Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17909 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10580-2019 proposto da:

AUTOMATIC TECHNIC SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 28, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ARATARI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EDIL FIORENTINI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO CESARO;

– controricorrente –

contro

A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 797/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l. diretta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale A.D. (debitore della società attrice) aveva ceduto un proprio immobile in favore della Automatic Technic Service s.r.l.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premesso che la società attrice aveva dedotto, sin dall’originaria introduzione del giudizio, la circostanza dell’anteriorità del sorgere del proprio credito rispetto al compimento dell’atto impugnato, e rilevato, in ogni caso, che detta deduzione, operata in sede di precisazione della domanda ex art. 183 c.p.c., non era comunque valsa a determinare alcuna inammissibile mutatio libelli, ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi o soggettivi per l’accoglimento dell’actio pauliana esercitata dalla Edil Fiorentini s.r.l.;

avverso la sentenza d’appello, la Automatic Technic Service s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi d’impugnazione;

la Edil Fiorentini s.r.l. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Edil Fiorentini s.r.l. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato la domanda originariamente proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l. in modo diverso dalla qualificazione operata dal giudice di primo grado, in difetto di alcuna impugnazione di controparte sul punto;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, attraverso la contestazione, operata in appello dalla Edil Fiorentini s.r.l., della qualificazione, da parte del primo giudice, quale mutatio libelli, della precisazione della domanda operata, in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., deve ritenersi che la società appellante abbia devoluto, in sede di gravame, l’intero punto concernente l’interpretazione della domanda originariamente proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l., ivi compresa l’erronea qualificazione alla stessa conferita dal giudice di primo grado, con la conseguenza che l’avvenuta individuazione, da parte del giudice d’appello, del contenuto (ritenuto corretto) della domanda originariamente proposta dalla società attrice deve ritenersi espressione della coerente corrispondenza tra il contenuto dell’impugnazione proposta in appello e la decisione assunta in detta sede;

con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente qualificato la domanda originariamente formulata dalla Edil Fiorentini s.r.l. quale domanda revocatoria avanzata sul presupposto dell’anteriorità del credito vantato dalla società attrice rispetto al compimento dell’atto dispositivo impugnato;

il motivo è inammissibile;

sul punto, osserva il Collegio come, nel considerare l’estensione della domanda originariamente proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l., la corte territoriale risulti essersi attenuta a canoni interpretativi della domanda non palesemente illogici o incongrui;

al riguardo, varrà richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);

peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);

nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente incongrua in ordine al punto concernente la qualificazione della domanda formulata dalla Edil Fiorentini s.r.l. come domanda revocatoria avanzata sul presupposto dell’anteriorità del credito rispetto al compimento dell’atto impugnato;

il motivo è manifestamente infondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, di tutti gli elementi, rinvenibili dagli atti processuali, idonei a sostenere la ritenuta individuazione della domanda originariamente proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l. alla stregua di una domanda revocatoria avanzata sul presupposto dell’anteriorità del credito vantato dalla società attrice rispetto al compimento dell’atto impugnato in questa sede;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse, è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la modificazione della domanda formulata dalla controparte con le memorie ex art. 183 c.p.c. fosse ammissibile;

con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente incongrua in relazione al punto concernente la ritenuta ammissibilità della modificazione della domanda formulata dalla controparte con le memorie ex art. 183 c.p.c.;

il quarto e il quinto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili per carenza di interesse, dovendo ritenersi che la motivazione indicata dalla corte d’appello a fondamento della ritenuta proposizione, sin dall’origine, da parte della società creditrice, di una domanda revocatoria avanzata sul presupposto dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato, sia, in sè, pienamente autosufficiente, in quanto idonea a dar conto, in modo autonomo, della correttezza della qualificazione della domanda proposta dalla Edil Fiorentini s.r.l. nei termini indicati;

con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 12, nonchè dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente incongrua in relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto della preesistenza del credito (vantato dalla società attrice nei confronti dell’ A.) rispetto al compimento dell’atto impugnato in questa sede;

con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il presupposto della preesistenza del credito della Edil Fiorentini s.r.l., nei confronti dell’ A., rispetto all’atto impugnato in questa sede;

con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2462 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la preesistenza del credito dedotto in giudizio rispetto al compimento dell’atto impugnato in questa sede;

con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell’eventus damni quale condizione per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata;

con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierna società ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;

con l’undicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente incongrua in relazione al punto concernente la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;

con il dodicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), invocando la condanna di controparte, una volta accolto il ricorso proposto in questa sede, al rimborso, in proprio favore, delle spese di lite, previa decisione nel merito della causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

il sesto motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle successive censure;

la corte territoriale ha ritenuto che la Edil Fiorentini s.r.l. agì in sede revocatoria al fine di tutelare la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio di A.D., sul presupposto dell’esistenza di un credito vantato dalla medesima società nei confronti di quest’ultimo;

ciò posto, varrà considerare come, nel rilevare la sussistenza di tale credito, la corte territoriale si sia limitata a invocare l’esistenza di pregresse relazioni commerciali tra la Edil Fiorentini s.r.l. e la società Criel s.r.l. (di cui l’ A. era amministratore unico), e di precedenti rapporti di credito della prima nei confronti della seconda, asserendo che “l’emissione dell’assegno (da parte dell’ A.) attesta semplicemente per via documentale il riconoscimento di un debito già esistente che l’ A. aveva assunto su di sè nei confronti della fornitrice”;

tale motivazione, tuttavia, appare tale da non superare il vaglio di un elementare riscontro di coerenza logica, avendo la corte territoriale manifestamente trascurato di evidenziare e di elaborare criticamente gli elementi di fatto (sia pure presuntivi, e necessariamente diversi dall’emissione dell’assegno di pagamento dedotto nel corso dell’odierno giudizio, pacificamente posteriore al compimento dell’atto dispositivo impugnato in questa sede) idonei ad attestare l’assunzione, da parte dell’ A., dei debiti (che si desumono) contratti dalla Criel s.r.l. nei confronti della Edil Fiorentini s.r.l.;

infatti, posta l’alterità soggettiva della Criel s.r.l. rispetto all’ A. (e la conseguente naturale irrilevanza patrimoniale, nei confronti di quest’ultimo, dei debiti della prima), del tutto mancante deve ritenersi, nel contesto argomentativo della sentenza impugnata, l’esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto suscettibili di giustificare la riconosciuta assunzione, da parte dell’ A., in epoca anteriore al compimento dell’atto impugnato in questa sede, dei debiti contratti dalla Criel s.r.l. nei confronti della Edil Fiorentini s.r.l., e dunque la sussistenza, e l’insorgenza effettiva in epoca anteriore all’atto impugnato, del credito di questa nei confronti dell’ A.;

la rilevata irriducibile e manifesta illogicità della sentenza impugnata, di per sè insuscettibile di fornire una compiuta ragione del percorso logico seguito dal giudice a quo nella giustificazione della decisione assunta, impone, in accoglimento del motivo in esame (e con l’assorbimento delle restanti censure), la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, con l’ulteriore rimessione alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, del compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il sesto motivo; rigetta il primo e il terzo; dichiara inammissibile il secondo, il quarto e il quinto e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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