Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17900 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4467-2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO MORESE;

(ammesso G.P.);

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5826/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 3/1/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, respingeva la domanda di M.S. (bracciante agricola), intesa ad ottenere la pensione di inabilità ovvero l’assegno ordinario di invalidità in relazione alle patologie da cui era affetto. Riteneva la Corte territoriale, sulla base dell’accertamento medico-legale disposto in sede di gravame, che non sussistesse una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’appellato;

– avverso tale sentenza M.S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’I.N.P.S.;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti essenziale della controversia in relazione al mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’I.N.P.S. per carenza di specificità dei rilievi;

– il motivo è inammissibile, perchè nel prospettare un vizio motivazionale suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014);

– si evince, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata che la Corte territoriale ha ben enuncleato i rilievi dell’Istituto e deciso in ordine agli stessi così implicitamente rigettando l’eccezione di inammissibilità formulata dall’appellato – cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956 -;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, e art. 414 c.p.c. in relazione all’omessa rilievo dell’inammissibilità dell’appello;

– il motivo è manifestamente infondato;

– si rileva dalla sentenza impugnata che l’I.N.P.S. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, condividendo il giudizio del nominato c.t.u., non aveva considerato che talune patologie (specificamente indicate) o non avevano alcun riscontro documentale o erano assenti al momento della domanda amministrativa. Si ricorda, del resto, che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore alla novella operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. ex multis Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 6 luglio 2007, n. 15263; Cass. 20 marzo 2013, n. 6978);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo il ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326 ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003;

– risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio (si veda il provvedimento del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bari del 18/12/2013 in atti), lo stesso non deve essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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