Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17909 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso del regolamento di competenza 19584-2015 proposto da:

L.N.M.A., elettivamente domiciliato in CROTONE,

VIALE GRAMSCI, 164/C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO VARANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIA CITARELIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAFFI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA,

rappresentato c difeso dagli avvocati ANDREA BETTINI, C. CARLO

ROSSELLO;

– controricorrente –

sulle conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa Rita Sanlorenzo

che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, in accoglimento del regolamento di

competenza proposto, dichiari la competenza del Tribunale di Crotone

in funzione al Giudice del lavoro, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il

28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51 e segg., L.N.M.A. ha evocato, avanti al Tribunale di Crotone, la s.r.l. Saffi esponendo: – di avere lavorato alle dipendenze della società di navigazione CUBE S.p.a. “essendo stato imbarcato il 20.6.2013 sulla nave (OMISSIS) nel porto di (OMISSIS), quale secondo ufficiale di macchina”; – di essere stata sottoposta, tale nave, nel luglio 2013, a sequestro conservativo nel porto di (OMISSIS) e di essere stato costretto a permanere sulla nave, per disposizione delle autorità turche, fino al momento dello sbuco ottenuto a causa delle condizioni di salute; – di avere tentato, dopo la guarigione, di contattare la società armatrice; – di avere appreso, dalla propria associazione sindacale, della vendita della nave, in sede di concordato preventivo, alla s.r.l. Saffi; – di avere, pertanto, richiesto alla predetta società di essere reimbarcato, mettendo comunque a disposizione la propria attività, senza ricevere alcuna risposta; – di configurarsi, tale mancata risposta, come licenziamento, nullo perchè privo della forma scrittae comunque privo di giusta causa o di giustificato motivo. 2. Tanto premesso, il lavoratore ha chiesto dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con la predetta società e la nullità, inefficacia ed illegittimità del licenziamento. 3. Costituitasi tempestivamente in giudizio, la s.r.l. Saffi ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Giudice di Crotone per non essere compreso, tra i criteri dettati alla stregua del disposto dell’art. 603 c.n., il luogo dell’imbarco, indicato, invece, dalla controparte. 4. A scioglimento della riserva, il Tribunale di Crotone, richiamati i precedenti di legittimità (da ultimo, Cass., S.U., ord. N. 17443/2014) secondo cui “in materia di controversie di lavoro nautico, l’individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri fissati dall’art. 603 c.n.”; verificato che il citato art. 603 c.n., non individua in nessun caso quale giudice competente a conoscere le controversie di lavoro del personale marittimo il giudice del luogo in cui è avvenuto l’imbarco del lavoratore, stabilendo invece che le stesse devono essere proposte avanti il tribunale nella circoscrizione del quale è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, in caso di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, ha ritenuto che nella specie non potesse trovare applicazione nè il criterio della iscrizione della nave (posto che la stessa batteva bandiera maltese), nè quello della conoscenza della proposta di ingaggio, dato che nel caso di specie il rapporto aveva avuto piena esecuzione. 5. Nell’esaminare il criterio della “conclusione, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro”, il Tribunale di Crotone ha ritenuto che, stante l’intervenuto licenziamento, competente a conoscere la controversia dovesse essere il giudice dell’avvenuta cessazione del rapporto: questo, peraltro, non doveva essere fatto corrispondere con il luogo in cui era avvenuto lo sbarco, ma piuttosto quello dell’avvenuta conoscenza dell’intervenuto licenziamento, ossia il giudice del luogo di residenza c/o domicilio del ricorrente, in ossequio ai principi espressi in particolare da Cass., sent. n. 1398/1991, secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale in caso di controversie causate dalla cessazione dei rapporti di lavoro marittimo può essere considerato il luogo dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l’effetto estintivo, ossia con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso. 6. In definitiva, verificata la residenza del lavoratore in (OMISSIS), il Giudice di Crotone, previa declaratoria della propria incompetenza, ha individuato come competente il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del lavoro. 7. L.N.M., con il proposto ricorso per regolamento di competenza, pur convenendo con il Giudice previamente adito circa il luogo di cessazione del rapporto, ha però ribadito l’individuazione del foro competente nel Tribunale di Crotone, sulla base dell’assunto per cui il luogo dell’imbarco è venuto a coincidere con quello della conclusione del contratto, specificamente compreso dal disposto dell’art. 603 c.n.. 8. Costituitasi tempestivamente in giudizio, la S.r.l. Saffi ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso, per difetto assoluto del requisito di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis; la modificazione dei fatti posti a fondamento della domanda, sulla base dei quali parte ricorrente aveva individuato il Tribunale adito, e l’introduzione, nel giudizio per regolamento della competenza, di elementi non allegati e dedotti nel giudizio di merito; l’incompetenza per territorio del Giudice di Crotone e l’individuazione del giudice competente in base al criterio di collegamento del luogo di residenza/domicilio del lavoratore nel quale il lavoratore medesimo era venuto a conoscenza del licenziamento. 9. L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con l’affermazione della competenza del Tribunale di Crotone in funzione di giudice del lavoro, sottoponendo a vaglio la circostanza, introdotta dal ricorrente nel giudizio per regolamento, del luogo di conclusione del contratto assumendo l’erroneo criterio di collegamento adottato con l’atto introduttivo del giudizio (il luogo in cui il lavoratore si era imbarcato). 10. Tale conclusione è condivisa dal Collegio. 11. Parte convenuta eccepisce, nella memoria difensiva, la nullità della notifica del ricorso per regolamento, per vizi formali della notificazione effettuata con PEC, in ragione dell’asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) – 5), nella parte in cui, tra i requisiti soggettivi e oggettivi caratterizzanti la notificazione telematica ha imposto, che: “il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”, dizione non recata, nella specie, dal messaggio di posta elettronica certificata generato dalla casella dell’Avvocato Citarella e indirizzato alla casella di posta elettronica degli Avvocati Bettini e Quitadamo. 12. L’eccezione non è fondata. 13. Come da ultimo ritenuto dalle Sezioni unite della Corte (v., da ultimo, Cass., SU, 7665/201) trova applicazione, nella specie, l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; coni, sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente, a tale fine, indicato dalla parte, nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC” (così Cass., SU, 7665/2016, cit.). 14. Nella specie, a sostegno dell’eccezione svolta, non si adduce uno specifico pregiudizio al diritto di difesa e, come risaputo, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio, subito dal diritto di difesa della parte, in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass., SU, 7665/2016, cit. e i precedenti conformi ivi richiamati). 15. Ne consegue l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamenta un mero vizio procedimentale, senza prospettare eventuali ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa implicare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. 16. Tanto premesso, il ricorrente si duole, nel ricorso all’esame, del mancato esercizio di poteri istruttori volti ad acquisire, presso la Capitaneria di Crotone – luogo d’imbarco – notizie circa la stipula del contratto di arruolamento ed introduce, in questa sede, la deduzione, e relativa allegazione, in ordine al luogo della stipula del contratto di arruolamento “per rimediare a tale carenza ingiustificata” (così si legge nel ricorso). 17. E pur vero che la giurisprudenza della Corte ha fissato le seguenti regole: – la competenza si determina dalla domanda (principio applicabile anche alla competenza territoriale cfr. Cass. nn. 19958 del 2005; 20177 del 2004, 8121 del 2003, 10996 del 2003); – la scelta del foro spetta al lavoratore, che deve però provare gli clementi di fatto relativi al criterio prescelto e, in generale, presupposti della competenza (in tal senso si è più volte espressa questa Corte, osservando che, nelle controversie individuali di lavoro, l’attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dall’art. 413 c.p.c., comma 2, ma ha l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale (cfr. Cass. nn. 17523 del 2014; 700 del 1993; 13147 del 1999; onere di allegazione ribadito, quanto ai fori alternativamente previsti dall’art. 603 c.n., da Cass. n. 5018 del 1992); il divieto di deposito, nel giudizio di cassazione, di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza, finanche quando siano relativi a circostanze sopravvenute (Cass. n. 21014 del 2004). 18. Nel ricorso all’esame, l’allegazione documentale volta a suffragare il criterio di collegamento prescelto dal ricorrente non introduce circostanze costituenti novità, come assume la parte intimata, rilevando, piuttosto, per corroborare il criterio di collegamento prescelto a fronte delle eccezioni di incompetenza svolte, con la memoria di costituzione, dalla società, senza, peraltro, che nella delibazione dell’incompetenza per territorio il giudice adito assumesse quantomeno le sommarie informazioni previste dell’art. 38, u.c. del codice di rito (in fattispecie in cui, la società ha evocato criteri di collegamento in territorio estero – Istanbul, per la conclusione, cessazione, del rapporto e (OMISSIS), per l’iscrizione della nave) e solo (OMISSIS), per radicare la competenza del relativo Tribunale, quale luogo in cui il lavoratore aveva la propria residenza ed aveva ricevuto la proposta d’imbarco marittimo. 19. Per giurisprudenza costante di questa Corte, è facoltà dell’attore scegliere uno dei fori alternativamente previsti dall’art. 603, fatto sempre salvo l’onere di allegazione delle relative circostanze, (cfr. Cass. 27.4.92 n. 5018). 20. E’ indubbio che, con l’atto introduttivo del giudizio, il criterio sia stato erroneamente adottato alla stregua del luogo in cui il lavoratore si è imbarcato, ma la precisazione contenuta nel ricorso per regolamento di competenza, secondo cui in tale luogo va fatto coincidere quello di conclusione del contratto stesso merita, in questa sede, per quanto già detto, un apposito vaglio. 21. La parte ricorrente ha infatti richiamato, sullo specifico punto, il disposto dell’art. 328 c.n., il quale impone che, a pena di nullità, il contratto di navigazione debba essere “fatto per atto pubblico” ricevuto dall’Autorità marittima e quindi annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. 22. La norma stabilisce un evidente collegamento – anche temporale – tra la stipula del contratto, e la sua annotazione nel ruolo d’equipaggio che costituisce uno dei documenti di bordo (v. art. 170 c.n., n. 5), secondo cui lo stesso ruolo deve contenere “l’elenco delle persone dell’equipaggio con l’indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonchè del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso”. 23. Sicchè sulla base del fatto come prospettato, dell’avvenuto imbarco nel porto di Crotone, il Tribunale non avrebbe potuto negare la propria competenza sulla base di un’apodittica affermazione circa la mancata coincidenza del luogo della conclusione del contratto, richiedendo semmai la conclusione un apposito accertamento, che nel caso di specie non si è svolto. 24. Lo stesso precedente di legittimità richiamato dal Tribunale (la sentenza di questa Corte n. 1579 del 1986), afferma che “nel caso di diversità” tra il luogo di conclusione del contratto di arruolamento e quello di primo imbarco, “l’elemento determinativo della competenza è dato dal luogo in cui è stato stipulato il contratto di arruolamento”: ma il pronunciamento attiene, evidentemente, ad una ipotesi nella quale era stata positivamente accertata la diversità dei due luoghi. 25. Ciò che nel presente procedimento non è avvenuto, non essendo stata fatta oggetto di specifica contestazione la fisiologica coincidenza. 26. In conclusione, risulta erronea l’esclusione della competenza del Tribunale di Crotone, dovendosi ritenere che, nella specie, il rapporto si sia concluso a Crotone, dove è stata stipulata la “convenzione di arruolamento” in data 20 giugno 2013. 27. Il ricorso deve quindi essere accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse le parti, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Crotone, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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