Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17902 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10422/2015 proposto da:

ATAC SPA, in persona del suo legale rappresentante Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

L.E.; B.G.; N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29/01/2015, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore:

udito l’Avvocato PAOLO POPOLINI, difensore del ricorrente, che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 febbraio 2015, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dagli attuali controricorrenti contro l’ATAC s.p.a., intesa al riconoscimento del diritto al computo nella anzianità del servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza, con conseguente condanna della società alle differenze retributive. La Corte di merito, per quello che in questa sede ancora rileva, aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863, è vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ATAC s.p.a. affidato ad un unico articolato motivo. I lavoratori di cui in epigrafe resistono con controricorso ad eccezione di L.E., B.G. e N.M. rimasti intimati. La presente controversia è di contenuto analogo ad altre che questa Corte ha ormai risolto (Cass. n. 10108 del 29 aprile 2013; Cass. ord. n. 14229 del 28/06/2011 e, in fattispecie simile, Cass. n. 13496 del 13/06/2014; Cass. n. 25362 del 17 dicembre 2015; Cass. 25361 del 17 dicembre 2015, tra le varie) nel senso della infondatezza del motivo di ricorso – nella parte in cui si denuncia la violazione del CCNL autoferrotranvieri dell’11.4.1995 e di quello del 27.11.2000 nonchè del cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 3 – in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 20074/2010, a composizione di un contrasto venutosi a creare nell’ambito della sezione lavoro) e sulla scorta del quale è stata decisa l’impugnata sentenza. Anche i profili di incostituzionalità per contrasto con i principi sull’autonomia e libertà sindacale di cui agli artt. 3, 39 e 41 Cost., sono stati esclusi nelle menzionate pronunce (cfr. Cass. n. 10108/2013 e Cass. n. 12229/2011 cit.; ribadite poi da Cass. n. 25362 del 17 dicembre 2015; Cass. 25361 del 17 dicembre 2015). Va, infine, rilevato che il motivo del ricorso è inammissibile nella parte in cui viene denunciato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) applicabile al caso in esame essendo l’impugnata sentenza pubblicata dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.). Ed infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 cit. il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Dunque, perchè violazione sussista si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). Inoltre, il vizio può attenere solo alla questi fatti (in ordine alle questio juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in se, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Orbene, il motivo all’esame è inammissibile perchè non denuncia nè la totale mancanza della motivazione nè contraddizioni della medesima così insanabili da impedire la individuazione della ragioni del decisum. Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti con attribuzione in favore dell’avv. Marco Fagiolo per dichiarato anticipo fattone; nulla per le spese nei confronti di L.E., B.G. e N.M. rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione in favore dell’avv. Marco Fagiolo; nulla per le spese nei confronti di L.E., B.G. e N.M..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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