Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17909 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22575/2017 proposto da:

TEX TEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO DONATI;

– ricorrente –

contro

FIBEM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LANDRISCINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 561/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

nell’anno 1994, la Tex Team s.r.l. e la Fi.Bem s.p.a. stipularono con la Merchant Leasing International s.p.a. un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto l’uso e il godimento – nella quota indivisa del 50% ciascuna – di un complesso industriale e di una palazzina ad uso residenziale siti in (OMISSIS);

con scrittura privata in data 23.1.2001, le due locatarie definirono transattivamente una controversia pendente avanti al Tribunale di Prato (concernente la determinazione delle aree di uso esclusivo e quelle di uso comune) stabilendo – fra l’altro – che la Fi.Bem riconosceva alla Tex Team la somma di 200 milioni di lire a compensazione della maggiore superficie goduta e che il giardino circostante l’intero immobile restava “a comune”;

corrisposto dalla Fi.bem l’importo di 200 milioni di Lire, la Tex Team agì in giudizio per sentire condannare la controparte al pagamento di 40 milioni di Lire a titolo di IVA non versata e di 14.528.401 Lire per rimborso di spese condominiali, ivi comprese quelle afferenti alla manutenzione del giardino;

la convenuta contestò la domanda, assumendo che l’accordo concluso fra le parti non configurava una cessione di beni e che era sopravvenuto un accordo verbale secondo cui, fino a quando la Fi.Bem non avesse cominciato ad utilizzare il giardino, le spese di manutenzione ad esso relative sarebbero rimaste a carico della Tex Team;

il Tribunale di Prato rigettò la domanda in riferimento al pagamento dell’IVA, mentre accolse – parzialmente e solo in relazione a costi per utenze – quella di rimborso, non riconoscendo alcunchè per spese di manutenzione del giardino;

provvedendo sul gravame della Tex Team, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado (seppur con diversa motivazione in ordine alla questione del pagamento dell’IVA);

la Corte ha affermato, tra l’altro, che:

premesso che, a seguito del riscatto, si era venuta a creare tra le due società una “comunione pro indiviso e nella misura del 50% ciascuno”, con la scrittura del 23.1.2001, le parti avevano “inteso sciogliere la comunione esistente tra di esse, prevedendo un conguaglio a carico della parte a cui sarebbe stata assegnata una superficie maggiore in sede di riscatto”; l’attribuzione del bene in proprietà non era avvenuta col pagamento del conguaglio, “ma con il successivo atto con il quale, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto previsto dal contratto di leasing, alla Fi.Ben era stata trasferita la porzione di immobile assegnatale in sede di divisione”; “in altri termini, l’importo convenuto dalle parti aveva la funzione di consentire alla Tex Team di recuperare quel maggior importo che aveva versato (e aveva continuato a versare) alla Merchant Leasing fino al momento dell’esercizio del riscatto e non sicuramente quale corrispettivo di una cessione di bene”;

la prova per testi articolata dalla Fi.Ben, avente ad oggetto l’esistenza di un accordo verbale modificativo/integrativo del contenuto della scrittura privata, era ammissibile, vertendosi in ipotesi in cui non era richiesta la forma scritta ad substantiam, ed era condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui, attraverso le dichiarazioni dei testi F. e M., era stata raggiunta la prova dell’accordo verbale sulle spese di manutenzione del giardino;

ha proposto ricorso per cassazione la Tex Team s.r.l., affidandosi a cinque motivi; ad esso ha resistito la società intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza – sotto il profilo dell'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” – per non avere considerato il fatto decisivo e pacifico che l’accordo del 23.1.2001 era intervenuto in data anteriore al riscatto del bene da parte dei due coutilizzatori, nonchè la circostanza che la Fi.Bem aveva attuato un riscatto pro quota anticipato rispetto alla Tex Team, cosicchè tra le parti non si era mai venuta a creare la comunione (pro indiviso e della misura del 50% ciascuna) che era stata – invece – individuata dalla Corte di Appello; dal che conseguiva l’impossibilità di sostenere che, con la scrittura del 23.1.2001, le due società avevano inteso sciogliere la comunione esistente tra di loro (prevedendo un conguaglio a carico della parte cui sarebbe stata assegnata la parte maggiore) proprio perchè le parti continuavano ad essere coutilizzatrici nell’ambito del rapporto di leasing e non erano divenute comproprietarie degli immobili; assume dunque che, con l’anzidetta scrittura, le società avevano inteso definire le quote che ciascuna di esse avrebbe utilizzato nella vigenza del contratto di leasing e che il corrispettivo previsto rappresentava “il tantundem di una obbligazione di permettere”, nell’ambito della quale la Tex Team autorizzava la Fi.Bem a godere dell’immobile in misura maggiore rispetto al 50% e, successivamente, ad esercitare il riscatto per una quota maggiore di quella di spettanza; la ricorrente aveva pertanto “attuato una sorta di cessione parziale della propria posizione di contraenza”, di talchè la fattispecie poteva rientrare tra le cessioni di contratto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3;

il motivo è infondato in relazione al dedotto omesso esame di un fatto decisivo e, per il resto, inammissibile, in quanto:

dall’esame complessivo della motivazione si evince che nonostante il riferimento alla comunione pro indiviso che si sarebbe costituita fra le parti – la Corte ha avuto ben presente la circostanza che l’esercizio del riscatto è stato successivo alla scrittura del 23.1.2001 e che, fino a tale momento, le parti hanno continuato a rivestire il ruolo di coutilizzatrici del bene loro locato, sì da poter giungere alla conclusione che l’importo convenuto non costituiva il corrispettivo di una cessione, ma era volto a consentire alla Tex Team di recuperare il maggiore importo (rispetto alle porzioni effettivamente godute) versato a titolo di canoni;

inoltre, le deduzioni circa la configurabilità della cessione parziale della “posizione di contraenza” sollecitano un diverso inquadramento della vicenda che mal si correla al tipo di censura (deducente – come detto – un omesso esame di fatti decisivi) e, comunque, appare volto a sollecitare la revisione di un risultato ricostruttivo che involge profili di merito, non sindacabili in sede di legittimità;

il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 3 e 4 e censura la sentenza per avere escluso che l’operazione fosse soggetta ad IVA in quanto non costituiva cessione di beni, senza considerare che anche le prestazioni di servizi sono assoggettate all’imposta e che la fattispecie in esame rientrava nell’ambito della “cessione di contratti di ogni tipo ed oggetto” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 5, n. 2;

il motivo è infondato perchè basato sull’assunto dell’esistenza di una cessione (parziale) di contratto che non ha trovato conferma nella ricostruzione effettuata dalla Corte di merito;

col terzo motivo (che deduce l'”omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 184 c.p.c. (precedente versione) e art. 101 c.p.c.”), la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia “omesso l’esame dell’eccezione di inammissibilità della prova (per testi) (già avanzata in primo grado e reiterata in appello) in quanto prova capitolata da controparte nella seconda memoria ex art. 184 c.p.c., deputata alla sola indicazione dei mezzi a controprova”: assume che la Fi.Ben non aveva articolato alcun mezzo istruttorio diretto a provare l’accordo verbale (sul fatto che le spese di manutenzione del giardino sarebbero rimaste a carico della sola Tex Team fino a quando la Fi.Ben non avesse iniziato ad usare il bene) e che solo nella memoria di replica era stata capitolata la prova per testi; aggiunge che l’inammissibilità era stata tempestivamente eccepita sia nell’udienza successiva al deposito della memoria che in quella successiva all’ammissione delle prove;

il motivo è inammissibile:

premesso la questione di cui sarebbe stato omesso l’esame non costituisce propriamente un “fatto” deducibile sub art. 360 c.p.c., n. 5, deve rilevarsi che – in ogni caso – la ricorrente non ha dedotto se e in quali termini la questione (non trattata dalla sentenza) abbia costituito oggetto di discussione fra le parti nel giudizio di appello;

inoltre, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 184 c.p.c., senza fornire elementi idonei a corroborare l’assunto che la prova richiesta dalla controparte con la seconda memoria costituisse effettivamente – in relazione alla complessiva articolazione dei contrapposti atti introduttivi e delle richieste istruttorie dell’attrice – una prova diretta e non (come sostenuto dalla Fi.Bem in controricorso) una prova contraria a quella dedotta dall’attrice con la prima memoria, in tal modo incorrendo in un difetto di autosufficienza che non consente di cogliere la fondatezza della censura;

il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1965,1967 c.c., art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la ricorrente assume che la scrittura del 23.1.2001 costituiva un atto di transazione e censura la Corte territoriale per non aver considerato che i patti risultanti da un atto di transazione possono essere modificati solo adottando la medesima forma scritta ad probationem prevista dall’art. 1967 c.c., dovendosi escludere “la prova testimoniale di accordi verbali posteriori ed ancor di più di accordi coevi (…) alla transazione che modifichino se non addirittura smentiscano quelli contenuti nella transazione”;

il motivo è infondato poichè la forma scritta ad probationem richiesta dall’art. 1967 c.c., per il contratto di transazione non si estende ai patti successivi che modifichino le previsioni dell’accordo transattivo, per i quali è pertanto consentita la prova testimoniale; nè, d’altra parte, la ricorrente ha provato l’assunto – svolto in coda all’illustrazione del motivo – secondo cui la deroga sarebbe stata coeva alla transazione (al fine di inferirne la necessità di prova scritta);

con l’ultimo motivo (dedotto sotto il profilo dell'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione”), la ricorrente si duole che la Corte non abbia valutato prove documentali (prodotte dalla Tex Team) incompatibili con l’assunto avversario dell’esistenza dell’accordo verbale: più precisamente, richiama la fattura n. (OMISSIS) nella quale era indicata la quota delle spese di manutenzione del giardino addebitata alla Fi.Ben (rispetto alla quale l’odierna intimata non avrebbe contestato l’avvenuto pagamento) e una raccomandata del 23.10.2001 inviata dalla Fi.Ben alla Tex Team con cui si affermava la disponibilità a pagare le spese di giardinaggio;

il motivo è inammissibile:

i documenti sono stati richiamati senza ottemperare alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non ne è stato trascritto il contenuto in misura adeguata e non ne è stata indicata la sede di reperimento nell’ambito degli atti del giudizio di legittimità;

inoltre, la ricorrente ha lamentato la mancata valorizzazione, da parte del Giudice di appello, di elementi istruttori di cui la Corte ha (implicitamente) escluso la rilevanza privilegiando il risultato della prova testimoniale, con ciò sollecitando un nuovo apprezzamento delle prove e richiedendo un accertamento di merito inibito in sede di legittimità;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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