Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17907 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 31/08/2011), n.17907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N. E ALTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ATRI ROBERTO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAFFI ANNALISA,

giusta procura che viene allegata in atti;

– ricorrenti –

contro

WCCR – WEB CALL CENTER RING SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3/2010 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del

30.6.2010, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Roberto D’Atri;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che si oppone alla partecipazione dell’avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Con ordinanza emessa il 15 luglio 2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava la propria incompetenza a pronunziare la sentenza di fallimento o, in alternativa, lo stato di insolvenza ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, della WEB CALL CENTER RING s.r.l. e disponeva, per l’effetto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara, nella cui circoscrizione si trovava la sede sociale effettiva, non coincidente con quella legale sita in (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza proponevano regolamento di competenza C. N. ed altri ricorrenti che avevano chiesto l’apertura della procedura per amministrazione controllata dell’impresa, deducendo che la WEB CALL CENTER RING s.r.l. faceva parte di un gruppo nel cui ambito la procedura-madre, apertasi per prima, era appunto pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e che mancavano, inoltre, elementi di fatto univoci per stabilire che la sede effettiva era ubicata in un comune diverso da quella legale.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare infondato.

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale – senza che tale criterio possa derogarsi per ragioni di connessione con altre procedure relative a società diverse facenti parte di un gruppo, il Tribunale di Vibo Valentia ha congruamente motivato l’accertamento della natura fittizia della sede legale della Web Call Center Ring s.r.l. in (OMISSIS), ove non esiste alcun bene aziendale, nè veniva esercitata attività di gestione.

Per contro, ha dato atto che le assemblee sociali si svolgevano, in effetti, in Novara, dove pure erano tenute documentazione e contabilità ed erano intrattenuti i rapporti di conto corrente bancario; pervenendo coerentemente alla conclusione che la competenza a dichiarare il fallimento, o in alternativa l’insolvenza della WCCR spetti al Tribunale di Novara.

Le contrarie argomentazioni difensive dei ricorrenti hanno natura di merito, prospettando genericamente una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie che non può trovare ingresso in questa sede.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore delle parti ricorrenti;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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