Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17908 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

X.B. elett.te dom.to in Roma viale di Trastevere 209

presso l’avv. Paoloni Emanuela con l’avv. De Michele Vincenzo del

Foro di Bari che lo rappresenta e difende per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 1055 depositato l’8.1.2008 del GdP di Roma

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.06.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 8.1.2008 il Giudice di Pace di Roma, esaminando la opposizione proposta dal cittadino albanese X. B. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 2.6.1995 e la questione posta dall’opponente sulla mancata traduzione del decreto espulsivo, cagionante nullità idonea a consentire l’opposizione sine die, ha negato fondamento a detta prospettazione rilevando che la piena conoscenza della espulsione si era comunque maturata, rendendo inammissibile per tardività il ricorso 5.11.2007, con il rientro in Italia e comunque con il decreto del Questore di Bari in data 24.3.2006 che rigettava la richiesta di permesso di soggiorno dello X. facendo espresso riferimento, quale causa ostativa, al decreto di espulsione del 2.6.1995. Per la cassazione di tale decreto lo straniero ha proposto ricorso del 12.2.2009, non resistito dal Prefetto intimato. Alla udienza fissata il Collegio ha trattenuto la causa in decisione disponendo la redazione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto da elementi fragili e non univoci la sopravvenuta piena conoscenza dell’italiano da parte dell’espulso nonchè la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e del previgente D.L. n. 416 del 1989, art. 5, comma 1, conv. in L. n. 39 del 1990, per avere omesso di considerare che nella espulsione del 1995 non era contenuta alcuna attestazione di impossibilità di operare la traduzione in albanese; si denunzia poi la inconsistenza della motivazione adottata per asserire la piena conoscenza dell’italiano da parte dell’espulso;

con il quarto motivo la violazione commessa dal GdP nel non aver considerato che il Decreto del 1995 non poteva ostare al rientro e quindi all’ottenimento del p.d.s. essendo decorsi oltre 10 anni dalla espulsione stessa.

Le prime tre censure sono infondate, per le ragioni di cui appresso, e la quarta resta assorbita.

Va invero premesso, con riguardo alla censura afferente la affermata decadenza per il diniego di una estensione sine die della nullità ex art. 13, comma 7 del T.U., che il Collegio ritiene di dare seguito a quanto statuito con la recente pronunzia n. 11005 del 2010 di questa Corte. La questione dell’incidenza della nullità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, sul decorso del termine ad opponendum deve essere, in tal quadro, sottoposta ad una nuova riflessione. Se è vero che di nullità si tratta, come è costantemente affermato da questa Corte con riguardo alle ipotesi in cui il requisito della traduzione in lingua propria dell’espellendo sia stato violato e non sussistano le condizioni di esonero dalla sua operatività (la certa conoscenza dell’italiano ovvero la indisponibilità attestata di traduttore), è anche vero che pure detta nullità può essere fatta valere soltanto con il ricorso in opposizione, posto che di nullità dell’atto amministrativo si tratta e non già di una sorta di inesistenza (essa si dichiarabile e rilevabile in ogni tempo). Da tanto consegue che la questione dell’incidenza di tale specifica tipologia di nullità sulla proposizione del rimedio oppositorio, necessario per pervenire alla sua declaratoria con la correlata invalidazione della espulsione, non è, come affermato dalla pronunzia n. 17253 del 2005 di questa Corte, risolubile con la sola affermazione della proponibilità senza limiti di tempo, ma deve essere considerata, come impone l’inequivoco par. 4 del considerato in diritto della sentenza n. 198 del 2000 della Corte Costituzionale, in termini di completamento o non completamento della fattispecie originante il decorso del termine e cioè l’adeguata conoscenza della espulsione pur non tradotta. Si vuoi quindi intendere, a completamento del percorso argomentativo della citata sentenza del 2005 di questa Corte, che la deduzione, a ragione di nullità della espulsione, della violazione delle regole sulla traduzione è suscettibile di essere proposta anche con una opposizione tardiva ma a condizione che emerga che quella violazione ha indotto una ignoranza del contenuto dell’atto tale da giustificare la tardività stessa, nel senso che non ha consentito di identificare in quell’atto, pur ricevuto e magari anche eseguito, una espulsione quale atto correlato alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e suscettibile di ricorso al giudice italiano. Da tal asserto discende, però, la ineludibile conseguenza per la quale la nullità stessa non esclude che medio tempore sia maturata a carico dello straniero la adeguata conoscenza della natura della espulsione e del rimedio proponibile, con l’effetto di far maturare, da tal momento, il dies a quo per la proposizione di ricorso denunziante quella nullità. E nella specie il Giudice di Pace ha accertato, con motivazione logica e facendo corretto uso del ragionamento inferenziale, che sin dal 2006 lo X. ebbe piena consapevolezza di essere stato espulso nel remoto anno 1995, se pur in base ad un atto invalidamente esteso perchè non tradotto, con la conseguenza per la quale da tal data era iniziato a decorrere, con integrale compimento ed avveramento della decadenza il termine ad opponendum di sessanta giorni (art. 13, comma 8 del T.U. come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 12). Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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