, con le conseguenti statuizioni in tema di risarcimento danni e spese processuali. Secondo l’attrice, l’errore di cui sarebbe stato affetto il contratto di compravendita riguardava la natura del diritto dalla stessa acquistato sulla porzione di terreno di cui al mappale (OMISSIS), antistante la porzione delle stesso fabbricato rurale di due piani, riteneva di aver acquistato la comproprietà di detto terreno ed, invece, aveva appreso, successivamente alla stipula del contratto, di essere titolare di una servitù di passaggio. Tale suo errore sarebbe stato indotto o suffragato da ripetute rassicurazioni sul punto da parte dei venditori del mediatore e da una dipendente del notaio.

Il Tribunale condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali, anche a favore del notaio B. costituitosi in seguito a chiamata in causa dei convenuti e di Ras chiamata in garanzia dal notaio.

La Corte di appello di Milano, pronunciandosi su appello proposto da L.M., contumaci F.M. e F.A., con sentenza n. 609 del 2011 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Milano a parte il fatto che la L. non avrebbe pienamente provato l’errore in cui sarebbe incorsa, doveva essere, comunque, escluso che l’errore sarebbe atto bilaterale dato che i dante causa della L. avevano anni prima venduto l’altra metà del fabbricato alla S. e della servitù ne erano pienamente a conoscenza per quanto si sarebbe potuto apprendere da questo secondo rogito. E, comunque, se errore vi era stato da parte della L. questo, al momento dell’acquisto, non era nè essenziale nè riconoscibile.

La cassazione di questa sentenza, è stata chiesta da L.M., con ricorso affidato a cinque motivi. C.A. e F.M.C. hanno resistito con controricorso, con il quale si avanza anche ricorso incidentale subordinato. Ha resistito con autonomo controricorso la società Allianz (già spa Riunione Adriatica di Sicurtà). B., F.M., gli eredi di F.A., in questa fase non hanno svolto attività, giudiziale. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente e la società Allianz hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso L.M. lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata (art. 360 c.p.c., n. 4). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe omesso la pronuncia in merito alla domanda subordinata di riduzione del prezzo di acquisto formulata con l’atto di citazione e riproposto con l’atto di appello. In particolare, l’attuale ricorrente avrebbe formulato la seguente richiesta: condannare gli appellati in solido a pagare all’attrice L. l’importo pari al minor valore dell’immobile risultato privo della comproprietà di tutta la strada di accesso, pari al deprezzamento complessivo dell’immobile affetto dal vizio di cui sopra ignoto alle parti”. Per altro, era preciso onere dei venditori esplicitare che la L. acquistava un immobile sul cui ingresso non aveva nè la proprietà, nè il diritto di comproprietà.

1.1.- Il motivo è infondato.

Premesso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha premesso che “(…) non risultava neppure pienamente provato che la L. fosse incorsa nel prospettato errore al momento delle trattative e poi in quello del rogito (…)” ma ha aggiunto che (…) non vi erano elementi per affermare che il preteso errore fosse riconoscibile e di fatto riconosciuto da controparte” nè che fosse essenziale “(…) se la questione fosse stato ritenuta importante ed anzi decisiva in ordine all’acquisto sarebbe stato per la L. assai semplice interpellare sul punto il notaio rogante da lei stessa scelto, prima o in occasione della stipulato dell’atto pubblico, cosa che non risulta essere stata mai avvenuta (…)”. L’errore non presentava il carattere dell’essenzialità perchè (…) non è stato concretamente evidenziato quale facoltà la L. avrebbe interesse ad esercitare e che, invece, le sia negata in ragione del diverso diritto conseguito (…)” Piuttosto, la posizione della L., come osservato dal primo giudice è, invece, semmai più favorevole rispetto alla vicina, in quanto al contrario di quest’ultima, ella è proprietaria esclusiva, anche di un’area prospiciente il proprio immobile non gravata da alcuna servitù (…)”. Pertanto, è di tutto evidenza che quanto osservato dalla Corte distrettuale esclude che l’immobile acquistato dalla L. avesse subito un deprezzamento di valore proprio perchè, ove anche la L. avesse acquistato la comproprietà del terreno, tuttavia lo stesso terreno sarebbe dovuto essere destinato al passaggio per raggiungere l’immobile di cui si dice. Nè il diritto di servitù è meno tutelato rispetto ad comportamento ostativo del proprietario del ccdd. fondo dominante.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) sotto forma di mancato riconoscimento dell’errore bilaterale (art. 1427 c.c.). Secondo la rincorrente la Corte distrettuale nell’escludere la sussistenza di un errore bilaterale non avrebbe tenuto conto correttamente della risultanze istruttorie. In particolare non avrebbe tenuto conto che: a) la L. al momento della stipula del contratto di comparvendita non conosceva l’atto per notaio dal quale, secondo al Corte distrettuale, emergerebbe al conoscenza della costituzione del diritto di servitù a vantaggio della proprietà acquistata dalla L.; b) dei dati documentali e testimoniali, e non avrebbe correttamente interpretato la lettera della C. all’avv. Scavello laddove è affermato che “(…) mi sembra ovvio che l’altra metà non avendola mai venduta a nessuno è ora di proprietà della signora L. in seguito all’acquisto dell’altra metà della casa (…)”; c) che la sig.ra L. non aveva nessun motivo per non credere alle rassicurazioni dell’Agenzia Immobiliare e della sig.ra M. segretaria del notaio B.; d) l’errore non era solo dall’acquirente, ma anche dei venditore come sarebbe provato documentalmente da due lettere concepite e spedite al legale della L..

2.1.- Il motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, le valutazione compiute dalla corte distrettuale dei dati processuali non presentavano vizi logici e/o giuridici, ma soprattutto perchè la decisione di escludere la sussistenza di un errore bilaterale è ampiamente e adeguatamente motivata. Come ha avuto modo di evidenziare tra l’altro la Corte distrettuale “(…) i danti causa della L. avevano anni prima ceduto l’altra metà del fabbricato alla S. con rogito del notaio Ca.Lu. (…)”, costituendo a favore dell’immobile, poi ceduto alla L. “(…) un diritto di servitù pedonale carraio e con qualsiasi altro mezzo da esercitarsi in fregio al confine. Pertanto, i venditori non poteva non sapere lo stato di fatto e di diritto del terreno oggetto di causa. Non solo, ma la Corte distrettuale si è preoccupata, altresì, di aggiungere a supporto dell’esclusione della sussistenza dell’errore bilaterale, ulteriori motivazioni. Così, ha avuto modo di chiarire che erano “(..) del tutto irrilevanti le prove testimoniali ed, in particolare, quella menzionata nell’atto di appello, della segretaria del notaio che nessun titolo poteva avere per fornire alle parti, indicazioni circa l’identificazione del bene oggetto dell’atto da rogare. Fra l’altro nella deposizione stessa si ricade nella stessa ambiguità riscontrate nelle missive, con l’uso dell’espressioni strada pare infatti corretta l’osservazione del giudice di primo grado secondo cui la porzione di terreno in contestazione non è neppure tecnicamente definibile come strada ma più correttamente come sedime di pertinenza esclusiva della prima metà di casa necessariamente gravata da servitù per l’accesso alla porzione acquistata dalla L. (…)”. Per altro, gli unici dati offerti, cioè, due missive della C. al legale (pur tralasciando la strutturale genericità e ambiguità lessicale, sottolineata a pag. 15 della sentenza) sono temporalmente successivi rispetto al contratto e, pertanto, per definizione inidonei a costituire base di un errore bilaterale nella valutazione delle parti.

Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le sue aspettative e confutazioni.

3.- Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) sotto forma di mancato riconoscimento dell’errore provocato da dolo (art. 1439 c.c.). Secondo la ricorrente erroneamente la Corte distrettuale avrebbe rigettato la prospettazione dell’errore proprio in cui sarebbe incorsa la sig.ra L. ritenendo che tale errore, comunque, non sarebbe stato nè essenziale nè riconoscibile, perchè non avrebbe tenuto conto che la L. ha sempre manifestato prima e dopo la stipulazione del contratto di compravendita il suo interesse ad avere al comproprietà della strada che collega casa sua con la strada comunale, come sarebbe risultato dal suo stesso interrogatorio formale.

3.1.- Anche questo motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che non vi erano elementi per affermare che il preteso errore fosse riconoscibile e di fatto riconosciuto da controparte nè che fosse essenziale. Come si è già detto la Corte distrettuale ha chiarito che “(…) se la questione fosse stata ritenuta importante ed anzi decisiva in ordine all’acquisto sarebbe stato per la L. assai semplice interpellare sul punto il notaio rogante da lei stessa scelto, prima o in occasione della stipula dell’atto pubblico, cosa che non risulta essere stata mai avvenuta (…)” L’errore non presentava il carattere dell’essenzialità perchè (…) non è stato concretamente evidenziato quale facoltà la L. avrebbe interesse ad esercitare e che invece le sia negata in ragione del diverso diritto conseguito (…)”. Piuttosto, la posizione della L., come osservato dal primo giudice è invece semmai più favorevole rispetto alla vicina, in quanto al contrario di quest’ultima, ella è proprietaria esclusiva anche di un’area prospiciente il proprio immobile non gravata da alcuna servitù (…)”.

Nè, ad altro risultato, potrebbe portare l’interrogatorio formale della L. per quanto avesse affermato che sia prima che dopo la stipula del contratto di compravendita aveva manifestato il proprio interesse ad acquistare la proprietà o la comproprietà del terreno oggetto del giudizio non solo perchè le dichiarazioni della L. sono prive di valore processuale dato che, come è noto, le risultanze dell’interrogatorio formale valgono solo a danno della parte che le ha reso, ma, soprattutto, perchè il ragionamento della Corte distrettuale nell’escludere la sussistenza di un errore della L. è molto più ampio investendo tutti i dati processuali.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) relativa all’istruzione probatoria assunta. Secondo la ricorrente il Tribunale prima e la Corte di appello dopo non avrebbero analizzato le prove testimoniali assunte. Vero è che esiste già la prova documentali ma rilevano anche le prove testimoniali.

4.1.- Anche questo motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della prova testimoniale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte non presenta vizi logici e/o giuridici ma soprattutto perchè la Corte distrettuale ha analizzato puntualmente la prova testimoniale pervenendo alla conclusione che “(..) Del tutto irrilevanti appaiono le prove testimoniali ed, in particolare quella menzionata nell’atto di appello (..)”.

Senza dire che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa, ovvero, non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Epperò nel caso in esame la ricorrente non da modo di ritenere che la prova testimoniale asseritamente non esaminata potesse determinare un risultato diverso pure a fronte di altri dati processuali costituiti da documenti (Cass. n. 3075 del 13/02/2006).

5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in merito alla condanna dell’attrice al pagamento delle spese legali non solo degli appellanti, ma anche dei terzi chiamati dai soli convenuti. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non motiva le affermazioni secondo cui “è ineccepibile la condanna delle L. alle spese legali nei confronti di tutte le altre parti processuali. Le spese legali seguono la soccombenza e il fatto che l’attrice sia stata in buona fede non fa venir meno questo principio in quanto in caso contrario ricorrerebbero i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.. La Corte distrettuale asserisce che la chiamata del notaio è stata provocata dalla citazione, ma non spende una parola sul perchè, non motiva in alcun modo sul punto. Piuttosto, la L. non andava condannata alla refusione delle spese a favore del notaio B. e della società Allianz già RAS. Ed essenzialmente perchè nè il notaio nè la società assicurative hanno proposto alcuna domanda giudiziale ed anzi hanno esplicitamente chiesto le spese ai convenuti chiamati.

5.1.- Il motivo è infondato.

Va qui precisato che: a) come ha già affermato questa Corte in altre occasione (cfr. Cass. n. 2730 del 23/02/2012), in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta.

Nel caso in esame, dunque, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui le spese seguono la soccombenza integra gli estremi di una motivazione ampia e puntuale, anche se non necessaria.

b) E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (fra la varie Cass. 10.11.2011 n. 23552; Cass. 21.3.2008 n. 7674). Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha posto a carico dell’appellante soccombente le spese anche del notaio e della società Allianz chiamati in giudizio in garanzia. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

6.- Il ricorso subordinato condizionato di C. – F. resta assorbito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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