Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17905 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 09/09/2016), n.17905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Verona 9, presso

lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Tiraboschi che la rappresenta e

difende per delega a margine del controricorso e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

giuseppemariatiraboschiordineavvocatiroma.org e al fax n.

035/19962993;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 11,

presso lo studio dell’avv. Marina Marino che lo rappresenta e

difende per procura in calce al controricorso e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo all’indirizzo p.e.c.

marinamarinolegalmail.it e al fax 06/3202345;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3213/14 della Corte di appello di Roma, emessa

il 6 marzo 2014 e depositata il 15 maggio 2014, n. R.G. 5241/2013;

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 16024/13, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 3 novembre 2005 da H.S. e C.V..

2. Ha proposto appello H.S. denunciando la nullità della sentenza per avere il giudice istruttore omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni ex art. 189 c.p.c., comma 1 e di concedere il termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6nonostante l’espressa richiesta del suo difensore.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3213/2014, ha respinto l’appello e richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 22618 del 2012 secondo cui l’omissione dell’invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l’ulteriore fase del giudizio, poichè tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. la Corte di appello ha rilevato che dal verbale di causa non risulta che tali termini siano stati chiesti con riferimento alla pronuncia sullo status (che non necessita di alcuna attività istruttoria) ovvero alle domande accessorie per le quali vi è contestazione.

4. Ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo di impugnazione (violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 11 come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 189 c.p.c., comma 1).

5. Si difende con controricorso C.V..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Il ricorso è inammissibile atteso che la stessa giurisprudenza citata nel ricorso (Cass. civ. nn. 22618/12, 24041/06 e 5837/97) smentisce la tesi della nullità della sentenza, emessa in procedimento nel quale le parti non siano state invitate a precisare le conclusioni, affermando che “l’art. 360 c.p.c., n. 4nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice abbia rinviato la causa senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, la denuncia del mancato invito alla precisazione delle conclusioni non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca che il rinvio della causa per la discussione gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarle, di proporre un eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova” (Cass. civ. sezione 1, n. 5837 del 30 giugno 1997).

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA