Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17909 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 555/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23.6.09, depositata l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 23.6 – 8.7.2009 la Corte d’Appello di Catania dichiarò il diritto di B.S. alla rendita Inail per inabilità permanente con decorrenza dal 1.9.1997, sul rilievo che da tale data..l’ipoacusia ha raggiunto livelli invalidanti tali che sommati alla percentuale invalidante già acclarata alla data del pensionamento per la patologia respiratoria rendono entrambe indennizzabili in applicazione D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 78″;

2. avverso tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, denunciando la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 74 e dolendosi che la Corte territoriale, pur risultando dal ricorso introduttivo relativo alla patologia respiratoria che la relativa domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale era stata presentata in data 22.1.1998, avesse affermato il diritto alle prestazioni previdenziali da data antecedente a quella della domanda; l’intimato B.S. non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (cfr, Cass., nn. 5353/1998; 15812/2002;

10407/2005; 11518/2009);

4. essendosi la Corte territoriale discostata da tale orientamento, il ricorso va accolto, siccome manifestamente fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alla censura svolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vertendo la doglianza unicamente sulla data di decorrenza detta prestazione così come riconosciuta in grado d’appello, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), dichiarando che detta prestazione decorre dal 22.1.1998 (data di presentazione della domanda amministrativa); le ulteriori statuizioni, anche in ordine alle spese, della sentenza cassata vanno confermate; non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo net merito, dichiara che la prestazione così come riconosciuta in grado d’appello decorre dal 22/1/1998; conferma le ulteriori statuizioni, anche in ordine alle spese, della sentenza cassata; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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