Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17903 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 11917-2015 proposto da:

C.F., S.A., M.S., V.M.,

CO.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO COSSA

41, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del suo presidente del

consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvento GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e, difende

unitamente all’avvocato GIORGIO BORRI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SANLORENZO

Rita, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio di dichiarare la sussistenza della competenza del Giudice

del Lavoro del Tribunale di Roma, con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. 37200/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

1108104/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Co.Da., C.F., M.S., S.A. e V.M. convenivano in giudizio innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma la Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. (d’ora in avanti Clouditalia) alfine di ottenere una sentenza costitutiva di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in virtù degli Accordi Sindacali del 21.2.2012 – stipulati ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47 – regolatori dell’avvenuta cessione del ramo di azienda da parte di Eutelia s.p.a. a Clouditalia e con i quali quest’ultima si era obbligata ad assumere 240 lavoratori (o “dipendenti trasferiti” secondo la definizione dell’accordo) di Eutelia s.p.a.. In particolare in detti accordi era stato pattuito che l’art. 2112 c.c. avrebbe trovato applicazione nei termini in essi specificati e che il rapporto dei dipendenti trasferiti sarebbe proseguito con la cessionaria alle condizioni stabilite dagli accordi. L’adito giudice, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Clouditalia nel costituirsi in giudizio, negava la propria competenza indicando come competente il Tribunale di Arezzo ove aveva sede la società convenuta in quanto: il contratto sottoscritto in Roma non era il contratto di lavoro, ma quello in virtù del quale i ricorrenti avrebbero maturato il diritto all’assunzione; non sussisteva in Roma la sede di lavoro non essendo il rapporto di lavoro ancora costituito. Avverso tale decisione i lavoratori sopraindicati hanno proposto regolamento di competenza. La Clouditalia resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c.. Osserva il Collegio che le conclusioni rese dal Pubblico Ministero sono condivisibili e, quindi, il ricorso è fondato. Per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 c.p.c., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando “de jure” il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di lavoro) e, dall’altro, che è consentita l’utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. (Cass. Sez. U, 11043/2001; conf. Cass. 16536/2002). Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all’art. 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, esprime un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Tale principio, affermato da Cass. 26.10.2010 n. 21883 (che si era discostata da Cass. n. 8042 del 2002, riportata da Clouditalia nelle proprie difese) e, di recente, ribadito in fattispecie analoga alla presente da Cass. n. 2152 del 5 febbraio 2015, può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza del Tribunale di Roma. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di precisare che l’art. 2112 c.c. – nel prevedere che nel caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario “ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” – consente la conservazione anche di tutti quei diritti che sono strumentali ai diritti direttamente derivanti dal rapporto di lavoro, quali quelli attinenti la tutela giudiziale (Cass. nn. 28629 e 28630 del 23 dicembre 2013; Cass. n. 768 del 15 gennaio 2013) proprio in considerazione del collegamento che esiste tra il rapporto già in essere e quello da costituire. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma. Le spese del presente regolamento, per il principio della soccombenza, sono poste a carico di Clouditalia e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei ricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e condanna Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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