Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17905 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2533/2018 proposto da:

SEZIONE PROVINCIALE DELLA CACCIA (O CACCIATORI) DICC CAMPOBASSO, in

persona del legale rappresentante pro tempore D.S.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE POLA, 3, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO MARIA DE CANDIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARCO PIZZUTI, MAURIZIO OCCHIONERO;

– controricorrente –

e contro

C.S., C.G., FEDERAZIONE ITALIANA

DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nell’agosto del 1995 dalla Sezione Provinciale della Caccia di Isernia della Federazione Italiana della Caccia (creditrice opposta) nei confronti della società ” C.S. e G.” s.n.c. (debitrice opponente) per il pagamento nella misura di un terzo del dovuto dei canoni relativi ad una locazione immobiliare stipulata fra la s.n.c. e la Sezione Provinciale della Caccia di Isernia della Federazione Italiana della Caccia, nonchè la “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”, nelle indicate qualità di co-locatrici rispettivamente di un terzo e di due terzi dell’unità immobiliare.

2. Nel giudizio di primo grado non veniva coinvolta la “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”, e la conduttrice s.n.c. eccepiva di non dovere alcunchè a titolo di quota del canone in quanto: a) da un lato, come da accordi presi in sede di stipula del contratto di locazione, essa aveva anticipato spese per la ristrutturazione dell’unità immobiliare, le quali avrebbero dovuto essere detratte dall’importo dei canoni di locazione e dunque venivano eccepite in compensazione; b), dall’altro, con una raccomandata del 3 maggio 1995, il presidente D.S.(omissis) della “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia” l’aveva autorizzata a sospendere il pagamento dei canoni in attesa della definizione della posizione contabile relativa al pagamento delle distinte quote dei canoni.

La creditrice opposta aveva contestato le circostanze addotte a sostegno dell’opposizione e il Tribunale rigettava l’opposizione.

Nel giudizio di appello, a seguito di notifica dell’atto di appello proposto dalla s.n.c. conduttrice la “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”, quest’ultima interveniva, sostenendo la propria legittimazione ai sensi dell’art. 344 c.p.c., per un verso nella qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di primo grado; per altro verso, assumeva che in base all’effettiva volontà sottesa alla stipula del contratto di locazione, oggetto di simulazione, essa era l’unica effettiva locatrice avente diritto a pretendere i canoni, osteggiando così la pretesa attorea traente titolo da una dichiarazione simulata di comproprietà per 1/3 dei beni locati, inserita nel contratto di locazione stipulato con la società opponente.

3. La Corte territoriale dichiarava inammissibile, per mancata ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 344 c.p.c., l’intervento nella fase di appello della co-locatrice quale terza parte, negando altresì la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i due co-locatori; quindi rigettava l’appello proposto dalla società conduttrice condannata in primo grado a pagare il canone convenuto, confermando la sentenza di primo grado. La “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia” proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 4 aprile 2006 che aveva negato il suo ingresso in giudizio quale terzo interventore autonomo.

4. La Corte di cassazione, con sentenza n. 2973 del 07/02/2013 accoglieva il ricorso ritenendo ammissibile l’intervento del terzo, in quanto deducente una situazione legittimante l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1 e pertanto rinviava il procedimento alla Corte di Campobasso in diversa composizione. La Corte di cassazione rilevava che l’intervento nel giudizio di appello si fondava sul presupposto della simulazione soggettiva del contratto di locazione fatto valere dalla interveniente quale locatrice esclusiva, e quindi l’interesse del terzo a intervenire era volto a contrastare la controversia introdotta dall’attrice, la quale assumeva di essere, invece, co-locatrice “pro quota”, e di avere diritto al pagamento del canone di locazione nella misura corrispondente alla sua quota.

5. Il giudizio di rinvio veniva tempestivamente riassunto dalla “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”, la quale si dichiarava legittima titolare della situazione soggettiva fatta valere in giudizio in qualità di terzo interventore. Al giudizio di rinvio partecipava anche la “Federazione Italiana della caccia – sezione provinciale di Campobasso” e la “Sezione Provinciale della Caccia di Isernia della Federazione Italiana della Caccia” che deducevano la carenza di legittimazione della Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia.

6. La Corte d’appello rilevava che il giudizio era stato riassunto da un parte priva di legittimazione, e che a tal fine doveva farsi riferimento alla comparsa di costituzione effettuata tardivamente da Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Campobasso, che portava la stessa denominazione e lo stesso codice fiscale indicato dalla parte costituitasi nei pregressi gradi di giudizio: pertanto, in mancanza di valida riassunzione del giudizio di rinvio da parte della parte legittimata a parteciparvi, confermava la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Campobasso.

7. Con ricorso notificato l’11/01/2018 la “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia” chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello n. 257/2017, pubblicata il 20.07.2017, resa nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, affidandolo a tre motivi. Con controricorso notificato la Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Campobasso ha resistito al ricorso per dedurne l’inammissibilità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia” (denominandosi come i cacciatori di Campobasso per distinguersi dalla Federazione) lamenta la violazione degli artt. 382,383 e 384 c.p.c., sull’assunto che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente rinvenibile, invece, negli atti processuali e nel contratto di locazione, posto che a concedere l’immobile in locazione alla società s.n.c. sarebbe stata la medesima sezione provinciale federata, e non l’associazione federante che riunisce i cacciatori dell’intera provincia molisana e all’epoca non aveva alcun potere di gestione degli immobili de quibus. La ricorrente denuncia che nella motivazione la sentenza del giudice del rinvio avrebbe erroneamente indicato che nel contratto di locazione la “Federcaccia di Campobasso” risulta quale soggetto co-locatore e che l’autorizzazione alla sospensione dei pagamenti è stata effettuata da D.S. (omissis) quale legale rappresentante di Federcaccia e non della Sezione Provinciale che comunque l’associazione federante era in grado di rappresentare.

1.2. La Corte d’appello avrebbe però dato solo rilievo al nominativo del legale rappresentante delle due associazioni, all’epoca rappresentate dallo stesso soggetto persona fisica, senza considerare che, invece, negli atti processuali quest’ultimo era intervenuto nel giudizio di appello nell’interesse di “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”, attribuendole erroneamente il codice fiscale della federazione provinciale.

2. Il ricorrente denuncia che il quid pro quo che ha generato lo scambio delle parti legittimate è originato dall’uso della denominazione “Federcaccia di Campobasso” adottata per brevità nel ricorso per cassazione effettuato dalla Sezione Provinciale della caccia di Campobasso della federazione Italiana della Caccia, e pertanto la sentenza della Corte di cassazione sarebbe vincolante quanto all’individuazione della reale parte legittimata, non potendo essere mutata in tali travisati termini dal giudice del rinvio.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 394 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non si sarebbe attenuta al dictum della Corte di cassazione in sede di rinvio nell’ammettere il terzo interventore e avrebbe fatto assumere la qualità di parte a un soggetto che non doveva considerarsi tale anche in base alla sentenza resa dalla Corte di cassazione.

3.1. Entrambi i motivi sono fondati.

3.2. Innanzi al giudice del rinvio debbono inequivocabilmente costituirsi, ai fini della riassunzione del giudizio, le parti che hanno partecipato al giudizio di cassazione e che intendono attivare la fase rescissoria nel giudizio di rinvio, e ciò in virtù dell’art. 392 c.p.c..

3.3. Se è vero che l’intervento del terzo è sempre possibile,anche in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6-2, Ordinanza n. 4536 del 2015), è anche vero che il terzo che intende intervenire non può autonomamente sostituirsi a una parte del giudizio, ex art. 81 c.p.c., assumendo la veste e le funzioni della parte ammessa a parteciparvi. Difatti nel caso specifico l’atto di riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d’appello è stato effettuato dalla Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia, che assume di essere la medesima terza parte che ha partecipato al giudizio di appello e al giudizio di cassazione. La Corte di cassazione, in effetti, ha indicato per brevità la parte impugnante come “Federcaccia di Campobasso”, dopo averla individuata come “Sezione Provinciale della Caccia di Campobasso della Federazione Italiana della Caccia”. Tuttavia, mentre la ricorrente ha riassunto il giudizio nei termini previsti, la parte che assume essere quella che ha effettivamente partecipato al giudizio di cassazione si è costituita oltre il termine di riassunzione e il giudice del rinvio, prendendo atto della tardività della riassunzione operata da quest’ultima, ritenuta legittima titolare della pretesa, ha confermato la sentenza di primo grado, implicitamente dichiarando estinto il giudizio.

3.4. Osserva la Corte che il giudice del rinvio, a fronte di uno sdoppiamento delle parti intervenute rivelatosi solo in tale fase processuale, che oltretutto ha determinato il rilievo di una decadenza processuale, avrebbe dovuto accertare con migliori argomentazioni, tratte da un’attenta analisi dell’iniziale atto di intervento, se il soggetto che ha partecipato alle precedenti fasi di giudizio corrisponda effettivamente a quello che ha riassunto il giudizio di rinvio nei termini previsti, al di là delle denominazioni utilizzate nei giudizi, anche solo per brevità, nelle precedenti fasi, e del codice fiscale indicato negli atti processuali, che potrebbe anche essere frutto di un errore materiale di trascrizione, posto che all’epoca i due enti erano rappresentati dallo stesso soggetto persona fisica (D.S.). In tali circostanze, infatti, rileva individuare il soggetto effettivamente titolare della pretesa giudiziale fatta valere nei pregressi gradi di giudizio, fatto che deve rimanere distinto dall’esame della titolarità del bene oggetto del contratto di locazione (per cui vi sono stati paralleli contenziosi oramai definiti), potendo verificarsi che il titolare del bene non corrisponda al soggetto che, assumendo avere una effettiva e correlata pretesa rispetto al medesimo, è intervenuto nel giudizio.

3.5. Tale questione, afferente all’esatta individuazione del legittimo contraddittore processuale intervenuto nella pregressa fase del giudizio, si pone certamente come questione processuale preliminare rispetto a ogni ulteriore e distinta valutazione in ordine alla legittimazione ad agire, e all’interesse ad agire, attinente al merito della questione portata all’esame del giudice (cfr. Cass. Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951). Difatti una “novella parte interveniente”, pur potendo intervenire autonomamente nel giudizio di rinvio, per contrapporsi alla domanda di altro interventore, per i motivi anzidetti, non potrebbe pretendere di essere considerata quale reale parte processuale al fine di far valere la titolarità attiva della pretesa per cui è lite, sostituendosi alla parte intervenuta nel giudizio, in contrasto con l’art. 81 c.p.c., che vieta di far valere come propria un’ altrui pretesa (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018; Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; Cass., 8/8/2012, n. 14243).

3.6. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attenersi ai predetti principi.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1350 c.c.ex art. 360 c.p.c., sull’assunto che la Corte abbia accertato la carenza di legittimazione della ricorrente a svolgere l’atto di riassunzione perchè, in tesi, avrebbe perso la qualità di proprietaria esclusiva dell’immobile, quando in realtà dall’atto notarile originario risulta che essa sia proprietaria dell’immobile.

4.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra.

5. Il quarto motivo attiene all’omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5 e alla violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

5.1. La ricorrente denuncia che la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, anzichè procedere all’accertamento indicato dal Giudice di legittimità di verificare e dichiarare che nessun titolo di proprietà spettava all’originaria attrice “Sezione Provinciale della Caccia di Isernia della Federazione Italiana della Caccia”, come poi accertato in separati giudizi in ragione dei quali si sarebbe dovuto sospendere il giudizio (come peraltro indicato anche dal giudice di legittimità), onde la sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte territoriale, dovendosi semmai procedere alla sospensione del giudizio.

5.2. Il motivo è assorbito da quanto sopra.

6. Conclusivamente il ricorso è accolto in riferimento al primo e al secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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