Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17906 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14168-2014 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL quale Società incorporante la srl

CIRCUMVESUV1ANA Ferrovia, in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO D’APONTE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6831/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/10/2013, depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: S.D. premesso di svolgere alla dipendenza della società convenuta mansioni di conducente di autobus, addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso, che la indennità cd. di agente unico gli era stata corrisposta sempre nella stessa misura a partire dall’anno 1990, ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto alla rivalutazione della detta indennità, alla relativa corresponsione per ogni turno di servizio prestato, anche se nella medesima giornata, e la condanna della società datrice di lavoro alla relativa erogazione ed al ricalcolo di dette somme ai fini del TFR. Il giudice del lavoro in parziale accoglimento della domanda ha condannato la società datrice al pagamento delle differenze spettanti, anche i fini del tfr, a titolo di indennità di agente unico per i doppi turni di servizio anche se espletati nella medesima giornata. La Corte di appello di Napoli pronunziando sull’appello della società e sull’appello del lavoratore, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’ E.A.V. (da ora EAV) al pagamento in favore di S.D. della somma di Euro 399,62, a titolo di rivalutazione dell’indennità agente unico, oltre accessori come per legge, ed ha dichiarato il diritto all’accantonamento ai fini del TFR dell’importo riferibile al detto titolo. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’EAV sulla base di un unico motivo con il quale ha argomentato in ordine alla errata interpretazione della disciplina di riferimento ed in particolare dell’Accordo sindacale 18.11.1988. La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso. Il ricorso è improcedibile. Come di recente chiarito dalle sentenze di questa Corte di legittimità, nn. 6335 e 7385 del 2014 (seguite da numerose decisioni conformi), la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei “contratti o accordi collettivi di lavoro” è stata aggiunta D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (sostitutivo del precedente testo dell’art. 360 c.p.c. ed in particolare modificativo del suo comma 1, n. 3) a quella delle “norme di diritto”: così parificando i primi alle seconde sul piano processuale. Tale disposizione, che si accompagna all’introduzione dell’art. 420-bis c.p.c. (ad opera dell’art. 18 D.Lgs. cit.), in coerente simmetria con quanto già previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 e art. 64, in materia di controversie nel lavoro pubblico contrattualizzato, segna il punto di approdo del movimento di distacco (sul piano processuale) del contratto collettivo dallo schema del negozio giuridico con conseguente allontanamento dall’ “assolutismo legislativo” ed estensione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione a quella che è stata definita quale “tutela dello svolgimento ragionevole e ragionevolmente prevedibile dell’intero ordinamento della collettività, in tutte le sue espressioni normative”. Ciò comporta, come è stato precisato, la necessità di ascrivere la doglianza all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione senza (più) la necessità di indicazione, a pena di inammissibilità della doglianza stessa, del criterio ermeneutico violato (artt. 1362 c.c. e ss.), così come analoga indicazione non è necessaria per le altre norme di diritto (con riferimento, in particolare, all’art. 12 preleggi) – cfr. le citate sentenze nn. 6335 e 7385 del 2014, che, con un percorso argomentativo coerente con l’allontanamento dall’ “assolutismo legislativo” di cui si è detto, si pongono, invero, in contrasto rispetto al diverso orientamento espresso da Cass. nn. 9070 e 9054 del 2013, n. 17168 del 2012 e n. 13242 del 2010, secondo cui l’interpretazione di una norma contrattuale, com’è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria. Di certo la parificazione, sul piano processuale, dei “contratti o accordi collettivi di lavoro” alle “norme di diritto” ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 comporta, per la cassazione della sentenza impugnata per violazione del c.c.n.l., l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e la decisione della causa nel merito, ai sensi del comma 2, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. A tale enunciazione la Corte di legittimità può pervenire anche esaminando altre clausole (diverse da quella specificamente oggetto di rilievo) del c.c.n.l. ovvero attraverso una interpretazione mediante collegamento con altri contratti collettivi, conclusi in tempi diversi. Il suddetto materiale interpretativo è tuttavia conoscibile d’ufficio dalla Corte di legittimità solo in quanto ufficialmente pubblicato (così i c.c.n.l. del pubblico impiego). Per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) non solo risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito ma, laddove il ricorso per cassazione si fondi su di essa, che venga anche prodotta in uno con il ricorso stesso (art. 369 c.p.c., n. 4; cfr., da ultimo, Cass. 4350/2015). Nel ricorso all’esame la parte ricorrente non ha fornito adeguata indicazione, nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, dell’invocato accordo nazionale che non risulta neppure allegato al ricorso per cassazione, risultandone così preclusa, alla Corte di legittimità, la disamina. In base alle considerazioni che precedono si conclude per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Si chiede che il presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”. Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 per la definizione camerale. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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