Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17907 del 19/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 15/02/2017, dep.19/07/2017),  n. 17907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9960-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SE.Ri.T. Sicilia s.p.a., Agente della

Riscossione per la provincia di Palermo, C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f. -Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA FIRINU;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4195/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da B.F. avverso la sentenza n. 96/9/12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che risultava dirimente il primo motivo di gravame con il quale era reiterata la respinta eccezione di inesistenza/nullità della cartella esattoriale impugnata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia spa deducendo tre motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agente della riscossione ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, e degli artt. 139 e 148 c.p.c., poichè la CTR ha erroneamente affermato la sussistenza di vizi del procedimento notificatorio che in realtà non sussistevano.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., poichè la CTR non ha rilevato la pure eccepita sanatoria dell’eventuale ritenuta nullità della procedura notificatoria de qua.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., laddove la CTR ha ritenuto non provata il perfezionamento della notifica in oggetto, pur essendo stata prodotta in copia la relativa relazione di notificazione.

Il secondo motivo è assorbentemente fondato.

Va anzitutto premesso e ribadito che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo” (Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 – 01).

In base a tale principio di diritto, non è dubbio che nel caso di specie non possa in alcun modo affermarsi l’inesistenza della notifica de qua, ma, al più, la sua nullità.

Infatti i vizi della notificazione eccepiti con il ricorso introduttivo della lite ossia l’omissione del nominativo e della qualifica dell’operatore di notifica, della relata di notifica, delle modalità delle ricerche del soggetto destinatario della notifica e della spedizione della “raccomandata informativa” certamente non implicano l’inesistenza della notifica stessa, in quanto assenti gli “elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione”, ma invece appunto solo eventualmente la sua nullità.

Ciò per la essenziale ragione che l’atto notificato è comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del suo destinatario, tanto che lo stesso lo ha poi tempestivamente impugnato, senza pregiudizio veruno del suo diritto di difesa.

Pertanto, va in ogni caso rilevato che la procedura notificatoria ha raggiunto il suo proprio scopo e conseguentemente va ribadito che “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250 01).

Le considerazioni che precedono assorbono il primo ed il terzo motivo, il quale ultimo peraltro risulta riguardare un obiter dictum e non una ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA