Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17905 del 19/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23100-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.V. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito, notificatole nell’interesse dell’Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi nella Gestione commercianti per il periodo ottobre 2005-giugno 2012, in relazione alla sua attività di socia accomandataria di una società in accomandita semplice;

accolta l’opposizione dal giudice di primo grado e annullato l’avviso di addebito, con sentenza pubblicata il 25/3/2015, la Corte di appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’opponente alla gestione commercianti, posto che non vi era prova della sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, inoltre, l’attività societaria si era esplicata esclusivamente nella gestione di un contratto di locazione immobiliare, con la relativa riscossione di canoni di locazione, attività che, in quanto inerente al godimento dei beni, non configura esercizio di attività commerciale;

contro la sentenza, 1’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo;

la B. non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cosi come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di socia della B. della Prometeo Immobiliare di B.V. & c. s.a.s., oggetto sociale (acquisto, permuta, vendita, locazione di immobili, costruzione e riattamento, gestione di immobili propri…), mancata deduzione di svolgimento di altre attività lavorative da parte della socia, mancata indicazione di persone che svolgevano l’attività di gestione della società -, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta;

ritiene il Collegio che il ricorso si debba rigettare in quanto inammissibile perchè in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata;

è stato accertato che la società di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di gestione di un contratto di locazione immobiliare;

dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, è evidente come non rilevi il contenuto dell’oggetto sociale, così come è irrilevante ogni ulteriore accertamento riguardante il soggetto che concretamente svolgeva attività di gestione, o la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n.9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

sotto quest’ultimo aspetto, questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice (Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835)- ha affermato il principio (v. pure Cass. ord. 31/5/2017, n. 13822) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto;

tale prova, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso, come si è sopra evidenziato, che la società di cui la opponente era socia non svolgeva in concreto attività di acquisto e gestione di beni immobili;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.; non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata;

sussistono invece le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato, le quali prescindono dalla pronuncia di condanna alle spese.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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