Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17904 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 04/07/2019), n.17904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18719/2017 proposto da:

P.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO RUMOLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale

Dott. FR.EN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE

GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO FERRI;

– controricorrente –

e contro

G.S., F.R., SG AVIATION SRL, STORM AIRCRAFT

SRL, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

G.S. in proprio nonchè quale genitore esercente la

potestà sulla figlia minore F.G. e F.R. – gli

ultimi due anche quali eredi di F.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 45, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI AMMIRATI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO SAVI;

– ricorrenti incidentali –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale

Dott. FR.EN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE

GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO FERRI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, STORM AIRCRAFT SRL, SG AVIATION SRL,

P.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1004/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il ricorso principale: rigetto 1,

2 e 3 motivo pro parte, salvo accoglimento richiesta pagamento

diretto; ricorso incidentale: rigetto 1 e 2, assorbiti il 3, 6,

accoglimento del 4 e 5 motivo;

udito l’Avvocato MAURIZIO RUMOLO;

udito l’Avvocato MARCO FERRI;

udito l’Avvocato ENRICO SAVI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.K., in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore S.D., ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Como, aveva riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del coniuge S.B., anche come pilota, in relazione ai danni riportati dagli eredi di F.R., deceduto insieme a lui in un grave incidente occorso nel (OMISSIS) durante un volo con un velivolo ultraleggero.

2. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità del S. come proprietario e custode del mezzo ex art. 2051 c.c., nonchè quella concorrente, ex art. 2043 c.c., delle società S.G. Aviation Srl e Storm Aircraft srl che lo avevano rispettivamente progettato, costruito e commercializzato, visto che dagli accertamenti peritali svolti in sede penale era emerso che l’incidente si era verificato per il cedimento strutturale dell’aeromobile che doveva essere ascritto esclusivamente ad un difetto di costruzione; ed era stato escluso che ricorresse l’operatività della polizza assicurativa per l’incidente occorso, visto che essa garantiva soltanto i danni cagionati a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo, circostanze queste ritenute estranee alla dinamica dell’incidente.

2.1. La Corte territoriale, confermando la decisione in parte qua e

riconoscendo la responsabilità del S. anche come pilota affermava, conseguentemente, l’operatività della polizza assicurativa (OMISSIS), stipulata con la Navale Ass.ni Spa, per la parte delle condizioni speciali (art. 41) che garantivano i danni al passeggero.

3. Gli eredi di F.R. – e cioè la moglie G.S., nonchè i figli F.G. e R. – hanno resistito, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a sei motivi e memoria.

4. Ha resistito, altresì, la Unipolsai Ass.ni Spa che si è difesa con controricorso anche in relazione al ricorso incidentale degli eredi F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale.

1. La ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. con il primo motivo, la violazione di norme di diritto: lamenta che la Corte territoriale aveva applicato alla fattispecie dedotta l’art. 2051 c.c., in luogo dell’art. 2050 c.c., concernente le attività pericolose, fra le quali poteva certamente rientrare il volo su un piccolo aereo da diporto o sportivo come quello che aveva provocato l’incidente che, oltretutto, non era assoggettabile alle stringenti discipline di sicurezza previste per gli aereomobili.

b. con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., nella parte in cui era stato escluso il caso fortuito e dunque l’interruzione del nesso causale in relazione all’accertato difetto di costruzione, del tutto sconosciuto nè conoscibile dal proprietario: assume che l’interpretazione della norma era erronea ed aberrante in quanto, non considerando il vizio della cosa come una ipotesi riconducibile al caso fortuito, conduceva ad una affermazione di responsabilità non collegata alla relazione esistente fra il proprietario ed il bene, e fondata su un fatto estraneo al rapporto di custodia, avente carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità.

c. con il terzo motivo, infine, la violazione e falsa applicazione di norme contrattuali riguardanti il contratto di assicurazione inter partes e dell’art. 1917 c.c.: si duole del fatto che la Corte aveva immotivatamente deciso di escludere la garanzia assicurativa invocata nel secondo motivo d’appello per i danni provocati dal velivolo con riferimento all’art. 37 del contratto (OMISSIS), ed assume che era stato riduttivamente applicato solo l’art. 41 della Polizza, senza alcuna pronuncia sul pagamento diretto della compagnia di assicurazione ai terzi danneggiati, ex art. 1917 c.c..

Sul ricorso incidentale degli eredi di F.R..

2. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; nonchè l’omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sull’art. 37 delle Condizioni Speciali A di polizza visto che la Corte aveva argomentato solo in relazione all’art. 41 della Condizione Speciale B del contratto assicurativo ed al relativo ridotto massimale di copertura.

Lamentano che la Corte territoriale non aveva motivato sull’interpretazione della prima clausola, in applicazione della quale i danni derivanti dall’incidente dovevano essere coperti per l’intera garanzia pattuita (con massimale di Euro 1500.000,00); ed assumono che l’art. 41 rappresentava solo una assicurazione aggiuntiva che non escludeva affatto la prima.

2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., per la mancata condanna dell’Unipolsai all’intero danno patito.

2.3. Con il terzo motivo, si dolgono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa pronuncia sull’art. 1917 c.c., invocato anche dalla controparte e, conseguentemente, della mancata condanna al pagamento diretto in loro favore da parte della compagnia.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prospettano la violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto erano state compensate le spese di lite in appello, non ricorrendone i presupposti ed in mancanza della necessaria esplicitazione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano giustificare tale decisione; mentre era stata interamente riconosciuta in favore degli eredi S. la rifusione di esse in danno della compagnia di assicurazione, con una pronuncia evidentemente contraddittoria in relazione all’esito del grado che era stato per loro, appellanti incidentali, integralmente favorevole.

2.5. Infine, con il sesto motivo, proposto in via condizionata, gli eredi F. hanno dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’omessa pronuncia con riferimento alla responsabilità per colpa del S. visto che la decisione era stata limitata all’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c., ma non era stato preso in considerazione il profilo dell’omesso controllo dell’aereo ed il ruolo rilevante e decisivo della negligenza del pilota.

3. I tre motivi di ricorso principale vanno congiuntamente esaminati per intrinseca connessione: il secondo costituisce l’antecedente logico del primo che, insieme al terzo, deve ritenersi assorbito.

3.1. Va premesso che l’azione risarcitoria degli eredi F. risulta originariamente proposta per il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del congiunto Fe.Ro., con riferimento agli artt. 2043 – 2050 c.c. ed all’art. 1681 c.c. e art. 409c.n..

Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha confermato la doppia qualificazione statuita dal giudice di primo grado che ha ricondotto all’art. 2051 c.c., la domanda proposta nei confronti degli eredi di S.B., in qualità di proprietario e custode dell’aereo, riconoscendo anche la sua responsabilità come pilota; ed all’art. 2043 c.c., quella rivolta alle società di progettazione, costruzione e vendita del velivolo.

3.2. Al riguardo, risulta definitivo il capo della sentenza di primo grado che ha accertato la responsabilità del costruttore per vizi dell’aereomobile, anche in sede civile, affermando che la causa dell’incidente, ascrivibile ad un cedimento strutturale del velivolo, era riconducibile alla negligenza ed imperizia dei costruttori (con responsabilità anche dei venditori), così come era stato accertato nel processo penale sia di primo che di secondo grado; e che, nel condannare le parti solidalmente ex art. 2055 c.c., ha ribadito che la responsabilità doveva essere attribuita “in via esclusiva alle terze chiamate S.G. Aviation Srl e Storm Aircraft srl per aver progettato, realizzato e messo in commercio un velivolo difettoso e pericoloso” affermando altresì che “i convenuti hanno diritto di regresso nei confronti delle terze chiamate per l’intera somma dovuta agli attori in forza della presente pronuncia” (cfr. pag. 20 primo cpv sentenza di primo grado, doc. c) allegato al ricorso).

3.3. Tanto premesso, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in punto di qualificazione della domanda, ha chiarito che “il principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. ex multis Cass. 8645/2018; Cass. 30607/2018; Cass. 12943/2012; Cass. 25140/2010).

3.4. Il principio deve essere esteso anche al giudizio di legittimità, essendo stato affermato che la Corte di Cassazione può accogliere il ricorso “per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto” (cfr. ex multis Cass. 18775/ 2017; Cass. 17015/2018; Cass. 3437/2014).

La sua funzione è, infatti, quella di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge: deve quindi ritenersi che per omologia con quanto prevede la disposizione di cui dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può considerare fondata una questione, sollevata nel ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che ciò deve avvenire sulla base delle circostanze accertate nelle fasi di merito ed esposte nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. 6935/2007).

3.5. Sebbene la parte ricorrente lamenti, con il primo motivo in esame la mancata applicazione dell’art. 2050 c.c. e, con il secondo, la violazione dell’art. 2051 c.c., declinando la fattispecie dannosa in relazione all’art. 2043 c.c., in realtà dall’illustrazione delle censure appare chiaro che la norma che si assume violata è l’art. 112 c.p.c., sul rilievo che le doglianze attengono ad un vizio riconducibile alla lesione della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.

3.6. Deve pertanto applicarsi il principio iura novit curia, alla stregua del quale l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata resta senza conseguenze, quando dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocamente risalirsi alla norma che si assume violata (cfr. Cass. SU 17931/2013; Cass. 24553/2013; Cass. 10962/2018).

Nel caso in esame, in sostanza, viene denunciato un error in procedendo, in relazione al quale questa Corte ha il potere/dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.

4. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nella specifica fattispecie, il cedimento strutturale del velivolo determinato da un difetto di costruzione, definitivamente accertato come unica ed esclusiva causa dell’incidente e del decesso dello stesso pilota oltre che del passeggero, configura una causalità materiale perfettamente corrispondente con la causalità giuridica nella relazione fra l’evento ed il danno: ciò impone di ritenere che la valutazione concernete il nesso di causalità debba ritenersi esaurito con l’affermazione di responsabilità, ex art. 2043 c.c., delle parti chiamate in causa, risultando contraddittorio che venga declinato, nei confronti del proprietario del mezzo, anche in differenti fattispecie.

5. Riqualificata, pertanto, la domanda con riferimento all’art. 2043 c.c., anche nei confronti degli eredi del S., il secondo motivo deve essere accolto ed il primo ed il terzo devono ritenersi logicamente assorbiti.

5.1. Ugualmente, vanno dichiarati assorbiti i motivi di ricorso incidentale, tutti strettamente connessi alla riqualificazione della domanda sui quali la Corte di rinvio dovrà pronunciarsi tenendo conto sia degli accertamenti di fatto e delle conseguenti statuizioni rimaste intonse a seguito dei ricorsi in esame sia della questione riferita all’applicazione dell’art. 1917 c.c., sulla quale non è stata assunta dai giudici d’appello alcuna decisione.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che, previa riqualificazione della domanda alla luce delle argomentazioni sopra sviluppate, dovrà provvedere al riesame della controversia, ed anche alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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