Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17904 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI OLIENA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso

l’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CABIDDU LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (c.f. (OMISSIS)), G.G.,

GA.AT., L.R., G.V., G.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 292/A,

presso l’avvocato DI GIACOMO GUIDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MOCCI ANGELO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 388/2003 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del sesto

motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18 aprile 1997 la Corte d’appello di Cagliari, accogliendo le domande proposte dai signori D.V., G.A. e G.G., nonchè dagli eredi di G.R. ( L.R., G.V. e G. F.) nei confronti del Comune di Oliena, liquidò in L. 140.900.000 il valore delle aree espropriate dall’ente agli attori, e applicando la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, determinò in L. 70.459.865 l’indennità di esproprio. La corte, inoltre, determinò l’indennità di occupazione, dovuta dal comune in relazione alle stesse aree, con il criterio degli interessi legali, calcolati non già sull’indennità di espropriazione ma sul valore venale.

Con sentenza 21 marzo 2000 n. 3319, questa corte suprema cassò, sul ricorso del comune, la sentenza sul punto concernente la determinazione del valore venale dell’area espropriata, perchè fatta prescindendo dall’influenza dei vincoli e delle prescrizioni del piano di zona: il giudice di merito aveva fatto riferimento a terreni limitrofi inclusi nel piano di fabbricazione, e quindi edificabili secondo gli indici fondiari previsti da questo strumento urbanistico, senza considerare che l’edificabilità dell’area espropriata discendeva dal piano di zona.

A seguito della cassazione con rinvio, il comune rideterminò, a norma della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24, l’indennità di espropriazione e, su tale base, anche l’indennità di occupazione legittima. Gli espropriati accettarono la determinazione dell’indennità di espropriazione, ma non quella dell’indennità di occupazione, sostenendo che il criterio di calcolo adottato nella sentenza di merito parzialmente cassata, riferito al valore venale e non all’indennità di espropriazione, non era stato impugnato, e doveva considerarsi passato in giudicato. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Sassari, con la sentenza 17 dicembre 2003, premesso che sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, nella misura determinata dal comune dopo la cassazione della precedente sentenza di appello, non vi era più contestazione tra le parti, determinò l’indennità di occupazione con il criterio degli interessi legali applicato al valore venale dell’area, così come rideterminato dallo stesso comune ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, il Comune di Oliena ricorre con atto notificato il 12 ottobre 2004, con sette mezzi d’impugnazione, illustrati anche con memoria.

Resistono gli intimati con controricorso notificato il 18 novembre 2004.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi di ricorso, il comune di Oliena censura sotto profili diversi l’affermazione del giudice di rinvio, per cui la base di calcolo dell’indennità di occupazione dell’area edificabile – identificata nel valore venale dell’area occupata e non nell’indennità di espropriazione, determinata a norma del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 – sarebbe stata accertata nel precedente giudizio di merito e, siccome non impugnata per cassazione, sarebbe oggetto di giudicato interno.

Premesso che, a seguito della cassazione della sentenza della corte di merito in data 18 aprile 1997 sul punto preliminare della determinazione del valore venale del bene, non poteva essersi formato alcun giudicato sulla quantificazione dell’indennità di occupazione, nè sull’accertamento preliminare – privo di autonomia sotto il profilo giuridico – della relativa base di calcolo, va osservato che la questione è superata dalla successiva dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 5 bis, comma 1 cit., con la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, sicchè la citata disposizione non può più trovare applicazione, salvi i casi nei quali la determinazione dell’indennità sia divenuta irrevocabile per la formazione di un giudicato o per l’accordo intervenuto tra le parti. Ora, questa irrevocabilità si è verificata, nella vicenda oggetto dell’odierno giudizio, soltanto con riguardo all’indennità di espropriazione, ma non anche all’indennità di occupazione, la quale dovrebbe essere oggi determinata in ogni caso sulla base dell’indennità di espropriazione, coincidente per legge con il valore venale. La decisione del giudice di merito, pertanto, non merita di essere cassata.

Per la stessa ragione, vale a dire per la coincidenza – conseguente alla ricordata pronuncia d’incostituzionalità – dell’indennità di espropriazione di un’area edificabile con il suo valore venale, non possono trovare accoglimento i motivi quarto e quinto, con i quali si denuncia la violazione della norma, contenuta nell’art. 5 bis cit., disposizione che, nell’interpretazione della giurisprudenza, detta un criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, da utilizzare anche ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione. Questo principio, di fatto, è stato applicato nella pronuncia impugnata, ancorchè della sopravvenuta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 5 bis, comma 1 cit., che ha parificato l’indennità di espropriazione al valore venale, non si sia potuto tener conto ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, per la preclusione costituita dal raggiunto accordo delle parti, e per la conseguente formulazione delle domande nel giudizio di rinvio.

Con il sesto motivo si censura la determinazione degli interessi legali dovuti sull’indennità di espropriazione, anzichè sulla differenza tra questa e l’importo già depositato presso la Cassa depositi e prestiti. Il motivo è infondato. La corte territoriale non ha pronunciato al riguardo alcuna condanna, che avrebbe comportato la duplicazione denunciata, ma si è limitata a stabilire il principio che sull’indennità sono dovuti gli interessi legali.

Questa affermazione, immune da censure fondate, non toglie che per gli importi a suo tempo versati presso la Cassa depositi e prestiti l’ente non sia tenuto al pagamento di interessi. In tal senso, in ogni caso, l’affermazione dovrebbe nel dubbio essere interpretata per il favor legitimitatis.

Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 e la falsa applicazione dell’art. 394, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice di rinvio concesso al convenuto il termine per memorie ex art. 180 c.p.c., fissando immediatamente l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

La questione è erroneamente posta sotto la rubrica dell’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove si tratterebbe in ogni caso di vizio in procedendo, da ricondurre all’art. 360 c.p.c., n. 4 e da proporre sotto il profilo della nullità del procedimento e della sentenza, che si assumano essere derivate dalla violazione. Questo profilo è del tutto assente nel mezzo di ricorso, sebbene la concessione del termine, su richiesta, fosse un potere discrezionale del giudice. Il motivo è pertanto insufficiente ed inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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