Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17901 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. II, 31/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M.M. (OMISSIS) rappresentata è difesa,

in forza di procura speciale alle liti del 21 novembre 2005 per notar

Ricci di Milano (rep. 53187), dall’Avv. Ceresi Lionel, nonchè, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Maria

Cristina Napoleoni, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima, in Roma, v. Germanico, n. 197;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS) rappresenteto e difeso in virtù

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Mario

Cannata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma,

via della Mercede, n. 11;

– controricorrente –

Avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma n.

3021/2002 (depositata il 3 settembre 2002) e la sentenza definitiva

della stessa Corte di appello di Roma n. 1844/2005 (depositata il 27

aprile 2005);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1989 il sig. C. G. conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la signora M.V.M. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 228.500.000, a titolo di residuo del compenso per diverse opere pittoriche eseguite su incarico della stessa M.. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza del 27 gennaio 1997, accoglieva integralmente la domanda e condannava la V.M. anche al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso detta sentenza (non notificata) proponeva appello la signora V.M., deducendo un motivo di ordine processuale riconducibile alla contestata ritualità della notificazione dell’atto di citazione e contestando nel merito la gravata decisione.

Con sentenza non definitiva n. 3021 dei 2002 (nei cui riguardi l’appellante formulava tempestiva riserva di impugnazione) la Corte capitolina rigettava il primo motivo del gravame relativo alla dedotta nullità del giudizio di primo grado (sul presupposto che le risultanze anagrafiche relative alla residenza dell’appellante rivestivano valore meramente presuntivo, adeguatamente superato nella specie da molteplici elementi di fatto accertati) e disponeva consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento del valore di mercato delle opere commissionate dall’appellante al C.. All’esito della fase istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza definitiva n. 1844 del 2005 (depositata il 27 aprile 2005), la Corte territoriale, in accoglimento parziale del formulato appello e in riforma altrettanto parziale della sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, per il titolo dedotto in giudizio, della minor somma di Euro 106.595,70 (corrispondente a L. 206.400.000), determinata anche sulla scorta dell’esperita c.t.u., oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannando la stessa V.M. anche alla rifusione delle spese del grado.

Nei confronti delle suddette sentenze della Corte romana (la seconda delle quali notificata il 28 settembre 2005) ha proposto ritualmente ricorso per cassazione la V.M., basato su due complessi motivi, al quale ha resistito con controricorso il C. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di legge, con riferimento all’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,) della sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma in data 10 giugno-3 settembre 2002. In particolare, la difesa della V.M. ha prospettato la richiamata violazione di legge e il suddetto vizio motivazionale della sentenza non definitiva della Corte territoriale in relazione alla circostanza che la stessa ricorrente, al momento della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, era residente anagraficamente in (OMISSIS) (o, comunque, volendo considerare la residenza effettiva, a Milano) e che, pertanto, erroneamente la Corte capitolina aveva escluso la nullità della stessa notificazione, non potendosi ritenere superata, in virtù del difetto di specifici e gravi elementi, la presunzione di coincidenza della residenza effettiva con quella anagrafica, contestandosi anche la ritenuta qualità di “portiere” dello stabile di via (OMISSIS), in capo alla persona che aveva ricevuto l’atto.

1.1. La complessa doglianza è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

In via generale (cfr, tra le tante, Cass. 8 agosto 2002, n. 12021;

Cass. 23 settembre 2005, n. 19132; Cass. 16 novembre 2006, n. 24422 e, da ultimo, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985) è risaputo che, in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell’atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento.

Orbene, nella fattispecie, la Corte territoriale, con una motivazione logica ed adeguata supportata dalla valorizzazione di plurime circostanze di fatto univocamente accertate e confortate da molteplici risultanze istruttorie, ha escluso che ricorresse la nullità dell’eseguita notificazione della citazione di primo grado alla ricorrente presso l’indirizzo di via (OMISSIS), essendo risultato che, al momento dell’effettuazione di detta notificazione, la residenza effettiva della V.M. si dovesse identificare con l’abitazione ubicata nel suddetto luogo.

Al riguardo, la Corte di appello di Roma ha evidenziato il valore particolarmente qualificato sul piano probatorio sia delle circostanze emergenti dalla stessa relata che dalle dichiarazioni del consegnatario dell’atto (Cappelletti), il quale era stato autorizzato a ricevere la posta per conto della ricorrente sulla base di specifica delega (per come confermato anche dalla testimonianza del coniuge) sul presupposto, appunto, che la V.M. aveva conservato ancora la residenza presso il suddetto indirizzo (in mancanza, peraltro, dell’indicazione di un nuovo recapito presso il quale inoltrare la corrispondenza in arrivo). E che questa fosse, nel citato momento, ancora la residenza effettiva della ricorrente – e che la nuova residenza anagrafica individuata non fosse munita dei caratteri della stabilità ed abitualità – è stato riscontrato dalla Corte territoriale sulla scorta di una serie di elementi concordanti, costituenti ulteriore idonea fonte di convincimento rimessa all’apprezzamento dello stesso giudice di merito, che ha, appunto, fornito in proposito una congrua motivazione della sua determinazione finale, come tale da ritenersi incensurabile in questa sede. In particolare, la Corte romana ha considerato rilevanti in tal senso sia circostanze desumibili da atti di natura giudiziale (come l’indicazione delle residenza – poi rettificata in domicilio – riportata nella procura alle liti rilasciata dalla ricorrente all’avv. Ceresi, così come il richiamo della stessa residenza nel ricorso ex art. 672 c.p.c. depositato appena venti giorni prima della notificazione della citazione in primo grado) che da elementi di fatto univocamente accertati e scaturiti anche dalle prove orali esperite (come quella del teste M. che aveva eseguito il trasloco della mobilia, insieme alla signora V.M., dall’immobile di via (OMISSIS), tra la fine di giugno e la fine del 1990 e, quindi, diversi mesi dopo l’avvenuta notificazione della citazione, risalente al novembre 1989, senza trascurare l’ulteriore circostanza che il riferimento al nuovo indirizzo di (OMISSIS) indicava piuttosto una nuova domiciliazione e non un vero e proprio trasferimento di residenza effettiva, considerandosi che nella località veneta risiedeva effettivamente il marito della ricorrente con il quale era in corso – nel periodo contemporaneo a quello in cui venne eseguita la contestata notificazione della citazione in questione – la causa di separazione personale).

In virtù degli evidenziati molteplici elementi (scaturiti, peraltro, da dati probatori di varia natura) – rivestiti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza – la Corte di appello di Roma ha, seguendo un percorso argomentativo logico e sufficiente (non inficiato da alcuna contraddizione), concluso, in via coerentemente consequenziale, per l’esclusione della nullità della notificazione dedotta in ricorso. E, in punto di diritto, ha, altrettanto correttamente, rilevato l’insussistenza di tale nullità sulla scorta dell’accertata circostanza che la notificazione era avvenuta a mani di soggetto (oltretutto, “ad abundantiam”, rivestente anche la qualità di custode dello stabile, per come evincibile dalle stesse disinteressate prove orali e dalla conformazione logistica dell’immobile) da ritenersi idoneo – in relazione al disposto dell’art. 139 c.p.c. – a ricevere l’atto, in assenza precaria della destinataria: In proposito, bisogna ribadire il principio (cfr. Cass. 20 gennaio 1983, n. 575; Cass. 26 novembre 1984, n. 6113 e, da ultimo, Cass. 26 gennaio 2005, n. 1605) secondo cui, in tema di notificazione mediante consegna di copia dell’atto notificando a mani di persona qualificatasi come “incaricata a ricevere”, l’intrinseca validità di tale dichiarazione e, quindi, la validità della notificazione stessa, non richiedono necessariamente un rapporto fra la persona ricevente ed il destinatario dell’atto, che sia all’origine di tale incarico, essendo sufficiente che la prima abbia ricevuto dal secondo, anche in via del tutto provvisoria e precaria, l’incarico medesimo in modo da sentirsi impegnata a far consegna, al destinatario, della copia ricevuta dell’atto.

Per tutte le esposte ragioni la prima doglianza denunciata dalla ricorrente non è meritevole di pregio.

2. Con il secondo motivo la difesa della V.M. ha prospettato la violazione e falsa applicazione di norme di legge, con riguardo l’art. 62 c.p.c. e art. 2233 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), unitamente all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della sentenza definitiva della Corte di appello di Roma n. 1844/2005 in data 27 novembre 2004-27 aprile 2005. In sostanza, con tale censura, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sentenza definitiva impugnata sul presupposto che non le era stato consentito di offrire prova testimoniale in ordine alla circostanza dell’avvenuta determinazione convenzionale del prezzo pattuito per l’esecuzione, da parte del C., delle opere pittoriche dedotte in controversia e che, pertanto, il compenso era stato indebitamente quantificato a seguito di c.t.u., senza che, peraltro, fossero state esaminate tutte le opere che avevano costituito oggetto del contratto d’opera, procedendosi, inoltre, ad una valutazione certamente superiore a quella di mercato.

2.1. Anche questa censura è destituita di fondamento e va, quindi, respinta. Nella sentenza definitiva n. 1844 del 2005, la Corte territoriale, con motivazione ampia, logica ed adeguata, ha, in primo luogo, affermato come, nella fattispecie, non costituisse oggetto di contestazione il fatto costitutivo della pretesa creditoria del C. riconducibile all’esecuzione di diciannove opere pittoriche su mandato della V.M., la quale, invece, aveva inteso porre in discussione la sola entità del relativo complessivo compenso così come indicato in atto di citazione.

Posto che è venuto a caducarsi il primo motivo del ricorso concernente la supposta nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, la Corte capitolina (sulla base, appunto, del fondato presupposto della validità di detta notifica così come statuita con la sentenza non definitiva) ha, innanzitutto, ritualmente considerato che era già stata ammessa ed espletata, nel giudizio di prima istanza, la prova testimoniale sulla circostanza relativa all’ammontare del compenso dovuto al C., ragion per cui, non potendosi qualificare come prova nuova quella dedotta in appello dalla V.M. (che era rimasta contumace in primo grado) secondo la formulazione previgente (alla novella n. 353 del 1990) dell’art. 345 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile), la stessa si sarebbe dovuta ritenere inammissibile. In proposito, il giudice di appello ha fatto riferimento all’insegnamento di questa Corte (riferito anche alla disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge n. 353 del 1990), in base al quale, in virtù del principio di infrazionabilità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, sottolineandosi che l’accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (cfr, per tutte, Cass. 3 marzo 2005, n. 4625, e Cass. 20 settembre 2007, n. 20327).

Pertanto, ritenuta anche l’inammissibilità dell’interrogatorio formale del C. siccome non adeguatamente formulato (per come evincibile anche dalle conclusioni precisate dinanzi alla Corte di appello), la Corte di appello, ravvisata l’irrilevanza della circostanza che solo tre delle opere pittoriche complessivamente commissionate erano state ritirate dalla V.M. (mentre per le altre sedici era risultato che ne era stato sollecitato il ritiro, ma senza esito), nell’esercizio del suo potere discrezionale ispirato al principio del libero convincimento (in considerazione dell’impossibilità di assegnare il valore di prova conclusiva alle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, riferite, quasi del tutto, a dichiarazioni “de relato”), ha provveduto all’ammissione di apposita c.t.u. per la determinazione del compenso effettivamente dovuto al C. (in relazione ai parametri indicati nell’art. 2233 c.c.)- come tale non soggetta alle preclusioni previste dall’art. 345 c.p.c., non rientrando essa propriamente nella categoria dei “mezzi di prova”. Pertanto, con motivazione certamente sufficiente e dettata dalla valorizzazione dei principali canoni applicabili in tema di prestazione d’opera intellettuale di natura artistica (con riferimento specifico alle opere pittoriche), la Corte territoriale, sulla scorta dell’accuratezza e delle distinte argomentazioni operate dal c.t.u., storico dell’arte e docente universitario (le cui conclusioni non sono nemmeno dettagliatamente riportate dalla difesa della ricorrente in relazione ai correlati motivi di doglianza, così disattendendo il necessario rispetto del principio di autosufficienza del ricorso), ha ravvisato la fondatezza, per quanto di ragione, della domanda del C.. Nel procedere a tale valutazione, distinguendo opera per opera (v. pagg. 13-15 della sentenza definitiva impugnata), la stessa Corte di appello, nell’ovvia impossibilità di ricorrere al sussidio di tariffe od usi in concreto applicabili, si è conformata, con una congrua valutazione di merito supportata dagli specifici riscontri peritali (basati sulle capacità artistiche del C., sulle dimensioni dei quadri, l’originalità e la ricercatezza dei soggetti, oltre che sul livello di difficoltà delle singole opere e sui presumibili tempi di esecuzione), al criterio appositamente enucleato nell’art. 2233 c.c., comma 2, alla stregua del quale “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, piuttosto che a valutazioni di mercato (su cui, perciò, deve ritenersi che abbia insistito infondatamente la difesa della ricorrente), le quali, per loro stessa natura, risultano mutevoli, opinabili ed influenzate da vari ed imprevedibili fattori che non avrebbero assicurato una oggettiva ed adeguata valorizzazione dei prodotti artistici pittorici (in considerazione dei prevalenti indici di valutazione precedentemente richiamati). Al riguardo, infine, proprio sulla scorta di tale corretto orientamento seguito dalla Corte territoriale, deve considerarsi sufficientemente motivato il diniego di rinnovazione della c.t.u., peraltro riconducibile ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede e, in ogni caso, adeguatamente giustificato alla stregua delle motivazioni addotte.

3. In definitiva, il ricorso della V.M. deve essere integralmente rigettato con la sua conseguente condanna, siccome soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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