Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17901 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 04/07/2019), n.17901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Liliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26419/2016 proposto da:

M.E., S.P., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MANFREDONIA, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.P., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA

ZIPPARRO, rappresentati e difesi dagli avvocati NAZZARENO

CIARROCCHI, ELPIDIO NATALE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1715/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/01/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.P. e L. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, M.E. e S.A. e P. per sentir dichiarare l’inefficacia, nei loro confronti, dell’atto di donazione con il quale S.L. aveva trasferito al coniuge, M.E. ed ai figli S.A. e P., rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà dei beni descritti in citazione, rilevando di essere titolari, nei confronti dei convenuti, di un diritto di credito derivante dalla eredità di A.O., deceduto nel (OMISSIS), il cui testamento era stato dichiarato nullo con sentenza della Corte di Cassazione del 2008, a seguito di un procedimento instaurato nel 1968. Le disposizioni testamentarie attribuivano alla vedova G.A. una villa in (OMISSIS) e ai nipoti, S.L. e G., un appartamento in (OMISSIS). A seguito della dichiarazione di nullità del testamento si era aperta la successione legittima, nella quale risultavano eredi la predetta vedova e, per essa, i suoi successori S.L. e G. e gli attori B.P. e L.. Questi ultimi avevano appreso che i due beni ricompresi nell’asse ereditario erano stati, in realtà, alienati, rispettivamente, nel 1965 e nel 1971. Sulla base di tali elementi, con l’intento di esperire l’azione di petizione di eredità, sostenevano di essere creditori dei convenuti, i quali erano tenuti a corrispondere agli attori una somma pari al valore della quota ereditaria spettante alla dante causa degli stessi, A.A.L., alla quale erano succeduti. A tutela del credito, chiedevano la revoca dell’atto di donazione del 27 marzo 2006;

si costituivano i convenuti, contestando il fondamento della pretesa e sostenendo che i beni ereditari erano stati ceduti in buona fede, prima dell’accertamento della nullità del testamento, nella convinzione di essere eredi legittimi esclusivi. In ogni caso, non erano più tenuti a corrispondere una quota parte del prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 535 c.c., impegnandosi ad offrire la relativa somma banco iudicis;

con sentenza del 17 settembre 2012 il Tribunale, accertata l’aspettativa di credito litigioso degli attori, ed esclusa la buona fede del convenuto, poichè l’atto di disposizione risaliva ad un momento successivo alla contestazione della validità del testamento, riteneva fondata la domanda, revocando l’atto di donazione oggetto di causa;

avverso tale sentenza proponevano appello R.M., quale tutore di S.L., M.E., S.P. e A. contestando la legittimazione dei creditori ad ottenere la tutela revocatoria per insussistenza del credito, nonchè la non attualità dello stesso, a fronte della offerta banco iudicis della somma calcolata ai sensi dell’art. 535 c.c.. Si costituivano gli appellati contestando le ragioni avverse;

a seguito della riassunzione conseguente al decesso di S.L., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2016, rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.E., S.P. e A. affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso B.P. e L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronunzia su un motivo di gravame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Rilevano che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare l’obbligazione restitutoria relativa all’appartamento sito in (OMISSIS) sul presupposto della buona fede di S.L.;

con atto di rinuncia del 25 ottobre 2017, depositato il 6 novembre 2018, i ricorrenti fanno presente che le parti si sono determinate a definire bonariamente ogni controversia tra loro presente, incluso il giudizio per cui è causa, accordandosi anche per la compensazione integrale delle spese legali. Sulla base di tali premesse dichiarano di rinunziare al ricorso per cassazione;

tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità in data 17 gennaio 2018. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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