Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17907 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32051-2018 proposto da:

T.G., M.R., T.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI;

– ricorrenti –

contro

BANCA VALSABBINA SCPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1367/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 9/8/2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Valsabbina s.c.p.a., ha dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la vendita immobiliare compiuta da T.G. (debitore a titolo fideiussorio della banca attrice) in favore della coniuge M.R., nonchè la donazione da quest’ultima effettuata in favore di T.A. del medesimo bene immobile ceduto da T.G.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla banca attrice;

avverso la sentenza d’appello, T.G., M.R. e T.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la banca intimata non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa o, in subordine, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1842, 1843 e 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il credito dell’istituto bancario nei confronti del debitore principale al momento del compimento degli atti impugnati in questa sede, tenuto conto che detta banca aveva concesso al debitore principale un’anticipazione di credito regolata in conto corrente, alla quale, al momento della sottoscrizione degli atti impugnati in questa sede, non aveva fatto seguito alcun atto di messa in mora o alcuna contestazione di sorta, e senza che fosse intervenuta alcuna chiusura del rapporto tale da rendere effettivo l’eventuale credito della banca, ma, anzi, l’ulteriore concessione, da parte dell’istituto bancario, di finanziamenti in favore del debitore principale;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, al caso di specie (riferito alla deduzione della pretesa inesistenza di crediti effettivi ed esigibili connessi all’andamento di rapporti bancari regolati in conto corrente), trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, giacchè l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 9349 del 27/06/2002, Rv. 555391 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8680 del 09/04/2009, Rv. 607846 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 29/01/2010, Rv. 611298 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011, Rv. 616596 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20376 del 09/10/2015, Rv. 637463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016, Rv. 638649 – 01);

ciò posto – ferma l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (operata con riguardo al relativo testo non più vigente) e l’incongruità del richiamo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. – del tutto irrilevante deve ritenersi la dedotta circostanza dell’ulteriore finanziamento, da parte dell’istituto bancario, della società debitrice principale, successivamente all’adozione degli atti negoziali impugnati in questa sede, avendo il giudice a quo correttamente sottolineato come l’esercizio dell’azione revocatoria oggetto dell’odierno esame fosse stato concepito in relazione alla cautela del solo credito connesso alla dedotta esposizione di conto corrente maturata dalla debitrice principale, e come il successivo finanziamento non fosse stato in alcun modo utilizzato al fine di coprire la scopertura sul ridetto conto corrente della società;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistent requisito della scientia damni da parte del debitore e del terzo acquirente, in violazione del principio di distribuzione degli oneri probatori tra le parti, e in contrasto con il significato rappresentativo del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese processuali, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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