Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17906 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l’avvocato LANIA

ALDO LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASTELLINI PIERO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO, in persona del vice

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

50, presso l’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUSINELLO GIOVANNI PAOLO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 651/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BOMBOI, con delega, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 21-1-1998, la E.I.E. S.r.L. conveniva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Manzano, Cooperativa a r.l. per sentir dichiarare la falsità del documento dal suo amministratore sottoscritta e già prodotto in altra causa inter partes, del seguente tenore “vi diamo con la presente disposizione irrevocabile di prelevare dal nostro conto corrente n.ro (OMISSIS) l’importo di L. 180.305.494 a deconto della esposizione nei vostri confronti delle aziende del gruppo Tassan”, sostenendo che era stata abusivamente aggiunta l’ultima parte dello scritto relativa all’importo e al titolo.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda contro di lei proposta.

Veniva disposta ed espletata C.T.U. grafica, ammessa ed espletata prova testimoniale.

Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 17-7-2002, rigettava la domanda.

Interponeva appello la E.I.E. S.r.L., chiedendo l’accoglimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello.

Ricorre per cassazione la E.I.E. S.r.L. sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la Banca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa l’eccezione proposta dalla Banca resistente circa l’inammissibilità del ricorso, che non conterrebbe l’indicazione della Banca stessa. L’identificazione della Banca, oltre che dalla relata di notifica, risulta con chiarezza dal contenuto dell’atto,nel quale si da pure preciso conto della sentenza impugnata resa inter partes.

Possono essere trattasi congiuntamente i tre motivi del ricorso, strettamente collegati.

Con il primo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di aver provato il suo assunto; con il secondo, censura omesso esame di un punto deciso della controversia, e cioè la perizia stessa, vari documenti e deposizione testimoniali, a riprovai del suo assunto; con il terzo, lamenta violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., là dove la pronuncia ritiene “poco credibile” il riempimento successivo della scrittura privata, affermazione in contrasto con le risultanze emergenti dal materiale probatorio fornito.

I motivi vanno rigettati, siccome infondati.

Come chiarisce, con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di merito, il C.T.U. ha accertato che solo la cifra dell’importo è stato inserito nel testo della scrittura in periodo successivo rispetto alla relazione di essa, aggiungendo che un abile dattilografo avrebbe potuto scrivere la parte successiva a quella indicante la cifra, ma che nessun elemento avvalora la tesi della E.I.E. S.r.L. di un riempimento successivo di tale parte della scrittura.

Afferma il Giudice a quo – e si tratta di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretta da motivazione adeguata – che l’odierna ricorrente non ha fornito prova del riempimento della scrittura (anche in ordine dell’apposizione della cifra), successivo alla sottoscrizione, ed in assenza di accordo tra le parti, e che tutte le argomentazioni della ricorrente stessa, relativa ai rapporti tra le parti al momento della sottoscrizione della scrittura, volte a provare l’assenza di causa (originaria o sopravvenuta) della dichiarazione, non sono, nella specie, pertinenti, dovendosi semmai esaminare nel procedimento “principale”, nel quale si è inserito il presente, attinente alla querela di falso.

Sostiene la ricorrente che non si comprenderebbe, a fronte di tale affermazione del Giudice a quo, quale prova essa avrebbe dovuto fornire. E’ evidente, invece, che era suo onere provare che la sottoscrizione era intervenuta in un periodo anteriore al riempimento della scrittura, onere cui essa, come ha chiarito – lo si ribadisce – il Giudice a quo, non ha assolto.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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