Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17905 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10411-2019 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE N

12 PAL C INT 13, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO MORONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCANDURRA;

– ricorrente –

Contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFIO GAETANO PATANE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 00296 del 11/02/2019, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto parzialmente la domanda di rimborso spese, ai sensi dell’art. 2033 c.c., proposta da Z.A. nei confronti dell’ex coniuge T.G., per il rimborso delle somme spese per la realizzazione della sopraelevazione dell’immobile dove la coppia abitava in costanza di matrimonio, effettuata in costanza di unione coniugale ed ha condannato T.G. al pagamento di Euro ventimila settecento quarantaquattro e ventinove centesimi, gravandola, altresì, delle spese del doppio grado di giudizio.

La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione, con atto affidato a due motivi, da T.G..

Resiste con controricorso Z.A..

A seguito della rituale comunicazione della proposta formulata dal consigliere relatore, il solo difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambi i mezzi proposto da T.G. sono formulati mediante riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, però mentre il primo chiede una rivisitazione dell’apprezzamento del materiale probatorio, costituito essenzialmente da testimonianze, effettuato dalla Corte di Appello, il secondo si appunta sulla consulenza tecnica di ufficio, affermando l’erroneità della conclusione cui perviene la Corte d’Appello nella quantificazione dell’importo dovuto allo Z. a titolo di spese sostenute per i lavori di sopraelevazione.

Entrambi i mezzi sono inammissibili in quanto richiedono non l’apprezzamento di un fatto storico determinato, sebbene la rivalutazione del materiale istruttorio, costituito essenzialmente da testimonianze, ampiamente ed esaustivamente esaminato e scrutinato dal giudice dell’appello territoriale, che è giunto alla conclusione del raggiungimento della prova che i lavori di realizzazione del piano ulteriore dell’originaria abitazione coniugale, di proprietà della sola T., erano stati effettuati con mezzi economici rivenienti dal solo Z., nonchè la riedizione del potere valutativo e quindi decisorio sulla consulenza tecnica di ufficio: è pertanto, evidente che non vi è alcuna deduzione di omesso esame di un fatto storco determinato, così come richiede il parametro normativo invocato.

In particolare: i motivi di ricorso chiedono a questa Corte, il primo, il riesame di circostanze di fatto, concernenti gli esborsi effettuati per il pagamento delle opere di realizzazione dell’ulteriore piano dell’originaria abitazione coniugale, adeguatamente accertate nel corso delle fasi di merito sulle quali la sentenza di appello ha adeguatamente motivato (evidenziando che solo un teste, peraltro fratello dell’attuale ricorrente, aveva affermato che esse erano state effettuate con denari rivenienti alla T. dalla di lei, e comune, madre), dovendosi ad essa applicare, trattandosi di provvedimento decisorio pubblicato dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e, quindi, la disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, con conseguente preclusione, salve le ipotesi di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, al sindacato sulla motivazione (Cass. del 12/10/2017 n. 23940 Rv. 645428-01).

Deve, inoltre, in questa sede ribadirsi che la valutazione ed ancora prima la scelta del materiale probatorio è compito precipuo del giudice del merito, il cui operato non è suscettibile di utile sindacato in sede di legittimità ove logicamente motivato (Cass. n. 13054 del 10/06/2014 Rv. 631274-01: “Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”).

Il secondo motivo, invero formulato assai brevemente e di per ciò solo non dotato di adeguata specificità, afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore estrapolando la somma di oltre Euro ventimila dal contesto complessivo della consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo, oltre che inadeguatamente formulato, è altresì inammissibile in quanto chiede a questa Corte un diverso apprezzamento di circostanze fattuali, adeguatamente scrutinate dal giudice del merito.

Giova, peraltro, evidenziare, che il giudice di appello non si è limitato a recepire acriticamente le risultanze della consulenza tecnica di ufficio ma le ha incrociate con le testimonianze, imputando, ove possibile, gli esborsi ai soggetti in favore dei quali, per le opere realizzate, erano stati effettuati.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Il controricorso dello Z.A. chiede il rigetto del primo motivo del ricorso, mentre sul secondo afferma esservi stato un errore materiale – in suo danno – da parte della Corte di Appello e ne chiede la correzione, affermando, appunto, trattarsi di errore materiale, emendabile in sede di legittimità.

L’affermazione dell’avvenuta erronea estrapolazione dei dati contabili della consulenza tecnica di ufficio, imputabile al giudice di appello, oltre che non adeguatamente specifica, è anch’essa, di per sè stessa, ossia nelle modalità della proposizione, inammissibile, in quanto lo Z. l’ha chiesta in controricorso, senza formulare alcun ricorso incidentale, in guisa tale da dare a controparte la possibilità di controdedurre adeguatamente, se non in sede di memoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’inammissibilità e in ogni caso nel rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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