Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17906 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 15/02/2017, dep.19/07/2017),  n. 17906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6474-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

LINBRAZE DI M.C. & C. SAS, in persona del suo

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, M.C.,

DI PRIMA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA SALVATORI

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1236/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata

il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 17/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che aveva accolto il ricorso di Linbraze di M.C. & c. sas, M.C. e Di Prima Antonio contro l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP, IVA ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che la pretesa erariale, basata sullo scostamento dallo studio di settore e sulla antieconomicità della gestione aziendale della società contribuente, era stata adeguatamente contro provata dalla società medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Gli intimati hanno proposto controricorso e hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta omessa pronuncia, poichè la CTR non ha adeguatamente preso in considerazione le circostanze fattuali oggetto della lite.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, poichè la CTR ha ritenuto illegittimo il ricorso all’accertamento induttivo.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Premesso che la sentenza impugnata è sicuramente rispettosa dello standard motivazionale corrispondente al “minimo costituzionale” (cfr. Cass. civ. 8053/2014), non può certo affermarsi che la stessa ometta di pronunciarsi sul thema decidendum nè che erroneamente interpreti le disposizioni legislative sulla metodologia accertativa prescelta dall’Ente impositore.

Piuttosto è da notare che la CTR semplicemente ha ritenuto che, restando nell’ambito della tipologia di accertamento e quindi facendo riferimento ai rispettivi oneri probatori delle parti, i destinatari dell’atto impositivo impugnato hanno asseverato direttamente e presuntivamente l’infondatezza meritale della pretesa erariale.

Tale giudizio meritale non può certo essere sindacato nella presente sede, in virtù dei principi di diritto che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011) e che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

In ordine al secondo motivo va peraltro nello specifico rilevato che la CTR non ha affermato che l’atto impositivo impugnato sia illegittimo per la metodologia accertativa prescelta -di tipo parametrico ovvero “induttivo puro” – bensì ha rilevato l’infondatezza della pretesa erariale a fronte delle contro allegazioni/contro prove articolate/date dai contribuenti, con particolare riguardo alla contrazione di redditività dovuta alla specifica crisi settoriale.

La censura dunque, nel criticare la sentenza impugnata per l’erronea valutazione sulla legittimità del metodo accertativo utilizzato dall’Ente impositore, non ne coglie l’effettiva ratio decidendi.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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