Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17903 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7769-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in LECCE, VIA MANIFATTURA

TABACCHI N. 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MADARO, che la

rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, – CF. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

n. 144, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

FRANCESCA SALVATORI E LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

C.R., elettivamente domiciliato in ALEZIO (LECCE) VIA ROMA

255, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA VALENTINI vche lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2428/2015 della corte d’appello di Lecce,

depositata il 23.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente don. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. C. ha proposto opposizione il 23.08.2012 contro due intimazioni di pagamento, notificate in data 24.07.2012, aventi ad oggetto due cartelle esattoriali, la n. (OMISSIS), per premi assicurativi dovuti all’INAIL.

2. Il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione e ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali sopra indicate, per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica delle cartelle (03.05.2005 e 11.02.2001) e, in difetto di atti interruttivi (a parte il verbale di pignoramento negativo del 5.5.2003), l’intimazione di pagamento del 24.07.2012.

3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, con l’adesione di INAIL, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non e di cinque ma e di dicci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

la parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.

4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto anche dall’ INPS con controricorso.

Il sig. C. ha depositato controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre-2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura preevidenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv. con dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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