Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17902 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10033-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato ORNELLA ROTINO

ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA TOLENTINO n.

67, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOTTO LEGANCE AVVOCATI

ASSOCIATI;

– ricorrente –

contro

P.S., difeso dall’avvocato ANTONIO PASCA ed elettivamente

domiciliato in ACILIA, VIA UMBERTO NATALE BERTOLETTI n. 10, presso

lo studio TOMMASO MARRELLA;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.a. – C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9816/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29.01.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. P.S. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento avente ad oggetto tre cartelle esattoriali, le nn. (OMISSIS), per contributi previdenziali dovuti all’INPS.

2. Il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovuti i crediti di cui alle cartelle sopra indicate.

3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, sostenendo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e censurando la tardività dell’opposizione e l’applicazione del termine di prescrizione decennale ai crediti contributivi, anzichè di quello quinquennale.

Il sig. P. ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e le altre parti hanno aderito alle richieste dell’appellante.

Il Collegio ha respinto l’appello, ritenendo ammissibile il ricorso e confermando il termine quinquennale di prescrizione applicato dal Tribunale.

4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi di ricorso.

Il sig. P. ha depositato controricorso, INPS e SCCI non hanno svolto attività difensive.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, in quanto, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello di Lecce, la parte privata ha fatto valere un fatto sopravvenuto al termine di decadenza di 40 giorni previsto per l’opposizione alla cartella di pagamento, cioè la prescrizione.

Infatti, l’opposizione alla cartella di pagamento, effettuata oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, con la quale viene fatta valere la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’applicabilità dell’opposizione all’esecuzione trova testuale conferma nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, secondo il quale, per le entrate non devolute alle Commissioni Tributarie, “le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

Ebbene, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di contestare, in fase esecutiva, anche i titoli giudiziali passati in giudicato, purchè si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato (per l’applicazione di tale principio, si veda, ex plurimis, Cass. 18 ottobre 2012 n. 17903), come, ad esempio, l’avvenuto pagamento la prescrizione.

Tale ragionamento è applicabile anche alla cartella di pagamento non opposta e, quindi, divenuta irretrattabile. Una volta che il debitore abbia ricevuto preannuncio dell’esecuzione con l’intimazione di pagamento, posto che la sopravvenuta prescrizione del diritto non era deducibile con l’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 essa ben può essere fatta valere contro il creditore con l’opposizione all’esecuzione, che deve essere esercitata “secondo le norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto, ai sensi dell’art. 618-bis.

2. Il motivo basato sulla prescrizione decennale delle cartelle di pagamento non opposte è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetrto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

3. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

4. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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