Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17904 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di

Torino – Sezione Lavoro, con ordinanza del 12 novembre 2016, nel

procedimento R.G. N. 29087/2016 tra:

B.R. (ricorrente);

INTERMARKET DIAMONMD BUSINESS S.p.a. (resistente);

e DB INTERMEDIAZIONI S.r.l. (resistente);

Letta la requisitoria depositata dal procuratore dott.ssa

MASTROBERARDINO PAOLA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha sollevato d’ufficio la questione della propria competenza territoriale nella controversia di lavoro promossa dal sig. B. nei confronti di Intermarket Diamond Business S.p.a. e DB intermediazioni S.r.l., relativa all’accertamento di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato tra le parti.

2. Premesso che la competenza territoriale per le controversie in materia di agenzia (art. 409 c.p.c., n. 3) è del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente” (art. 413 c.p.c., comma 4), il Tribunale di Milano ha ritenuto competente il Tribunale di Torino o di Pavia, avendo accertato che e all’interno di quelle circoscrizioni che potesse individuarsi il domicilio dell’agente.

3. Con ordinanza del 17 maggio 2016, dunque, ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Pavia o, in alternativa, al Tribunale di Torino.

4. In data 14 giugno 2016, il ricorrente ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Torino.

5. Quest’ultimo Giudice, con ordinanza del 13 ottobre 2016, ha dichiarato, a sua volta, la propria incompetenza e ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ritenendo competente il Tribunale di Pavia. Tale decisione e basata sul fatto che l’ultimo domicilio che il ricorrente ha avuto durante il rapporto di agenzia, determinante per l’individuazione del foro competente secondo il criterio del domicilio dell’agente, si trovava all’interno del circondario del Tribunale di Pavia.

6. Le parti non hanno svolto attività difensive.

7. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La fattispecie dedotta in giudizio dal ricorrente è un rapporto di agenzia di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, per la duale l’art. 413 c.p.c. stabilisce che il foro territorialmente competente è quello del domicilio dell’agente.

Come chiarito da Cass. 25 marzo 2015 n. 10703, il foro del domicilio dell’agente, indicato dalla norma sopra citata, è da intendersi come “esclusivo (non alternativo o concorrente con quelli indicati al comma 2 medesimo art.)”, poichè la previsione dell’art. 413 c.p.c., comma 4, “è ispirata a esigenze del lavoratore parasubordinato”.

2. Secondo un orientamento superato della Suprema Corte (Cass. 6 maggio 1998 n. 4581, 6 maggio 1998 n. 4580 e 29 maggio 1998 n. 5362), ai fini dell’individuazione del domicilio di cui all’art. 413 c.p.c., n. 4, andava preso in considerazione solamente il domicilio in cui si svolge o si è svolta l’attività del lavoratore.

3. La giurisprudenza, successivamente, si è consolidata intorno a un orientamento più fedele all’art. 43 c.c., comma 1, che fornisce la nozione di domicilio: “il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

In accordo con tale disposizione, il domicilio “va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fiuto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo” (Cass. 9 luglio 2014 n. 15723), tra cui rientra, ma solo secondo un criterio di normalità, anche il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tra gli elementi che denunciano la presenza di un soggetto in un determinato luogo, inoltre, secondo Cass. 13 gennaio 2012 n. 403, deve prestarsi particolare attenzione al luogo di residenza, in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, esso coincide con il domicilio, atteso che “la separazione del domicilio dal luogo in cui il soggetto ha la residenza presuppone che il medesimo abbia la convenienza, in ragione della ampiezza, la natura e l’importanza dei suoi affari ed interessi, (il scegliere e attrezzare un luogo distinto dalla residenza per il suo domicilio”, ma che, tuttavia, “si tratta di ipotesi che non riguarda la generalità delle persone e, di conseguenza, può anche affermarsi che sussiste una presunzione di fatto di coincidenza del domicilio con la residenza (cfr., in tali termini, Cass., sez. un., n. 2060 del 2003)”.

4. Con riguardo alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, invece, si deve precisare, in primis, che il domicilio di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4, continua a rilevare per la determinazione della competenza delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, e, in secondo luogo, che in tali ipotesi occorre fare riferimento all’ultimo domicilio avuto dall’agente in costanza di rapporto, al fine garantire la ratio della disposizione.

Sul punto, si richiamano le Sezioni unite 18 gennaio 2005 n. 841, secondo le quali, nel silenzio della legge, la cristallizzazione del luogo dello svolgimento dell’attività lavorativa nell’ultimo domicilio avuto dall’agente rappresenta la scelta ermeneutica più fedele alla ratio legis, cioè all’intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato – attore o convenuto che sia – ha stabilito il centro dei suoi affari – e cioè il domicilio – normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è più facile reperire i documenti, citare testimoni ecc..”. Tale motivazione, tuttavia, non deve indurre a ritenere decisivo il luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, al fine dell’individuazione del domicilio di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4. Si ribadisce, infatti, che tale luogo rappresenta, secondo un criterio di normalità, solamente uno degli indici rivelatori del centro degli affari e degli interessi di una persona.

5. Venendo al caso odierno, il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa non fornisce indicazioni utili per la determinazione del domicilio dell’agente, in quanto, dalla Tabella 1 allegata al contratto di agenzia di cui al doc. 3, si evince che al ricorrente venivano assegnate contestualmente più zone di competenza all’interno della Regione Lombardia, di modo che non è ricostruibile un unico luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

6. D’altra parte, Pavia e la sua provincia sono state indicate dal sig. B. quali luoghi di residenza in tutti i contratti di agenzia, nonchè in tutte le fatture emesse tra il 2003 e il 2010 e tra il 2012 e il 2015, registrandosi una sola interruzione nel periodo che va dal 2010 al 2012, durante il quale risultava, come luogo di residenza, il (OMISSIS).

Peraltro, durante tutto il rapporto di agenzia, quindi anche durante il periodo di residenza presso Collegno, il ricorrente ha mantenuto a Pavia, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena, il proprio accredito bancario.

7. Alla luce dei suddetti elementi di fatto e della giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che competente per territorio sia il Tribunale di Pavia.

Infatti, l’ultimo domicilio del ricorrente in costanza di rapporto si trovava a Pavia, città indicata dal sig. B. quale luogo di residenza, elemento che, in via di presunzione di fatto, è in grado di indicare il domicilio di un soggetto.

A ciò si aggiunga che dai fatti di causa non emergono elementi per discostarsi da tale presunzione, atteso che, da un lato, in negativo, i contratti di lavoro indicano una pluralità di luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa e, dall’altro, in positivo, il ricorrente ha sempre avuto a Pavia il proprio accredito bancario.

8. Nulla sulle spese, poichè le parti non hanno svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pavia, Giudice del lavoro. Nulla sulle spese.

Assegna alle parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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