Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17906 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.N., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA

SIENA in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 492/2005 del GIUDICE DI PACE di SIENA,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. e B.A., con ricorso dell’8 gennaio 2005, proponevano, davanti al Giudice di Pace di Siena, opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Siena che aveva respinto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti luglio 2004, trasmissione alla P.M. da parte del Prefetto del 7 luglio 2004 trasmissione al Prefetto da parte della PM. In data 24 agosto 2004 delle controdeduzioni, rigetto del ricorso con provvedimento del Prefetto in data 12 novembre 2004.

Si costituiva il 28 febbraio 2005 la Prefettura di Siena in persona del prefetto pro tempore chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace con sentenza n. 492 del 2005 rigettava il ricorso e confermava l’ordinanza prefettizia. Il Giudice di Pace di Siena osservava: a) i termini sono stati rispettati in quanto i 120 giorni entro i quali il Prefetto deve adottare ordinanza motivata decorrono dalla data di recezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore;

b) dalla copia del verbale in atti risulta la sigla accanto al nominativo C) che l’omissione dell’immediata contestazione era avverso il verbale n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia municipale di Rapolano Terme Eccepivano i ricorrenti la nullità dell’ordinanza ingiunzione in quanto trascorsi oltre 120 giorni dall’infrazione (violazione rilevata il 5 maggio 2004, verbale notificato il 19 giugno 2004, ricorso al Prefetto del 5 dovuto ad altro impegno della pattuglia e, pertanto, la P.M. non si era posta, volontariamente nell’impossibilità di contestare, immediatamente, la violazione agli odierni ricorrenti essendosi organizzata per il fermo dei veicoli transitanti la SS. D) che l’art. 345 C.d.S. prevede che al valore rilevato, sia applicabile una diminuzione pari al 5% e nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

La cassazione della sentenza n. 492 del Giudice di Pace di Siena è stata chiesta da N. e B.A. con ricorso affidato a cinque motivi. La Prefettura di Siena non ha svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .= Con il primo motivo, N. e B.A. censurano la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 170 e 163 bis c.p.c..

Secondo il ricorrente, l’udienza del 13 aprile 2005, cui è stata rinviata l’udienza del 23 marzo 2005 per legittimo assoluto impedimento del difensore, è stata comunicata mediante notifica in cancelleria del Giudice di Pace in difetto dei termini minimi a comparire.

Inoltre, in Cancelleria è stata notificata al difensore una sola copia del provvedimento di fissazione di nuova udienza laddove i ricorrenti erano due.

1.1.= La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta perchè il Giudice di Pace di Siena ha rispettato le norme procedurali di competenza.

1.2.= L’udienza del 13 aprile 2005, in realtà, è solo la prosecuzione della prima e come tale non è soggetta al rispetto del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., cioè a dire, del termine di sessanta giorni dalla notifica alla prima udienza, Piuttosto, per applicazione estensiva dell’art. 57 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio dalla prima udienza deve essere all’udienza immediatamente successiva, Pertanto, considerato – come la stessa sentenza ne dà atto – l’impedimento legittimo del procuratore dei ricorrenti a partecipare all’udienza fissata il 23 marzo 2005, al fine di rispettare il disposto dell’art. 320 c.p.c., il giudice, legittimamente, ha provveduto a fissare un’altra udienza (che, in realtà, è solo la prosecuzione della prima) per procedere al libero interrogatorio delle parti ed al tentativo di conciliazione.

1.3.= Ai sensi degli artt. 170 e 316 cod. proc. civ. nonchè ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 per l’ipotesi in cui l’opponente, avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative, abbia nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni in corso del procedimento vanno effettuate al procuratore secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. In buona sostanza, il riferimento al procedimento contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 22 copre tutta la fase del giudizio di cui si dice, che inizia con il deposito del ricorso, per finire con la conclusione del giudizio.

L’art. 170 c.p.c., che trova piena applicazione va integrato, dunque, con la disposizione appena indicata e va inteso nel senso che le notificazioni e le comunicazioni in corso del procedimento vanno comunicate al procuratore cui è stata conferito mandato con l’atto di ricorso ed è sufficiente la notifica di una copia anche se il procuratore è costituito per più parti.

2= Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazione al termine dell’efficacia dell’avviso di accertamento e ai tempi di notifica dell’ordinanza prefettizia.

Avrebbe errato il Giudice di Pace di Siena, secondo i ricorrente, per aver ritenuto che il termine dei 120 giorni per emettere ordinanza ingiunzione decorre da quello in cui il Prefetto riceve la documentazione richiesta da parte degli accertatori. Piuttosto, ritiene il ricorrente, il termine di 120 giorni è indicato quale tempo entro il quale si deve, comunque, concludere l’intero iter dalla data della commessa infrazione a quello della notifica dell’ordinanza ingiunzione che, dunque, doveva avvenire entro il 5 dicembre 2004 e non, invece, come è avvenuto il 20 dicembre 2004.

2.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta, anche se va riconsiderata la motivazione che sul punto è stata data dal Giudice di Pace di Siena.

2.2.= E’ opportuno chiarire, anzitutto, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dall’art. 204 C.d.S., comma 1 bis – secondo cui i termini di cui all’art. 203 C.d.S., commi 1 bis e 2 e allo stesso art. 204, comma 1 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione – deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire – per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione – del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.

2.3.= Sicchè il Prefetto era in termini quando emise l’ordinanza ingiunzione perchè ha richiesto informazioni agli accertatori in data 7 luglio 2004, ed ha emesso ordinanza ingiunzione il 12 novembre 2004, cioè in un termine inferiore ai 180 giorni e non, invece, come ha ritenuto il Giudice di Pace perchè il termine di 120 giorni decorra dal momento in cui il Prefetto ha ottenuto le informazioni richieste agli accertatori.

3.= Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge in riferimento all’art. 125 c.p.c., ed alla normativa del codice della strada sulla sottoscrizione degli avvisi di violazione. Avrebbe errato il Giudice di Pace, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che il verbale fosse sottoscritto dall’agente operante, laddove era presente solo una sigla accanto al nominativo che non può costituire sottoscrizione e, comunque, quella sottoscrizione riguarda uno solo dei componenti la pattuglia ed è riferita accanto al nominativo del responsabile della immissione dati e non a quella dell’agente operante.

3.1.= Anche questa censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta perchè il verbale di cui si dice non presenta il vizio denunciato.

3.2.= Intanto, in tema di violazioni al Codice della Strada, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S. e degli artt. 383, 384, 385 reg. esec. C.d.S. vanno interpretate nel senso che il verbale di contestazione dell’infrazione non va, necessariamente, sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell’atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore a ciò abilitato. In buona sostanza, il verbale di contestazione dell’infrazione proviene dall’organo e non, come si potrebbe pensare, dal soggetto che materialmente ha accertato l’infrazione.

3.3.= Tuttavia, va osservato che la sottoscrizione autografa non si può configurare quale elemento ontologicamente essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto amministrativo, quanto meno nell’ipotesi nella quale i dati estrinsecati nello stesso contesto documentativo dell’atto carente di sottoscrizione consentano di accertare aliunde la sicura attribuibilità dello stesso atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive.

3.3.1.= E, comunque, considerato che il verbale di cui si dice è un pubblico documento (ai sensi dell’art. 1699 c.c. e segg.), la firma, pertanto, ove si dovesse ritenere necessaria ai fini della validità del verbale di cui si dice, deve essere tale da conferire certezza all’atto circa la sua provenienza soggettiva.

Sicchè, nell’ipotesi in cui la firma di colui che emana, o ha formato l’atto, consista in una sigla, al fine di ritenerla valida quale firma, sarà necessario verificare se la stessa, unitamente ad altri elementi immediatamente ricollegabili alla sigla, consenta l’imputazione soggettiva dell’atto. Nel caso in esame, pertanto, correttamente il Giudice di Pace di Siena ha ritenuto valida la firma in calce all’atto del verbale consistente in una sigla, considerato che la stessa era apposta su (o accolito ad) un nominativo perfettamente leggibile tanto che la sigla unitamente al nominativo consentiva di identificare l’autore del verbale contestato.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in riferimento all’art. 203 e 204 C.d.S.. Erroneamente, secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe superato il problema della mancata immediata contestazione i essendo stato riportato nel verbale che tale omissione fu dovuto ad altro impegno della pattuglia in quel momento. Epperò, evidenzia il ricorrente, ritenere superata l’omissione perchè contemporaneamente la pattuglia deve effettuare un’altra contestazione della stessa specie non può essere esaustiva, in quanto significherebbe riconoscere valenza giuridica alla possibilità di sanzionare contemporaneamente due violazioni. Per altro, nella specie essendo stato usato il tele laser per il rilevamento della velocità, il verbale,avrebbe dovuto – ma non lo ha fatto – far menzione della taratura del mezzo alla verifica entro l’anno e quant’altro, il che provocherebbe l’inefficacia dell’accertamento stesso.

4.1.= La censura è infondata e non può essere accolta.

4.2.= Intanto, va osservato che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 reg. esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza.

4.3.= Nel caso di specie la giustificazione dell’omissione riportata nel verbale e di cui si da atto in ricorso era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. E’, infatti, ben possibile che agenti verbalizzanti, impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare la targa di altro veicolo che transita a velocità non consentita senza riuscire ad intercettarlo tempestivamente per contestargli l’infrazione nell’immediatezza del fatto. Inoltre, l’attestazione contenuta nel verbale circa l’individuazione del veicolo deve essere contestata mediante querela di falso, rimanendo altrimenti intangibile, nei limiti esplicitati dalle Sezioni Unite (Sez. Un 17355/09).

4.4.= Nè ha pregio l’affermazione del ricorrente in ordine alla rilevazione attraverso il telelaser. Come ha avuto modo questa Corte di evidenziare in altra occasione, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, “telelaser”), nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso: giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia (Sent. n. 15324 del 05/07).

5.= Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in riferimento all’art. 277 c.p.c., comma 1. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto tra i motivi di ricorso avverso l’ordinanza ingiunta non ha per niente esaminato neppure il quarto motivo di ricorso tra l’altro già proposto avanti al Prefetto di Siena avverso l’avviso di accertamento e riguardante proprio la decisiva circostanza che nel verbale non; si fa riferimento alla constatazione della violazione da parte della pattuglia, attraverso l’uso del mezzo meccanico.

5.1.= Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza. Il ricorrente si è limitato ad affermare, ma non anche a trascrivere l’atto di ricorso da cui evincere che vi era stata formulato il motivo di cui si dice.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre procedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio perchè la Prefettura di Siena non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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