Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17901 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23167-2018 proposto da:

DITTA A.R., F.LLI A. DI A.G. & C.

SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GUIDO PONZIANI;

– ricorrenti –

contro

DIBEOL ECOLOGICA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANO ZUCCOLI 47,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA TALIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dibeol Ecologica S.r.l., quale proprietaria di un impianto di lavaggio autovetture concesso in locazione, promosse due distinti giudizi dinanzi al Tribunale di Avezzano, nei confronti della S.n.c. F.lli A. di A.G. & C. e della Ditta R.A., per ottenerne, a mezzo del primo giudizio, instaurato con ricorso per sequestro giudiziario, il rilascio e il pagamento dei canoni scaduti ed a mezzo del secondo il risarcimento dei danni all’impianto per la mancata manutenzione che in forza di specifica pattuizione contrattuale era a carico dell’affittuaria.

Il Tribunale di Avezzano accolse entrambe le domande, con due distinte sentenze, rese nei due giudizi.

La prima sentenza, recante n. 00276 del 18/06/2012, statuì sul sequestro giudiziario, sulla domanda di rilascio dell’impianto e sui canoni scaduti, accogliendo integralmente le domande della Dibeol Ecologica S.r.l. e in mancanza di impugnazione, ha acquisito forza di giudicato.

La seconda sentenza del Tribunale di Avezzano, recante n. 00293 del 27/02/2017, resa nel secondo e diverso giudizio, accolse la domanda di risarcimento danni proposta dalla Dibeol Ecologica S.r.l. e condannò la S.n.c. F.lli A. di A.G. & C. S.n.c. al risarcimento dei danni, liquidati in oltre quarantamila curo.

La sentenza venne impugnata in appello dalla S.n.c. F.lli A. di A. Gismonda & C. e dalla Ditta A.R..

La Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza n. 00797 del 03/05/2018, ha rigettato l’appello.

La S.n.c. F.lli A. di A. Gismonda & C. e la Ditta A.R. impugnano con tre motivi la sentenza della Corte territoriale.

Resiste con controricorso, assistito da memoria con costituzione di nuovo difensore, la Dibeol Ecologica S.r.l.

A seguito della rituale comunicazione della proposta di definizione, formulata dal consigliere relatore, non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In controricorso la Dibeol Ecologica S.r.l. solleva questione preliminare riguardante la procura alle liti alla proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso della S.n.c. F.lli A. di A.G. & C. e della Ditta A.R. è sottoscritto dall’avvocato Guido Ponziani, che a tanto si qualifica autorizzato in forza della procura a margine della memoria di costituzione in primo grado del 13/01/2014.

La procura alle liti per proporre ricorso per cassazione deve, notoriamente, essere speciale e deve essere conferita dopo l’emanazione della sentenza che si intende impugnare in sede di legittimità.

In arresti recenti, ai quali in questa sede si intende dare seguito, questa Corte ha, infatti, ribadito, (Cass. n. 13329 del 30/06/2015 Rv. 635909 – 01; Cass. 9 marzo 2011, n. 5554 Rv. 616301 – 01; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226 Rv. 633148 – 01, Cass. n. 11551 del 2015 Rv. 635845 – 01): “La procura per il ricorso per cassa.zione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della rifiribilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio”.

In precedenza, questa Corte (Cass. n. 09464 del 11/06/2012 Rv. 622644 – 01) aveva affermato che: “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l’operato dell’avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza dell’interesse alla trattaione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26”.

Trattasi di principio successivamente ribadito anche dal massimo collegio nomofilattico (Sez. U n. 13431 del 13/06/2014 Rv. 631298 -01): “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con e efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”.

A completamento di quanto detto si rileva che risalente dottrina afferma che la mancanza di procura speciale, se non sanata con un nuovo atto entro il termine per proporre il ricorso, comporti inammissibilità dell’impugnazione stessa.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

La statuizione di inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei singoli motivi di esso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’inammissibilità e in ogni caso nel rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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