Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17908 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA

RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIRAS

PIETRO, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 57783/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7.12.09, depositato il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- S.A. ha proposto alla corte d’appello di Roma una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale della Sardegna – Sezione di Cagliari.

La corte d’appello di Roma ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio indicando come competente la Corte di appello di Palermo in applicazione del criterio di cui all’art. 11 c.p.p..

2. – Parte attrice ha proposto regolamento necessario di competenza – affidato a due motivi con i quali denuncia violazione di legge – lamentando l’erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 11 c.p.p. come interpretati dalle Sezioni unite della S.C. nonchè degli artt. 20 e 25 c.p.c. e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225. Deduce la competenza della Corte di appello di Roma.

3.- Il ricorso per regolamento di competenza deve essere deciso nel senso che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Roma, benchè per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente, posto che l’individuazione in sede di regolamento del giudice competente non subisce limitazioni nè in relazione al contenuto della pronunzia impugnata nè in relazione alle difese delle parti e deve esaurire la questione con riferimento a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, in quanto funzione peculiare dell’istituto è quella della individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa (Sez. 1, Ordinanza n. 19290/2004; Sez. 3, Ordinanza n. 14558/2002).

Con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.

Diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.

E’ agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perchè dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.

4.- E’ stato rilevato – sia nella dottrina che nella giurisprudenza di merito, ma prima che intervenissero le Sezioni unite con la pronuncia innanzi richiamata – che in materia di giustizia amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non coincide con distretti di Corti d’appello, per le quali si realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza del giudizio alla sede regionale ed identificazione della Corte competente così come esistono anche sezioni staccate che operano in territori corrispondenti a distretti di corte d’appello diversi da quello della sede regionale (come avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la sezione di Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del TAR Sicilia).

Il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto – quantunque non coincidente con l’ambito regionale – consente in ogni caso di individuare nella corte ex art. 11 c.p.p. quella competente.

Nell’esempio ora riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla Sezione di Pescara del Tar Abruzzo consente comunque di individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato e il procedimento riparatorio dovrà essere instaurato dinanzi alla corte di appello di Campobasso.

Nel secondo gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o concluso dinanzi al Tar Lombardia – sezione di Brescia – determina la competenza della Corte di appello di Venezia, non sembra che si verifichi una soluzione priva di logica.

5.- la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225, invocato dal ricorrente, è del tutto estraneo alla questione della competenza per territorio perchè con quella norma è stata modificata soltanto la legittimazione passiva in materia di equa riparazione (Ministero dell’Economia anzichè PDCM).

Ai fini della decisione, dunque, va fatta applicazione della tabella A allegata alle disposizioni di attuazione richiamate dall’art. 11 c.p.c. Questa, originariamente, prevedeva effettivamente la competenza della Corte di appello di Palermo in relazione al distretto di Cagliari.

Sennonchè, la L. n. 199 del 2003, art. 1 ha così disposto: Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420, art. 7 concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: “Cagliari… Palermo” è sostituito dal seguente: “Cagliari …Roma”.

In virtù dell’art. 2 della cit. legge, poi, La disposizione di cui all’art. 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il giudizio civile rilevante ai fini del presente procedimento, peraltro, non è quello instaurato dinanzi al TAR Sardegna nel lontano 1997 (quindi prima della modifica della predetta tabella A) bensì è quello relativo alla domanda dì equa riparazione, introdotto dopo l’entrata in vigore della tabella relativamente al distretto di Cagliari.

6.- La decisione sul regolamento di competenza dovrebbe essere nel senso che la competenza a decidere sulla domanda spetti alla medesima Corte di appello di Roma, il cui provvedimento declinatorio deve essere cassato.

Parte ricorrente ha depositato memoria”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

La competenza per territorio a decidere sulla domanda del ricorrente appartiene, quindi, alla Corte di appello di Roma il cui provvedimento declinatorio deve essere cassato. La liquidazione delle spese va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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