Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17908 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9518-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI DI B.D. & C SNC,

B.D., P.I., EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

IMPRESA COSTRUZIONI DI B.D. & C SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, B.D., P.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIER CESARE TACCHI VENTURI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), EQUITALIA NORD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 2^

GRADO di TRENTO, depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo agli avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap degli anni d’imposta 2003-2007 emessi a carico di società di persone e relativi soci, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno escluso che le irregolarità contabili emerse legittimassero il procedimento induttivo puro adottato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d);

2. l’amministrazione deduce la violazione della normativa citata osservando che, nonostante la “regolare istituzione delle scritture contabili obbligatorie”, dalla verifica sostanziale era emerso che “la società, pur avendo indicato nel libro inventari le modalità di valutazione delle rimanenze, non ha poi fornito in concreto gli elementi utili a poter verificare i criteri adottati”;

3. i contribuenti hanno eccepito l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato in relazione al tema del cd. raddoppio dei termini di accertamento;

4. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il ricorso non merita accoglimento, avendo il giudice d’appello valorizzato il fatto che, a fronte di scritture contabili pacificamente regolari, nonchè, “per quanto riguarda i controlli sostanziali… dell’esito regolare dei riscontri di coerenza interna”, l’Ufficio si è limitato a contestare non già l’omessa indicazione delle rimanenze (nel caso di specie prevalentemente immobili) o dei criteri di valutazione, bensì – e solo – il “non aver fornito gli elementi comprovanti i criteri di ricostruzione delle rimanente di magazzino”; di conseguenza, ha ritenuto insussistenti – anche “sulla base delle motivazioni contenute nella richiesta di archiviazione (fatte proprie dal GIP)” – i “presupposti legittimanti il ricorso all’accertamento induttivo puro e quindi la ricostruzione induttiva dei ricavi per raffronto con i valori indicati dall’Agenzia del Territorio, che ha utilizzato i valori OMI che, com’è noto, possono fornire indicazioni meramente presuntive, ma prive delle qualificazioni di cui all’art. 2729 c.c. quanto a gravità, precisione e concordanza”;

6. alla luce di siffatto tessuto argomentativo, la censura si risolve in un inammissibile sindacato sulla valutazione di merito della C.T.R. – conforme a quella della C.T.P. – circa l’inidoneità degli elementi probatori acquisiti a supportare il procedimento amministrativo seguito (“non è possibile, nel caso di specie, ritenere che le omesse indicazioni circa gli elementi indicanti i criteri adottati per la valutazione del magazzino siano di tale gravità da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse”.

7. l’infondatezza del ricorso principale rende superfluo l’esame del “ricorso incidentale” proposto dai controricorrenti espressamente “in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale” (v. pag. 15 ss. del controicorso);

8. al rigetto del ricorso principale segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

9. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 6-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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