Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17903 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23948-2018 proposto da:

AGENZIA del DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

CENTRO LOGISTICA DISTRIBUTIVA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4918/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte Appello di Roma, con sentenza n. 04918 del 16/07/2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia del Demanio avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 09647 del 2013, per violazione art. 330 c.p.c., comma 3.

Ricorre per cassazione l’Agenzia Demanio, con un unico motivo, formulato per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 330, comma 3, codice cit..

A seguito della rituale comunicazione della proposta, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., formulata dal relatore non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento è manifestamente fondato.

La motivazione della sentenza d’appello è ampiamente insufficiente e deficitaria e non consente minimamente di comprendere quali siano i vizi addebitati all’attività notificatoria tentata dalla parte pubblica.

La sentenza della Corte territoriale non consente, infatti, di comprendere quale sia stato il mancato adempimento nell’attività di notificazione dell’impugnazione di merito, in quanto sin dal primo tentativo di notificazione, la società nei cui confronti era proposta l’impugnazione risultava domiciliata presso uno studio legale in Roma, come prospettato dall’Agenzia del Demanio, attuale ricorrente.

La rinnovazione della notifica dell’impugnazione risultava essere stata effettuata presso nuova sede dello stesso studio legale, sempre in Roma, ossia nell’ambito della circoscrizione del giudice che aveva emanato la sentenza impugnata.

Conseguentemente, la dichiarazione di nullità della notificazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 3, con riferimento a quella che sembra essere stata ritenuta dal giudice di appello quale ipotesi di inesistenza assoluta dell’attività notificatoria, è del tutto immotivata e, in ogni caso, non appariva sanzione adottabile alla stregua dell’orientamento di legittimità, oramai risalente (Cass. n. 12325 del 08/10/2001 Rv. 549543 – 01).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato.

Al giudice di rinvio è rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “H giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione,, dovendo invece rendere l’attestane di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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