Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17904 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30691-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5349/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Giustizia impugna per cassazione la sentenza Tribunale di Roma, n. 05349 del 14/03/2018, che, nel contraddittorio con M.F., ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, depositata il 10 febbraio 2016, in quanto l’atto di appello era stato notificato il 12 settembre 2016 e, quindi, secondo il giudice dell’impugnazione di merito, decorso il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

M.F. è rimasto intimato.

A seguito della rituale comunicazione della proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., formulata dal relatore non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso è proposto per violazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è fondato.

La sentenza del Giudice di Pace di Roma era stata depositata il 10/02/2016 e non era stata notificata. Doveva, pertanto, applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

L’appello del Ministero della Giustizia era stato depositato telematicamente il 12 settembre 2016, cadente di lunedì.

L’appello era tempestivo, in quanto il termine sarebbe scaduto il 10 settembre 2016 tenuto conto della sospensione feriale dei termini (in generale sulla proroga dei termini si veda: Cass. Sez. L Sentenza n. 06542 del 20/03/2014 Rv. 630086 – 01 e n. 27048 del 19/12/2014 Rv. 633724 – 01: “La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5, è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 mago 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in foga della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, che, tuttavia, non essendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile l’appello relativamente ad un procedimento instaurato antecedentemente al 1 mago 2006, poichè il termine perentorio di trenta giorni, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 era scaduto prima del 4 luglio 2009)”) ossia di sabato, con la conseguenza che il termine per la rituale proposizione dell’impugnazione veniva a scadere effettivamente il successivo lunedì 12 settembre.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa rinviata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato.

Al giudice di rinvio è rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistena dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attesta ione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA