Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17901 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 30/07/2010), n.17901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO società cooperativa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Bettolo 17, presso l’avv. Massari Michele

Arcangelo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Scorza, del Foro

di Milano, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO B.A., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 9, presso l’avv.

De Arcangelis Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Leone

Maurizio, del Foro di Pescara, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila n. 167/07 del

12 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

uditi, per la ricorrente, l’avv. Michele Pontecorvo per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e, per il controricorrente,

l’avv. Maurizio Leone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

Ceniccola Raffaele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 13 novembre 2003 il Tribunale di Pescara pronunciava sulla domanda con la quale il Fallimento di B. A. nell'(OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (BPEL) e – premesso che detto istituto bancario aveva intrattenuto con il fallito alcuni rapporti di conto corrente bancario, concedendogli anche un fido per L. dieci milioni, e che nell’anno anteriore al fallimento il B. aveva effettuato rimesse con effetti solutori per oltre un miliardo di L. in favore della banca, la quale nello stesso periodo era già a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava il cliente – aveva chiesto che venissero dichiarati inefficaci nei propri confronti tutti i versamenti anzidetti, con la condanna della BPEL alla restituzione delle relative somme. Con la menzionata sentenza il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda, in relazione alle sole rimesse che erano state effettuate dopo la elevazione dei primi protesti di assegni.

Su appello principale della banca – la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda del Fallimento e la condanna di questo alla restituzione della somma di Euro 211.866,48, depositata nelle mani dell’ufficiale giudiziario con riserva di ripetizione e oggetto di assegnazione al Fallimento nella minor misura di Euro 184.230,32 con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara, e su appello incidentale della curatela, che aveva chiesto il rigetto del gravame e la revoca di rimesse ulteriori effettuate in epoca anteriori ai protesti di cui sopra, la Corte di appello de L’Aquila, con sentenza n. 167/07 del 12 marzo 2007, respingeva entrambi i gravami, confermando la sentenza impugnata.

A sostegno della decisione la Corte di merito così argomentava:

1.a. la domanda con la quale la banca appellante aveva chiesto accertarsi che la decisione di primo grado, avendo natura costitutiva, non era suscettibile di esecuzione provvisoria, era nuova e come tale inammissibile in appello, potendo eventualmente essere rivolta al giudice dell’esecuzione;

1.b. come già rilevato dal giudice di primo grado, la sentenza di fallimento del B. era stata pubblicata il 24 ottobre 1992 e le rimesse astrattamente revocabili erano quelle comprese tra il 24 ottobre 1991 e l’11 novembre 1991, data in cui era stata effettuata l’ultima delle operazioni di cui era stata chiesta la revoca, anche perchè il successivo 13 novembre la banca aveva chiuso i conti revocando gli affidamenti e chiesto l’immediato rientro delle esposizioni, depositando il successivo 14 novembre ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento del credito vantato, mentre la prova della scientia decoctionis andava ricollegata ai primi protesti, elevati a decorrere dal 5 novembre 1991, per cui correttamente il Tribunale aveva revocato soltanto le rimesse effettuate sul conto dal giorno successivo a tali primi protesti e quindi dal 6 novembre 1991;

1.c. quanto al motivo di censura della BPEL, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che il deposito di assegni e il prelievo delle inerenti somme era avvenuto contestualmente, così dando luogo a “operazioni bilanciate”, come tali insuscettibili di essere revocate, il consulente tecnico d’ufficio e il Tribunale avevano già escluso dal novero delle rimesse revocabili quelle che – presentando i requisiti della contestualità e della sostanziale coincidenza degli importi versati con quelli adoperati per pagamenti a terzi – potevano essere ricondotte nell’ambito delle operazioni bilanciate, con la conseguenza che il motivo di gravame non poteva trovare accoglimento al di fuori dell’ambito già individuato nel giudizio di primo grado, in quanto le ulteriori rimesse di cui era stata disposta la revoca non presentavano la duplice caratteristica in precedenza indicata propria delle “operazioni bilanciate”;

1.d. in ordine alla doglianza – con la quale l’appellante principale aveva lamentato che il Tribunale avesse ritenuto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo sulla base del solo fatto che erano stati elevati protesti a carico del B. ed avesse fatto decorrere la consapevolezza della banca dal giorno successivo a quello della levata dei primi protesti, senza considerare che tra la data di levata dei protesti e quella di pubblicazione del bollettino, che dei protesti da pubblica notizia, decorrono alcuni mesi, e che nella specie i primi protesti avevano riguardato assegni tratti su di un diverso istituto, diventando i protesti stessi numerosi solo dopo l’ultima delle rimesse di cui era stata chiesta la revoca, tralasciando inoltre di tener conto che gli assegni del B. erano stati onorati fino all’11 novembre e gli affidamenti revocati solo il 13 novembre 1991 e che il conto aveva avuto, fino alla chiusura, un andamento ondulatorio tipico di un’azienda sana – doveva ritenersi pacifico che nella specie i protesti erano stati levati a carico del B. nel lasso temporale tra il 5 e l’11 novembre 1991, ma pubblicati nel bollettino solo in epoca successiva, e che tuttavia gli ulteriori elementi indizianti offerti dal processo, complessivamente considerati, facevano ritenere raggiunta la prova che la banca, avvalendosi di canali di conoscenza privilegiata, aveva avuto notizia di detti protesti immediatamente, prima e a prescindere dalla loro pubblicazione sul bollettino; in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della banca avevano confermato che già prima dei protesti il conto, agli occhi di personale addestrato, presentava un andamento anomalo, che lasciava presagire le difficoltà economi eh e del cliente; inoltre, quanto all’andamento del conto, questo, nel periodo considerato, aveva avuto un saldo di segno largamente positivo per la banca, in quanto nei primi tredici giorni di novembre sul conto del B. erano via via affluite le rimesse portate dagli assegni che egli vi aveva progressivamente depositato, mentre la banca aveva nello stesso periodo pagato solo assegni emessi prima dell’1 novembre; di conseguenza la scelta della banca di revocare l’affido e di chiudere i conti non poteva avere altra spiegazione che quella di costituire l’epilogo di un piano di rientro che, muovendo dalla consapevolezza dell’insolvenza del cliente, era passato attraverso pressioni operate sul B. affinchè rientrasse dall’esposizione; doveva altresì tenersi conto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, anche delle ipoteche iscritte sui beni del B. nel periodo considerato, in quanto la concessione di tali ipoteche aveva comunque ridotto la garanzia generica del debitore, mettendo in allarme gli altri creditori e quindi anche la BPEL; inoltre, risultava in atti che dal primo all’undici novembre il B. aveva subito protesti per oltre 200 milioni di L., circostanza che sicuramente non poteva essere passata sotto silenzio nell’ambiente bancario di Pescara, in quanto il B. stesso intratteneva rapporti con tutte le banche operanti sulla piazza; la stessa condotta della BPEL, che, nel richiedere con il ricorso monitorio la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sul rilievo della sopravvenuta insolvenza del debitore, desunta dal protesto di numerosi assegni, alcuni dei quali allegati al ricorso, induceva a ritenere che la banca fosse a conoscenza dei protesti stessi già da diversi giorni e prima della loro pubblicazione sul bollettino;

1.e. era rimasta sfornita di prova la difesa della banca, secondo la quale al cliente sarebbe stato concesso, oltre al fido di 10 milioni di L., anche un ulteriore fido di 150 milioni per la negoziazione di assegni, la cui utilizzazione avrebbe comportato un saldo del conto mai eccedente l’affidamento, così dovendosi escludere la natura solutoria delle rimesse; infatti – anche prescindendo dalla circostanza che il fido non rappresenta l’ammontare delle somme di cui il cliente può liberamente disporre, ma soltanto il limite entro cui la banca è tenuta ad accettare i titoli presentati dal cliente, con la conseguenza che l’esistenza di un fido per lo sconto non può far ritenere coperto un conto corrente bancario e non può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente poi fallito sul conto stesso – l’esistenza del fido per la negoziazione di assegni non risultava dall’estratto del libro fidi, opponibile alla curatela ex art. 2710 c.c, ma soltanto dalla fotocopia del libro verbali, invece non opponibile; inoltre detto fido per negoziazione di assegni non risultava richiesto dal B. alla Banca, nè menzionato dalla BPEL nella nota informativa trasmessa alla curatela, fermo restando che la semplice denominazione attribuita dalla banca al negozio (fido per negoziazione di assegni) non consentiva, in mancanza di prove ulteriori, di individuare la causa o l’oggetto del contratto, con la conseguenza che, anche a voler ritenere provata l’esistenza del fido, era comunque impossibile stabilire quali obbligazioni in concreto nascevano dal negozio a carico di ciascun contraente e annettere al fido le conseguenze giuridiche che l’appellante principale vi aveva ricollegato (ossia l’immediata disponibilità delle somme portate dagli assegni depositati sul conto, nonchè l’inesistenza di sforamenti rispetto alla provvista e di rimesse solutorie, come tali revocabili);

1.f. doveva essere disatteso anche l’appello incidentale del Fallimento, con il quale era stato chiesto di retrodatare al 4 novembre la conoscenza, da parte della banca, del dissesto economico in cui versava il cliente e di revocare anche le rimesse effettuate il giorno 5 novembre 1991; infatti, secondo i giudici di appello, solo con il protesto degli assegni il convincimento sulle difficoltà in cui si dibatteva il B. aveva ricevuto definitiva conferma.

2. Per la cassazione di tale sentenza la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio società cooperativa ricorre sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso e memoria il Fallimento B.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2704 e 2710 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e dei principi in materia di valutazione delle prove e delle risultanze processuali e di libertà di prova con riguardo ai fidi concessi prima dell’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, nonchè vizio di motivazione, anche con riferimento alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – censura la sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito ritenuto provata l’esistenza di un fido per negoziazione di assegni per 150 milioni di lire, accordato dalla BPEL al B..

In particolare la ricorrente deduce che:

1.1. il riferimento al fido per negoziazione di assegni contenuto nel libro fidi non è generico, come ritenuto dalla Corte di appello, in quanto contrassegnato dal richiamo al numero (OMISSIS) con il quale lo stesso è specificamente indicato nel libro verbali; inoltre il fido in questione è stato richiesto dal B. e concesso dalla BPEL nel 1990, come confermato dalla deposizione del teste I., tenuto conto che il fido è stato concesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e quindi in regime di libertà di prova in ordine all’esistenza di tale contratto bancario, e documentalmente dimostrato dalla richiesta di concessione fido in data 15 ottobre 1990 a firma del B.;

– anche il consulente tecnico d’ufficio ha riscontrato la sussistenza, tra i fidi di cui il B. ha fruito, anche di quello per negoziazione assegni, ma la Corte di merito non ne ha tenuto conto;

– non rileva poi che nella propria nota del 3 maggio 1995 la banca abbia menzionato solo il fido da 10 milioni di L., in quanto la medesima ha ritenuto che fosse interesse della curatela conoscere solo l’ammontare del fido per apertura di credito in conto corrente e comunque nella stessa nota non ha menzionato neppure gli altri fidi pacificamente esistenti;

– deve altresì considerarsi che il contenuto dei documenti non può essere frazionato, nè è possibile valutarne solo parzialmente la rilevanza probatoria, come invece fatto dalla Corte di merito, che non ha neppure tenuto conto di tutte le complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio;

– i giudici di appello hanno altresì errato nel non tenere conto della prassi bancaria in materia di fido per negoziazione assegni, attraverso la quale la banca attribuisce al correntista, fino a concorrenza dell’importo per il quale il predetto fido viene concesso, la facilitazione di credito di avere riconosciuta la disponibilità immediata sugli assegni negoziati, e nell’aver invece affrontato la problematica del fido per negoziazione di assegni nell’ottica del cosiddetto cumulo dei fidi, per quantificare in tal modo il montante complessivo dei fidi ai quali rapportare l’entità delle scoperture del conto corrente per eccedenze rispetto ai fidi cumulativamente quantificati; nel caso di specie, invece, il fido per negoziazione di assegni è stato invocato ai fini della corretta ricostruzione per saldi disponibili della movimentazione del conto corrente, nel senso che in presenza di siffatto fido, la data di disponibilità da attribuire ad un assegno versato in conto corrente è la data contabile di versamento dell’assegno e non la data di valuta;

1.2. A conclusione dell’illustrazione del primo motivo di ricorso, sono stati formulati quesiti di diritto, chiedendo che la Corte di cassazione si pronunci sulle seguenti questioni: a) se si debba tener conto di tutti gli elementi probatori acquisiti in giudizio, comprese le risultanze documentali e le deposizioni testimoniali, considerati nel loro complesso; b) se i documenti acquisiti in giudizio vadano considerati nell’integralità delle loro risultanze , senza che siano consentiti frazionamenti delle risultanze dei documenti stessi; c) se la vidimazione per atto notarile di un libro societario (nella specie il libro fidi della BPEL) sia idonea a stabilire in modo certo, ai sensi dell’art. 2704 c.c., l’anteriorità delle risultanze di altro libro non vidimato (nella specie il libro verbali della sede di Pescara della BPEL; d) se un fido (nella specie, il fido per negoziazione assegni) accordato prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, possa essere liberamente provato; e) se si debba tener conto della prassi bancaria ai fini della individuazione della natura e della funzione del fido per negoziazione di assegni; f) se, in particolare, assuma giuridica rilevanza la circostanza che la prassi bancaria in materia di fido per negoziazione di assegni abbia trovato riflesso e sia stata recepita anche nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia per l’operatività delle banche; g) se il giudice di merito, per distaccarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni compiute dal consulente tecnico d’ufficio, sia tenuto a darne congrua motivazione; h) se, ai fini della ricostruzione per saldi disponibili della movimentazione di un conto corrente bancario, per la individuazione e quantificazione delle rimesse revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, si debba tener conto del fido per negoziazione di assegni e se, in presenza del predetto fido, alle somme portate dagli assegni versati in conto vada riconosciuta disponibilità contestuale al versamento degli assegni stressi; i) se le problematiche connesse al fido per negoziazione di assegni debbano essere tenute distinte da quelle connesse al cumulo dei fidi. La ricorrente chiede altresì di voler accertare e dichiarare i vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non aver tenuto conto dei documenti acquisiti e delle deposizioni testimoniali comprovanti il fido per negoziazione assegni, della prassi bancaria e della normativa di vigilanza della Banca d’Italia rilevanti ai fini dell’individuazione della funzione e della portata di detto fido e degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio in ordine all’esistenza e alla rilevanza nel caso di specie del fido medesimo.

2. Con il secondo motivo la banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dei principi in tema di valutazione delle prove e in materia di cosiddette “partite bilanciate”, prospettando altresì vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale escluso che, nel caso di specie, fossero ravvisabili partite bilanciate ulteriori rispetto a quelle individuate dal consulente tecnico d’ufficio e dal Tribunale, in quanto rispetto a tali ulteriori partite non sussisterebbe la duplice caratteristica della contestualità e della sostanziale coincidenza di importi. Deduce che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha posto l’accento, ai fini della verifica della sussistenza del bilanciamento di partite, sulla ripetuta contestualità con la quale la banca abbia ricevuto assegni sul conto del cliente e li abbia registrati, consentendo al cliente successive operazioni di prelievo per importi non superiori, ed afferma che tali situazione si è verificata nel caso di specie, come desumibile dalle risultanze degli estratti conto che la Corte ha pretermesso di considerare.

2.1. A conclusione dell’illustrazione del secondo motivo di ricorso, sono stati formulati quesiti di diritto, chiedendo che la Corte di cassazione si pronunci sulle seguenti questioni: a) se “le partite bilanciate” vadano escluse dal novero delle partite revocabili L. Fall., ex art. 67, comma 2; b) se, in relazione ai fatti accertati, sia configurabile nella specie un rapporto riconducibile nell’ambito delle operazioni bilanciate, con conseguente non revocabilità, ai sensi della L. Fall., art. 67, dei versamenti effettuati; c) se la sussistenza di “partite bilanciate” possa essere liberamente provata.

La ricorrente chiede altresì di voler accertare e dichiarare i vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito considerato, o per non aver correttamente inteso, il meccanismo sottostante alle partite bilanciate.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2697 e 2727 c.c. e dei principi in materia di presunzione, nonchè vizio di motivazione, e si deduce che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto provata dalla Curatela del Fallimento B. la scientia decoctionis a partire dal 6 novembre 1991, con pronuncia “disallineata” rispetto ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte.

La ricorrente si duole in particolare che la Corte di merito abbia ritenuto che la BPEL fosse a conoscenza dei protesti levati dal 5 all’11 novembre ancora prima della loro pubblicazione sul bollettino, senza tener conto che la stessa banca ha provveduto al pagamento degli assegni tratti dal B. sino all’11 novembre 1991 e senza considerare che tale comportamento avrebbe dovuto ragionevolmente indurre a escludere che alla suddetta data la banca fosse a conoscenza dello stato di irreversibile e definitivo dissesto del proprio cliente. La BPEL soggiunge che il numero dei protesti è divenuto imponente solo successivamente al 13 novembre 1991 e quindi successivamente al giorno 11 novembre, giorno dell’ultima rimessa di cui è stata chiesta la revoca, e che fino al 13 novembre la Banca ha mantenuto affidato il B..

Ad avviso della ricorrente la Corte non ha neppure considerato che il conto del B. ha avuto un andamento ondulatorio, con movimentazione caratterizzata dall’alternarsi di partite in avere e di partite in dare, come è caratteristico dell’attività del cliente in bonis, con sostanziale equivalenza delle somme versate con quelle prelevate. La ricorrente rileva altresì che le risultanze processuali, complessivamente valutate, depongono nel senso della inscientia decoctionis e consentono di escludere che la curatela abbia fornito la certezza della sussistenza in capo alla BPEL, nel periodo di riferimento, della scientia decoctionis. Conclude osservando che la Corte di appello non ha neppure fatto corretto governo delle norme e dei principi in materia di presunzione.

3.1. A conclusione dell’illustrazione del terzo motivo di ricorso, sono stati formulati quesiti di diritto, chiedendo che la Corte di cassazione si pronunci sulle seguenti questioni: a) se, per ritenere provata la scientia decoctionis sia necessario che la parte che ne ha l’onere abbia fornito al giudice del merito la certezza della conoscenza effettiva e concreta, da parte del creditore (convenuto in revocatoria) dello stato d’insolvenza del debitore; b) se, ai fini della verifica della sussistenza della “scientia decoctionis”, si debba aver riguardo al complesso delle prove offerte dalle parti; c) se, ai fini della sufficiente prova in via presuntiva della scientia decoctionis, gli elementi indiziari, di segno positivo, debbano essere in rapporto di “inferenza esclusiva” rispetto alla conoscenza dello stato attuale di insolvenza e debbano comunque essere ponderati, tenendo anche conto degli elementi indiziali di segno contrario acquisiti in causa.

La ricorrente chiede altresì di voler accertare e dichiarare i vizi di motivazione della sentenza impugnata, con particolare riguardo: d) alla contraddittorietà logico-giuridica delle argomentazioni con le quali è stato ritenuto che i protesti a carico del B., ancorchè levati da banche diverse dalla BPEL e non pubblicati sul bollettino dei protesti nei momenti in cui hanno avuto luogo le rimesse revocate, potessero ritenersi a conoscenza effettiva della BPEL; e) all’andamento ondulatorio del conto corrente intrattenuto dal B.; f) all’utilizzo da parte dello stesso B., sino all’11 novembre 1991, degli affidamenti accordati dalla BPEL e alla correlata espansione del rischio che ne è derivata a carico della Banca.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione artt. 345, 283, 282 e 100 c.p.c., L. Fall., art. 67, art. 2901 c.c., nonchè dei principi sulla natura costitutiva delle sentenze di accoglimento delle domande di revocatoria fallimentare, e vizio di motivazione. La ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto nuova la domanda con la quale la BPEL ha chiesto nell’atto di appello la previa declaratoria che la sentenza di primo grado non è suscettibile per legge di esecuzione provvisoria, con malgoverno dei principi che disciplinano le domande che possono trovare ingresso nel giudizio di appello.

4.1. A conclusione dell’illustrazione del quarto motivo di ricorso, sono stati formulati quesiti di diritto, chiedendo che la Corte di cassazione si pronunci sulle seguenti questioni: a) se l’appellante possa proporre in appello domanda intesa a far accertare che la sentenza di primo grado (di revoca delle rimesse) non è suscettibile di esecuzione provvisoria, analogamente a quanto consentito per le domande di restituzione proposte dall’appellante in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado; b) se la sentenza di revoca delle rimesse in conto corrente sia esecutiva solo dopo il suo passaggio in giudicato e se tale conclusione sia confermata sul piano sistematico dal disposto di cui all’art. 2902 c.c.. La ricorrente chiede altresì di voler accertare e dichiarare il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della controversia, consistente nel fatto che le sentenze di accoglimento delle revocatorie fallimentari hanno efficacia esecutiva soltanto dal momento del loro passaggio in giudicato.

5. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il loro esame coinvolge questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

Infatti la banca ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di diritto e pur prospettando vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, ha in realtà inteso – con riferimento a specifiche questioni oggetto della controversia, e in particolare in relazione alla prova dell’esistenza di un fido per negoziazione di assegni per 150 milioni di L. accordato dalla BPEL al B., della sussistenza di operazioni bilanciate e della scientia decoctionis in capo alla banca da partire dal 6 novembre 1991 – contrapporre all’accertamento dei fatti di causa compiuto dal giudice di appello una diversa ricostruzione dei fatti medesimi e una differente interpretazione delle risultanze processuali, così inammissibilmente sollevando censure in punto di fatto alla valutazione delle risultanze documentali compiuto dalla Corte di appello e mirando, in modo patimenti inammissibile, alla revisione da parte della Corte di legittimità delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass. 2000/5806;

2003/17651; 2004/15675).

Trova applicazione nella specie il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 2003/12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 2001/7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 2007/7972;

2007/13954), spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 2001/4667;

2003/10330; 2003/11918).

5.1. Osserva inoltre il collegio che il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, non può risolversi nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, in modo da non consentire al giudice di legittimità di comprendere – in base alla sola lettura dei quesiti – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regola iuris, ma deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, contenente la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658;

Cass. 2008/19769; 2008/24339).

Inoltre il quesito di diritto deve essere rilevante in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. Pertanto il quesito di diritto è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso – dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito – allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione ritenuta rilevante per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. 2007/20360; 2008/6530; 2008/8466), oppure quando il quesito stesso non sia attinente ai fatti accertati dal giudice del merito e posti a base della sentenza impugnata, o comporti un accertamento di fatto da parte della Corte di legittimità difforme da quello compiuto nei precedenti gradi di merito del giudizio (Cass. S.U. 2007/20360).

5.2. Nel caso di specie, i quesiti di diritto che illustrano le censure sollevate con i primi tre motivi di ricorso, oltre a non contenere la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, sono in alcuni casi del tutto generici e quindi privi di rilevanza – cfr. quelli in precedenza indicati alle lettere a), b), c), f) con riferimento al primo motivo di ricorso e quelli di cui alle lett. b) e c) relativi al terzo motivo – ovvero sono inconferenti, in quanto non attinenti alle argomentazioni su punti decisivi poste dalla corte di appello a base della sentenza impugnata o ai fatti accertati dal giudice del merito, o comunque comportanti un accertamento di fatto da parte della Corte di legittimità difforme da quello compiuto nei precedenti gradi di merito del giudizio (cfr. i quesiti di cui ai punti c, d, g, h, i del primo motivo, quelli posti a illustrazione del secondo motivo e il quesito di cui alla lettera a del terzo motivo).

Anche le censure in tema di vizio di motivazione sono inammissibili, in quanto con un unico motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652).

5.3. La dichiarazione d’inammissibilità dei primi tre motivi comporta l’assorbimento della censura svolta con il quarto motivo, restando ogni questione sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado superata dal passaggio in giudicato delle decisione della Corte d’appello sul merito della controversia.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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